DISCIPLINA
REGIONALE DEI MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO
Il Consiglio regionale lombardo nella seduta del 30 luglio 2003 ha
approvato la legge n°14/2003 - pubblicata sul BURL 1° Supplemento Ordinario al
n°32 dell'8 agosto 2003 - integrativa della disciplina dei mutamenti di
destinazione d'uso vigente (cfr l.r. 1/2001).
Le integrazioni della l.r.
14/2003 si inseriscono all'interno del Titolo IV della l.r. 1/2001 che prevede
disposizioni per l'immediata operatività e l'adeguamento della strumentazione
urbanistica alle nuove discipline in materia di mutamenti di destinazioni d'uso
e per la dotazione di aree attrezzature pubbliche e di uso pubblico (nuovo
calcolo degli standard e piano dei servizi).
A tale proposito l'articolo
1, comma 6 e l'articolo 9, comma 2 della l.r. 1/2001 stabiliscono che
l'adeguamento dei piani regolatori comunali vigenti alle nuove regole
urbanistiche in materia di destinazione d'uso, centri storici, capacità
insediativa ed attrezzature per servizi pubblici possa avvenire all'interno di
una revisione generale degli stessi piani ovvero di una variante parziale alla
quale si applicano le procedure semplificate della l.r. 23/97.
La legge 14/2003 stabilisce di escludere espressamente i Comuni
ancora dotati di Piano di Fabbricazione o Piani Regolatori Generali obsoleti
(approvati prima dell'entrata in vigore della l.r. 51/1975) dall'ambito di
applicazione di tali procedure semplificate.
Ne consegue che, per tali
Comuni, i piani regolatori generali, le varianti di qualsiasi tipo al PRG
vigente, il Piano dei Servizi ed i piani attuativi di interesse sovracomunale
sono approvati secondo le ordinarie procedure (articolo 27 della l.r. n°51/1975
e articolo 10 della l.r. n°23/1997).
Tale scelta, in coerenza con
l'orientamento già espresso nell'ambito della l.r. 23/97, vorrebbe indurre i
Comuni con Programma di Fabbricazione o PRG approvato prima della l.r. 51/1975
a dotarsi di strumenti urbanistici moderni frutto di valutazioni complessive
delle esigenze sociali ed economiche della popolazione locale all'interno di
una verifica anche sovracomunale delle scelte effettuate.
Legge regionale 4 agosto 2003 -n. 14 "Integrazione alla legge
regionale 15 gennaio 2001, n. 1
(Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme
per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico)
Art. 1
(Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 2001, n.
1"Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per
la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico")
1. Alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei
mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree
per attrezzature pubbliche e di uso pubblico) è aggiunto il seguente articolo
9-bis:
"Art. 9-bis
(Disposizioni per i comuni con strumento urbanistico generale
anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975,
n. 51)
1. Le disposizioni procedurali di cui agli articoli 1, comma 6, e 9,
comma 2, non si applicano nei comuni il cui strumento urbanistico generale sia
stato approvato anteriormente all'en trata in vigore della l.r. 51/1975.
2. Nei comuni di cui al comma 1, il piano regolatore genera- le, le
varianti di qualsiasi tipo al piano regolatore vigente, com prese quelle
assunte ai sensi della presente legge, il piano dei servizi, nonché i piani
attuativi di interesse sovracomunale, sono approvati, rispettivamente, secondo
le procedure di cui al- l'articolo 27 della l.r. 51/1975 e all'articolo 10
della l.r. 23/1997.
3. A seguito dell'effìcacia del piano territoriale di coordina-
mento della rispettiva provincia, per i comuni di cui al comma 1, in deroga a
quanto disposto dall'articolo 3, commi 18, 19, 20 e 22 della legge regionale 5
gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.
Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), continua a trovare
applicazione, fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale
o di una sua variante generale, la disciplina prevista dal comma 2; i compiti
che l'articolo 27 della l.r. 51/19775 e l'articolo 10 della l.r. 23/1997
attribuiscono alla Giunta regionale sono svolti dalla provincia.".
Art. 2
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.
Milano, 4 agosto 2003