APPALTI PUBBLICI -
L'AMMINISTRAZIONE DEVE APPLICARE LA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PREVISTA DAL BANDO SENZA
POTERNE VALUTARE LA VALIDITA'
(Consiglio di Stato, Sez. V, n. 357 del 25/1/2003)
Qualora il bando preveda espressamente l'esclusione obbligatoria in
conseguenza di determinate violazioni(come l'esclusione dalla gara nel caso di
offerta economica contenuta in busta non firmata sui lembi e non recante
l'indicazione del nome della ditta e l'oggetto della gara,) la P.A. è tenuta a
dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, senza alcuna
possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell'inadempimento,
l'incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità
della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza
l'Amministrazione si è autovincolata al momento dell'adozione del bando.
Quindi non solo l'esclusione dell'offerta del ricorrente è legittima,
ma, ancor prima, doverosa, in quanto espressamente contemplata dal bando quale
sanzione per l'inosservanza delle prescrizioni relative alle modalità di
presentazione della busta contenente il prezzo proposto per l'acquisito
dell'immobile messo all'asta.
DIRITTO
1.- Le parti controvertono
sulla legittimità dell'esclusione dell'offerta del ricorrente (più favorevole
per l'Amministrazione) dalla gara bandita dall'Ente resistente per la vendita
di un immobile comunale (ed aggiudicata ai controinteressati al prezzo di L.
155.000.000), in quanto "l'offerta economica di . . . . . . . risulta contenuta in busta non firmata sui
lembi e non recante l'indicazione del nome della ditta e l'oggetto della gara,
in violazione di clausole del bando stabilite a pena d'esclusione" (vedasi
il verbale d'asta in data 21.8.2001).
. . . omissis . . .
3.1- Deve, al riguardo, osservarsi che tutti gli argomenti usati dal
ricorrente per criticare il rigore dell'Amministrazione nell'applicazione della
sanzione dell'esclusione, e, quello, successivo, dei primi giudici che ne hanno
riconosciuto la legittimità, postulano, quale logico presupposto, la
discrezionalità dell'Amministrazione nell'applicazione della disciplina di gara
contenuta nella lex specialis.
Non avrebbe, infatti, alcun senso dedurre la natura di irregolarità
formale della violazione in questione ed assumere, comunque, la sua inidoneità
ad incidere in via sostanziale sulla correttezza della gara se non si
supponesse la facoltà dell'Amministrazione di disapplicare le regole della
procedura stabilite nel bando e se non si negasse, al contempo, il carattere
vincolante delle stesse nella fase della loro attuazione.
Sennonché, secondo un consolidato ed univoco orientamento
giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 1997, n.763), la portata
vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle
stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in
capo all'organo amministrativo cui compete l'attuazione delle regole stabilite
nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della
disciplina del procedimento (che non può, quindi, essere in alcun modo
disattesa).
Da tale principio discende che, qualora il bando commini
espressamente l'esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate
violazioni, la P.A. è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale
previsione (Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 1999, n.228), senza alcuna
possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell'inadempimento,
l'incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità
della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza
l'Amministrazione si è, invero, autovincolata al momento dell'adozione del
bando.
In coerenza con tali principi, deve, quindi, concludersi che, non
solo l'esclusione dell'offerta del ricorrente è legittima, ma che la stessa
era, ancor prima, doverosa, in quanto espressamente contemplata dal bando quale
sanzione per l'inosservanza delle prescrizioni (nella specie, pacificamente non
rispettate) relative alle modalità di presentazione della busta contenente il
prezzo proposto per l'acquisito dell'immobile messo all'asta.
3.2- Così chiarito il
carattere vincolante della prescrizione in questione e l'assenza di qualsiasi
discrezionalità in ordine all'apprezzamento della rilevanza della violazione
colpita con la contestata sanzione, appare agevole negare ogni fondamento alle
ragioni addotte dall'appellante a sostegno dell'assunto dell'illegittimità
dell'esclusione della propria offerta.
3.3- Nessuna fondatezza può,
innanzitutto, essere riconosciuta alle deduzioni svolte dall'appellante in
merito all'integrità dell'offerta economica, alla certezza della sua
provenienza e, quindi, al carattere meramente formale delle irregolarità sopra
descritte.
Appare, in proposito, dirimente il rilievo che l'esiguità del numero
degli offerenti non autorizza a ritenere, nel caso di specie, sicuramente
garantito l'interesse pubblico ad acquisire la certezza dell'integrità e della
segretezza dell'offerta economica nonchè della sua provenienza, posto che tali
elementi non risultano, comunque, direttamente verificabili, come, invece,
dovrebbe essere, dal semplice controllo estrinseco della busta.
Anche prescindendo dalla considerazione appena svolta, si rivela, in
ogni caso, decisivo il rilievo che il riscontrato carattere vincolante della
regola di gara violata precludeva all'Amministrazione, e, quindi, anche al
Giudice, qualsiasi indagine circa la rilevanza, in concreto, della violazione e
la sua idoneità ad alterare, in via sostanziale, la correttezza della gara,
sotto il profilo della lesione della par condicio.
3.4- Né vale, ancora,
invocare il principio, nella specie asseritamente disatteso, che impone
all'Amministrazione di invitare l'interessato ad integrare od a regolarizzare
la documentazione prodotta.
Premesso che il potere generale dell'Amministrazione di invitare i
privati alla regolarizzazione della documentazione prodotta appare
qualificabile come potestà discrezionale, come, peraltro, si evince dal
significativo utilizzo, nell'art.6 L. n.241/90, dell'espressione "…può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete…", e non come obbligo (cfr. Cons. Stato, 2 luglio
2001, n.3595), di contro a quanto affermato dall'appellante, e che, quindi,
l'omesso suo esercizio, non potendosi configurare quale violazione di una
disposizione vincolante, non risulta idoneo ad inficiare la legittimità del
procedimento, si osserva, comunque, che la disposizione invocata dal ricorrente
postula, per la sua corretta applicazione nell'ipotesi di una procedura
selettiva, la necessaria condizione dell'avvenuta presentazione di certificati,
documenti o dichiarazioni il cui contenuto sia carente od equivoco e quella,
connessa e conseguente, del rispetto del principio della par condicio (Cons.
Stato, Sez. V, 2 marzo 1999, n.223).
In presenza di una prescrizione chiara e della pacifica inosservanza
di questa da parte di un concorrente, l'invito alla regolarizzazione
costituirebbe, tuttavia, una palese violazione del principio della par
condicio.
Quest'ultimo verrebbe, infatti, certamente vulnerato dalla
rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa
dell'Amministrazione) di documentazione carente o irregolare, di un concorrente
che ha negligentemente omesso di presentare, nei termini o con le modalità
prescritte dalla lex specialis, un'istanza conforme al regolamento di gara.
Oltretutto, il legittimo esercizio del potere in questione postula
che l'incompletezza da integrare o l'erroneità da rettificare siano riferibili
al contenuto di dichiarazioni o di istanze (come si evince dall'esame del dato
testuale della relativa disposizione), sicchè non paiono configurabili i
presupposti applicativi dell'art.6 L. n.241/90 nel (diverso) caso, quale quello
in esame, in cui risultino violate le stesse modalità formali di presentazione
di una domanda.
In quest'ultima ipotesi, infatti, non si tratta di integrare o
completare dichiarazioni incomplete ma di assolvere un onere connesso alla
corretta proposizione dell'istanza quando risultano ormai irrimediabilmente
vulnerate le esigenze, garantite proprio dal rispetto di quegli adempimenti
formali, di segretezza dell'offerta economica.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'auspicato invito alla
regolarizzazione, lungi dal consentire l'acquisizione nel corso del
procedimento di informazioni necessarie (ed originariamente mancanti), si
risolverebbe nella successiva, e perciò inutile, apposizione sulla busta di
firme e dati prescritti fin dalla sua presentazione, proprio a garanzia
dell'integrità dell'offerta e della corretta partecipazione alla gara, e
finirebbe, così, per vanificare i preminenti interessi pubblici sottesi alle
previsioni disattese dall'offerente.
3.5- A fronte delle
considerazioni appena esposte, si rivela, da ultimo, del tutto irrilevante
l'argomento per cui l'Amministrazione avrebbe dovuto perseguire prioritariamente
l'interesse pubblico alla realizzazione di un'entrata maggiore e, quindi,
aggiudicare l'asta al ricorrente, che aveva presentato l'offerta più alta.
E' sufficiente, in proposito, ribadire che, nel caso di specie, l'esclusione dell'offerta del Crescimbeni era un atto dovuto e che non competeva all'Amministrazione, in quella fase del procedimento, alcun apprezzamento in ordine alla conclusione più vantaggiosa della gara, essendo stata la relativa potestà già esercitata e consumata mediante la regolamentazione dell'asta in via generale e preventiva.