REGISTRO -
LOCAZIONE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
(Ris. 21/7/03, n. 154/E)
L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, nel caso di
locazione di immobili tramite contratti a volte preceduti o seguiti da un
periodo di occupazione senza titolo (occupazione precontrattuale o
postcontrattuale) per il quale il locatario corrisponde un'indennitą, il
versamento dell'indennitą di occupazione dovuta per il periodo precontrattuale
e postcontrattuale ha natura di corrispettivo di locazione di bene immobile e
pertanto l'imposta di registro č dovuta nella misura del 2 per cento
sull'importo annuo dell'indennitą commisurata al canone di locazione.
Il pagamento di tale indennitą, infatti, non ha funzione
risarcitoria, ma locatizia, in quanto la somma che il conduttore č tenuto a
corrispondere, sia per il periodo antecedente sia per quello successivo al
rapporto di locazione, deve essere commisurata al canone convenzionale
stabilito dai contraenti.
Nella fattispecie esaminata dall'Agenzia, l'occupazione
dell'immobile - per il periodo precontrattuale o postcontrattuale - non č senza
titolo, poichč č evidente la volontą delle parti di instaurare un rapporto
contrattuale o di proseguire nello stesso; in sostanza, la natura del rapporto
rimane la stessa: locazione di alloggio contro corrispettivo. Pertanto,
l'obbligazione di pagare tale somma (c.d. "indennitą di
occupazione"), č soggetta alle stesse regole pattizie dell'obbligazione
del conduttore consistente nel pagamento del canone. Infatti, nel lasso di
tempo tra la consegna dell'immobile (occupazione precontrattuale) o la scadenza
del contratto (occupazione postcontrattuale) e la stipula del nuovo contratto,
il rapporto che si instaura tra le parti, non č autonomo, ma secondario,
conseguenziale e comunque geneticamente collegato ad un rapporto contrattuale.
L'imposta dovuta per la registazione del contratto, se
corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale
pari alla metą del tasso di interesse legale (per l'anno 2003 la misura č del
2,75%) moltiplicato per il numero delle annualitą.
Il termine dal quale decorrono i trenta giorni utili per
l'assolvimento dell'imposta e della registrazione del contratto verbale č la
data in cui ha inizio l'esecuzione contrattuale, vale a dire:
- in caso di occupazione precontrattuale, il giorno in cui al
locatario viene consegnato l'immobile in attesa della formalizzazione del
contratto;
- nell'ipotesi di occupazione postcontrattuale, il giorno,
successivo alla scadenza del vecchio contratto, a partire dal quale il
locatario continua ad occupare l'immobile in attesa della stipula del nuovo
contratto.
L'imposta di registro deve essere versata a prescindere dall'effettivo
versamento dell'indennitą di occupazione.
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto di locazione, con
conseguente cessazione degli effetti negoziali, l'occupazione dell'immobile
oltre la scadenza del contratto da parte del conduttore fa in modo che
l'importo dovuto a titolo di "indennitą di occupazione" assuma
connotazione risarcitoria.
Pertanto, sulla stessa deve applicarsi l'imposta di registro nella misura del 3 per cento.