AGEVOLAZIONI PRIMA
CASA - IDONEITA' DELL'ABITAZIONE
(Cass., Sez. trib., Sent. 11/7/03, n. 10925)
La Corte di Cassazione, analizzando la questione attinente la
rilevanza ai fini delle fruizione dell'aliquota ridotta dell'imposta di
registro (4%) (art.1, comma 4, D.P.R. n.131/1986) della possidenza di unità
immobiliari in un diverso Comune, ha stabilito che l'idoneità all'abitazione
deve essere valutata in rapporto alle esigenze personali, familiari e
lavorative dell'acquirente.
In linea con l'orientamento già espresso dalla Corte (Sent.
nn. 7505/2001 e 8771/2002), deve quindi preferirsi l'accezione
"soggettiva" della locuzione "idoneità di abitazione" e
pertanto è rilevante ogni valutazione connessa alla composizione del nucleo
familiare dell'acquirente, alle sue esigenze e, quindi, all'ubicazione degli
immobili: in altre parole le concrete e rilevanti esigenze di vita
dell'acquirente.
Lo scopo perseguito dall'agevolazione consiste nell'incentivare l'investimento del risparmio nella proprietà di una unità immobiliare specificamente nel Comune di residenza o di lavoro dell'interessato. Non si tratta perciò di un incentivo all'acquisto della "prima casa" (ovunque) ubicata nell'intero territorio nazionale (come invece nell'ipotesi di cittadino italiano emigrato all'estero).