AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - IDONEITA' DELL'ABITAZIONE

(Cass., Sez. trib., Sent. 11/7/03, n. 10925)

 

 

La Corte di Cassazione, analizzando la questione attinente la rilevanza ai fini delle fruizione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro (4%) (art.1, comma 4, D.P.R. n.131/1986) della possidenza di unità immobiliari in un diverso Comune, ha stabilito che l'idoneità all'abitazione deve essere valutata in rapporto alle esigenze personali, familiari e lavorative dell'acquirente.

In linea con l'orientamento già espresso dalla Corte (Sent. nn. 7505/2001 e 8771/2002), deve quindi preferirsi l'accezione "soggettiva" della locuzione "idoneità di abitazione" e pertanto è rilevante ogni valutazione connessa alla composizione del nucleo familiare dell'acquirente, alle sue esigenze e, quindi, all'ubicazione degli immobili: in altre parole le concrete e rilevanti esigenze di vita dell'acquirente.

Lo scopo perseguito dall'agevolazione consiste nell'incentivare l'investimento del risparmio nella proprietà di una unità immobiliare specificamente nel Comune di residenza o di lavoro dell'interessato. Non si tratta perciò di un incentivo all'acquisto della "prima casa" (ovunque) ubicata nell'intero territorio nazionale (come invece nell'ipotesi di cittadino italiano emigrato all'estero).