LAVORI
PUBBLICI - ILLEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA DI PARAMETRI SUPERIORI A QUELLI
FISSATI DALLA NORMA
(T.A.R.
Toscana, Sez. I, 3/12/1992, n. 566)
È
illegittima l'esclusione dalla gara di una Ditta che non sia in grado di
attestare un fatturato annuo stabilito discrezionalmente dall'Amministrazione,
atteso che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 secondo comma L. 19
marzo 1990 n. 55 e dell'art. 1 D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55, ai concorrenti
alle gare non può essere richiesta una classifica di importo d'iscrizione
all'Albo Nazionale costruttori superiore a quella in cui è ricompreso l'importo
a base d'asta (fattispecie di esclusione da una gara per lavori d'importo
complessivo di L. 1.426.000.000 di Ditte non in grado di attestare un fatturato
di almeno 5 miliardi nell'ultimo esercizio).