APPALTI PUBBLICI - PER LE VARIANTI ARBITRARIE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE NON È DOVUTO ALCUN COMPENSO

(Cass., Sez. I, 23/2/1996, n. 1443)

 

In tema di appalto di opera pubblica, l'appaltatore che abbia eseguito variazioni arbitrarie (in quanto non richieste dall'Amministrazione committente, ma introdotte per sua iniziativa unilaterale) non ha diritto, a norma dell'art. 342, II comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ad alcun aumento di prezzo per dette variazioni, né a compenso aggiuntivo o indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento della committente.