APPALTI PUBBLICI -
PER LE VARIANTI ARBITRARIE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE NON È DOVUTO ALCUN
COMPENSO
(Cass., Sez. I, 23/2/1996, n. 1443)
In tema di appalto di opera pubblica, l'appaltatore che abbia
eseguito variazioni arbitrarie (in quanto non richieste dall'Amministrazione
committente, ma introdotte per sua iniziativa unilaterale) non ha diritto, a
norma dell'art. 342, II comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F,
ad alcun aumento di prezzo per dette variazioni, né a compenso aggiuntivo o
indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento della
committente.