SICUREZZA SUL
LAVORO - REGOLAMENTO SUI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA - DPR 3
LUGLIO 2003, N. 222
Sulla Gazzetta Ufficiale del 21.08.03, n. 193 è stato
pubblicato il D.P.R. 03.07.03, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell’articolo
31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109” che è entrato in vigore il 5
settembre 2003. Nel rinviare ad altra comunicazione per un primo commento del
decreto, di seguito si pubblica il testo del provvedimento in parola.
Decreto Del Presidente Della Repubblica 3 luglio 2003, n.222
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei
o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, ed in
particolare l’articolo 22;
Visto l’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
maggiormente rappresentative;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta del 31 gennaio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 novembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 23 maggio 2003;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche
comunitarie;
E m a n a
Il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni e termini di efficacia
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte
effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in
collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire
l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte
progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali
da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono
effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per
eseguire un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite
all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le
attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva,
atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i
lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di
carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da
rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione
alla complessità dell’opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui
sono indicate, in base alla complessità dell’opera, le lavorazioni, le fasi e
le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 31, comma 1-bis, lettera b),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo
2, comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni, e all’articolo 31, comma 1-bis, lettera c), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all’articolo 12
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifi-cazioni,
nonche’ gli oneri indicati all’articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle
regioni e province autonome fino alla data di entrata in vigore della normativa
emanata dalle medesime regioni e province autonome nel rispetto dei principi
fondamentali posti in materia dalla legislazione dello Stato.
Capo II
PIANO DI SICUREZZA
E DI COORDINAMENTO
Art. 2.
Contenuti minimi
1. Il PSC e’ specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o
mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte
progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 3 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata
con:
1) l’indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui e’ collocata l’area di
cantiere;
3) una descrizione sintetica dell’opera, con particolare
riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche;
b) l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,
esplicitata con l’indicazione dei nominativi dell’eventuale responsabile dei
lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora
già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura
dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio
dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l’individua-zione, l’analisi e
la valutazione dei rischi concreti in riferimento all’area ed
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive, in riferimento:
1) all’area di cantiere, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e
4;
2) all’organizzazione del cantiere, ai sensi dell’articolo 3,
commi 2 e 4;
3) alle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e
protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3;
f) le misure di coordinamento relative all’uso comune da
parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione
lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui all’articolo 4,
commi 4 e 5;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del
coordinamento, nonche’ della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e
tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l’organizzazione prevista per il servizio di pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze e’ di tipo comune, nonche’ nel caso di cui
all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle
strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della
prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro
e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che
costituiscono il cronopro-gramma dei lavori, nonche’ l’entità presunta del
cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell’articolo
7
3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove
la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure
complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome
dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
4. Il PSC e’ corredato da tavole esplicative di progetto,
relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e,
ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve
descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a
specifica relazione se già redatta. 5. L’elenco indicativo e non esauriente
degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui
al comma 2, e’ riportato nell’allegato I.
Art. 3.
Contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di
cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni
1. In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene
l’analisi degli elementi essenziali di cui all’allegato II, in relazione:
a) alle caratteristiche dell’area di cantiere;
b) all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano
rischi per il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere
possono comportare per l’area circostante.
2. In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC
contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi oltre che degli
elementi indicati nell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modifi-cazioni, anche dei seguenti:
a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura
dei materiali;
b) la dislocazione degli impianti di cantiere;
c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali
e dei rifiuti;
e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo
d’incendio o di esplosione.
3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la
complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua
l’analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai
rischi connessi agli elementi indicati nell’articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area
di cantiere;
b) al rischio di elettrocuzione;
c) al rischio rumore;
d) al rischio dall’uso di sostanze chimiche.
4. Per ogni elemento dell’analisi di cui ai commi 1, 2 e 3,
il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i
rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici
esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto
previsto alla lettera a).
Art. 4.
Contenuti minimi del PSC in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento
1. Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi
delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle
lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori
autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti
nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento,
prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti
della sicurezza ed e’ redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni
previsto dall’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.
2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il
PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali
prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le
misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti
a ridurre al minimo tali rischi.
3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad
interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica
periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della
relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in
particolare il cronopro-gramma dei lavori, se necessario.
4. Le misure di coordinamento relative all’uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più
imprese e lavoratori autonomi.
5. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC
con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad
attivare quanto previsto al comma 4 dell’articolo 3 ed al comma 4 del presente
articolo e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità
di verifica.
Capo III
PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA
Art. 5.
Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
1. Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del
concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui all’articolo 2,
comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
Art. 6.
Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
1. Il POS e’ redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che
comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i
riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in
cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio
ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in
cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del
capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori
dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in
cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità
organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di
altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli
impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati
nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive,
integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal
PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti
ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla
formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando
previsto, e’ integrato con gli elementi del POS.
Capo IV
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Art. 7.
Stima dei costi della sicurezza
1. Ove e’ prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei costi della
sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici
motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e
richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non
e’ prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modi-ficazioni, le amministrazioni appaltanti, nei
costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste
nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla
sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole,
a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure
basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o
sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui
un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad
analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei
costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo
per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera
ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.
4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi
nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da
non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori
che si rendono necessari a causa di varianti in corso d’opera previste
dall’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifica-zioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660,
1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni
contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così individuati, sono
compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del costo
dell’opera da non assoggettare a ribasso.
6. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai
costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori,
sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 2003
Allegato I
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI
UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 2.
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli;
ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle
pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori;
locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie;
recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di
betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento
terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari;
piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione
fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo;
impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di
cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali,
attrezzature e rifiuti di cantiere. 4.
I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza;
avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di
emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.
Allegato II
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI
AI FINI DELL’ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL’AREA DI CANTIERE, DI CUI ALL’ART. 3,
COMMA 1.
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall’alto.