INPS - SOSPENSIONE
DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL’ANNO 1998 -
ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO
Con circolare n. 86 del 12 maggio 2003 la Direzione Generale
dell’INPS ha illustrato l’operazione di emissione degli estratti conto
previdenziali, che, dopo un test nazionale effettuato nel mese di maggio, è
stata generalizzata a partire dal mese di giugno 2003, secondo un calendario
prestabilito. Nella citata circolare l’Istituto ha precisato che, mentre le
finalità di una analoga operazione realizzata nel 1993 erano principalmente
rivolte alla verifica della contribuzione versata, la nuova iniziativa si
colloca nell’ottica di qualificare il rapporto con gli assicurati, rispondendo,
fra l’altro, all’esigenza di fornire ai medesimi un documento che attesti, alla
data del 31 dicembre 2001, la situazione assicurativa e contributiva
individuale e di consentire il possesso di tutte le informazioni necessarie per
definire la posizione pensionistica nei diversi sistemi di calcolo.
L’emissione degli estratti conto si propone come ulteriore
obiettivo la puntuale definizione dei conti assicurativi individuali attraverso
il confronto con gli assicurati, anche allo scopo di permettere all’INPS
l’interruzione dei termini prescrizionali.
In proposito, l’Istituto ricorda che, ai sensi dell’art. 38,
comma 7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell’ipotesi in cui
dall’estratto conto risultino periodi non coperti da contribuzione, relativi
all’anno 1998, il termine di prescrizione fissato, con riferimento ai
contributi di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre
gestioni pensionistiche obbligatorie, dall’art. 3, comma 9, lett. a), secondo
periodo, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (dieci anni, ridotti, a far data dal
1° gennaio 1996, a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei
suoi superstiti), è sospeso per un periodo di diciotto mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2003.
Con circolare n. 126 dell’11 luglio 2003 la Direzione
Generale dell’INPS ha evidenziato che, per effetto di quanto stabilito dalla
richiamata norma, tutti i termini prescrizionali, che non risultino compiuti
entro il 31 dicembre 2002, vengono sospesi dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno
2004 e ricominciano a decorrere dal 1° luglio 2004. Pertanto, ai fini del
computo del termine di prescrizione quinquennale, il periodo trascorso tra la
data in cui i contributi erano dovuti ed il 31 dicembre 2002 deve essere
sommato al periodo successivo al 1° luglio 2004. Relativamente all’ambito di
efficacia della disposizione di cui trattasi, l’Istituto ritiene che la stessa
debba intendersi riferita alla contribuzione accreditata per l’anno 1998 sia
sulle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti che su quelle dei
lavoratori autonomi. Per quanto concerne la contribuzione per la gestione
separata dei collaboratori coordinati e continuativi, la prescrizione dei
contributi afferenti il mese di gennaio 1998, che scadevano il 16 febbraio
1998, slitta al 17 agosto 2004 ed i mesi successivi di prescrivono aggiungendo
sempre un mese a quest’ultima scadenza. La circolare in esame, inoltre,
fornisce istruzioni in merito all’effetto interruttivo della prescrizione da
riconoscere alle denunce di Mod. DM10/2, presentate dalle aziende nei termini
fissati per il pagamento dei contributi. Al riguardo, l’Istituto richiama la
sentenza n. 14826 del 18 ottobre 2002, con la quale la Corte di Cassazione –
Sezione Lavoro ha chiarito che “l’atto interruttivo è tale solo se interviene
nel corso della prescrizione, vale a dire quando il termine prescri-zionale è
già iniziato, e non prima, non potendo essere interrotto ciò che ancora non
esiste”. Di conseguenza, atteso che:
- ai sensi dell’art. 2935 del Codice civile, la prescrizione
comincia a decorrere “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”,
- il diritto dell’INPS può essere fatto valere soltanto dopo
il giorno 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce la denuncia
contributiva, la Suprema Corte ha affermato che la presentazione del Mod.
DM10/M, effettuata entro il predetto termine di scadenza, interviene in un
momento che precede l’inizio della prescrizione del credito dell’ente
previdenziale, senza, quindi, che al medesimo possa essere collegato alcun
effetto interruttivo.
Sulla base delle stesse argomentazioni, sottolinea l’INPS, va, invece, considerato atto interruttivo della prescrizione la denuncia contributiva presentata dopo il sedicesimo giorno del mese di riferimento. Tanto rilevato, l’Istituto, al fine di evitare il decorso della prescrizione, invita le proprie Sedi periferiche ad emettere con tempestività gli avvisi bonari contenenti la dichiarazione espressa di voler esigere il credito contributivo, ogni volta che le denunce spontanee della ditta, dei lavoratori o qualsiasi altro tipo di regolarizzazione si riferiscano a periodi arretrati.