INPS -
FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI DI MATERNITA’ - ART. 78, D.LGS N. 51/2001 - NUOVE ISTRUZIONI PER
L’ESPOSIZIONE SUL MOD. DM 10/2 DELLE INDENNITA’ DI MATERNITA’ - DIFFERIMENTO
TERMINE
L’Istituto richiede ai datori di lavoro, che anticipano
l’indennità di maternità per il periodo di congedo di maternità (ex astensione
obbligatoria) di distinguere, per ciascun dipendente in astensione, l’importo
dell’indennità che rientra nel tetto di cui all’art. 78 comma 1, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (per l’anno 2002 pari a € 1.632,58), da
quelli che, invece, eccedono tale limite (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 12/2002).
Si informa che l’INPS, con messaggio n. 81 del 4 luglio 2003, di seguito
riprodotto, ha reso noto che le operazioni di ripartizione delle somme erogate
a titolo di indennità di maternità obbligatoria anziché essere effettuate entro
il termine del 16 marzo 2003 possono essere utilmente eseguite entro il 16
dicembre 2003 (denuncia contributiva relativa al periodo di paga “novembre
2003”).
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Roma, 4.7.2003
Messaggio n. 81
OGGETTO: Circolare n. 181 del 16 dicembre 2002. Modalità di
compilazione del mod. DM10
Con riferimento alle richieste pervenute, si comunica che le operazioni di ripartizione delle somme a titolo di maternità obbligatoria poste a conguaglio nel quadro “D” del mod. DM10, e illustrate con circolare n. 181 del 16 dicembre 2002 e con messaggio n. 38 del 24 marzo 2003, potranno essere utilmente effettuate entro il mese di novembre 2003 (DM10 relativo al periodo di paga novembre 2003).