LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI - TUTELA PREVIDENZIALE - ISTRUZIONI DELL’INPS
Con circolare n. 122 dell’8 luglio 2003 la Direzione Generale
dell’INPS ha diramato istruzioni in merito alle modifiche apportate dalla Legge
30 luglio 2002, n. 189 al Testo Unico sull’immigrazione, approvato con Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In via preliminare, l’Istituto sottolinea
che la richiamata normativa disciplina l’ingresso ed il rapporto di lavoro dei
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e degli apolidi, che
vengono assunti in territorio italiano da un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia. Sul piano generale, la circolare
di cui trattasi precisa che, ai fini della tutela previ-denziale, per i
soggetti sopra indicati trova applicazione, in base al principio della
territorialità dell’obbligo assicurativo sociale, l’ordinaria disciplina
dettata per i lavoratori italiani, cui si aggiungono eventuali previsioni
stabilite per specifiche fattispecie di lavoro dello straniero in Italia,
regolate dalla disciplina interna. Ai lavoratori extraco-munitari ed agli
apolidi è, altresì, assicurata parità di trattamento con i cittadini italiani.
Eccezioni al principio di territorialità sono consentite nei casi di distacco
regola-mentati da convenzioni in materia di sicurezza sociale, relativamente al
periodo di tempo definito dall’accordo, e nei casi contemplati dall’art. 3, comma
8, della Legge 3 ottobre 1987, n. 398, ai sensi del quale il Ministro del
Lavoro può, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli
Affari Esteri e dell’Economia e delle Finanze, esonerare dall’obbligo del
versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i
dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono
analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i
lavoratori italiani alle loro dipendenze. Dopo aver riepilogato le disposizioni
relative agli adempimenti richiesti per la regolare instaurazione del rapporto
di lavoro subordinato con un cittadino extraco-munitario o apolide, l’INPS
illustra i riflessi in materia previdenziale che da tale rapporto scaturiscono.
In proposito, l’Istituto fornisce i chiarimenti in seguito
evidenziati. Nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato, ovvero
determinato, di lavoratori extra-comunitari o apolidi, da parte di datori di
lavoro soggiornanti in Italia, non è prevista alcuna particolarità
contributiva. Di conseguenza, la retribuzione imponibile, le forme assicurative
e gli adempimenti contributivi devono essere individuati sulla base della
ordinaria disciplina vigente per i lavoratori di nazionalità italiana impiegati
nello stesso settore.
La circolare in commento pone, altresì, in rilievo che, con effetto dalla data di entrata in vigore della Legge n. 189/2002, e cioè dal 10 settembre 2002, è venuta meno la possibilità, per i lavoratori extracomunitari che cessano l’attività lavorativa in Italia rientrando nel proprio Paese di origine, di richiedere, qualora la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, il rimborso della contribuzione versata in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria. Rimangono liquidabili le domande di rimborso presentate sino al 9 settembre 2002, nel rispetto dei requisiti fissati dalle norme, a condizione che detti requisiti siano già soddisfatti e realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge n. 189/2002. In caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne, indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto per il pensionamento. Infine, l’INPS esamina le problematiche concernenti i riflessi della mancanza o del mancato rinnovo del permesso di soggiorno in materia previ-denziale e la possibilità, per i lavoratori non comunitari interessati dalla procedura di regolarizza-zione ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 189/2002 e del Decreto-Legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2002, n. 222, di instaurare un successivo rapporto di lavoro, qualora, prima della conclusione della procedura, sia cessato il rapporto di lavoro che aveva originato la presentazione della relativa istanza. In merito alla prima questione, l’Istituto, nel richiamare le istruzioni impartite con circolare n. 161 del 25 ottobre 2002, esprime l’avviso che anche nei casi di avvenuta prestazione di lavoro in assenza di contratto e di permesso di soggiorno per lavoro valgono le regole generali che legano l’insorgenza dell’obbligo assicurativo al semplice fatto della prestazione del rapporto di lavoro. Con riferimento alla seconda questione, l’INPS ricorda che, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell’Interno e dal Ministero del Lavoro, nelle more della conclusione della procedura da applicare alla fattispecie di cui trattasi, il rapporto di lavoro non può aver corso, dovendosi attendere la stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Proprio allo scopo di evitare situazioni di irregolarità, che, peraltro, sottolinea l’Istituto, ove riscontrate, non precludono l’obbligo del versamento della contribuzione previdenziale, i suddetti Dicasteri hanno evidenziato l’esigenza che tale procedura debba essere espletata in tempi estremamente ridotti.