APPALTI PUBBLICI -
LA DICHIARAZIONE CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI PRIVA DEI NOMINATIVI DEI
SUBAPPALTORI È CAUSA DI ESCLUSIONE
(Tar Friuli Venezia Giulia, 26/11/1996, n. 1194)
L'omessa indicazione in offerta, da parte di un concorrente, dei
nominativi delle imprese candidate ad eseguire le opere in subappalto, in
presenza della positiva manifestazione di volontà di ricorrere a tale istituto,
è causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 34 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, giacché rimarrebbe altrimenti incerto il soggetto che eseguirà i
lavori, contravvenendo alle esigenze di ordine pubblico; né si può ritenere che
da detta omissione derivi soltanto l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di
effettuare in proprio tutte le opere, non essendo consentito alla P.A.
l'affidamento dei lavori ad un'impresa che ha apertamente ammesso nell'offerta
di non essere in grado di provvedere alla loro integrale esecuzione.