Come noto, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs.
66/2003 (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 5/2003), per le unità produttive che
occupano più di 10 dipendenti (per il settore edile i singoli cantieri) i
datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare alla Direzione Provinciale del
Lavoro competente il superamento delle 48 ore di lavoro settimanali attraverso
prestazioni di lavoro straordinario. La comunicazione deve essere
effettuata alla scadenza del periodo di riferimento, che attualmente è il
quadrimestre, e deve riportare l’indicazione numerica e cumulativa dei
lavoratori che hanno superato il limite delle 48 ore settimanali nonché
l’indicazione delle settimane nelle quali è avvenuto il superamento del limite
richiamato. Circa il quadrimestre di riferimento, allo scadere del quale,
ricorrendone i presupposti, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione
alla Direzione Provinciale, si rammenta che lo stesso decorre dal 29 aprile
2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 66/03) e, dunque, è scaduto il 29
agosto 2003.
Con lettera circolare A/2003 dell'11 settembre 2003, il Ministero del Lavoro ha impartito nuove disposizioni operative in merito alle modalità dell'adempimento dell'obbligo in parola. La circolare prevede che la comunicazione possa essere effettuata entro il mese successivo a quello di scadenza del periodo di riferimento. Pertanto, la comunicazione relativa al primo quadrimestre potrà essere effettuata entro il mese di settembre. Ciò comporterebbe che il termine per effettuare la prima comunicazione coinciderebbe col giorno 30 settembre 2003.
Tuttavia, data l'incertezza interpretativa, si consiglia
di effettuare la prima comunicazione entro il giorno 29 settembre 2003, e di
continuare a rispettare il termine del giorno 29 ad ogni successiva scadenza
quadrimestrale (29 dicembre 2003, 29 aprile 2004 e così via).
Inoltre, la circolare definisce la nozione di “settimana
lavorativa” ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite delle
48 ore in parola. Il Ministero, infatti, precisa che si può considerare
“settimana lavorativa” ogni periodo di sette giorni, con conseguente possibilità
per i datori di lavoro di far decorrere la settimana stessa a partire da
qualsiasi giorno, ovvero considerare “settimana lavorativa” quella prevista dal
calendario (dal Lunedì alla Domenica) con la conseguenza, in questo secondo
caso, che i giorni in eccedenza saranno computati nel periodo successivo.
Nella
comunicazione sarà opportuno indicare quale nozione di settimana si è
utilizzato.