INAIL - ADDIZIONALE SUI PREMI ASSICURATIVI PER GLI ANNI 2000 E 2001 - COPERTURA DANNO BIOLOGICO - D.M. 19 MAGGIO 2003

Il danno biologico, ossia la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale” di origine professionale occorsa al lavoratore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 38/2000, rientra nell’ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Al fine di garantire la copertura del maggiore onere economico derivante dall’applicazione della nuova disciplina, lo stesso D.Lgs. 38/2000, ha disposto l'introduzione di una specifica addizionale sui premi e contributi assicurativi, rinviando ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione della misura e delle modalità per la corresponsione dell'addizionale stessa. Tale individuazione è intervenuta con il decreto ministeriale del 19 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193, del 21 agosto 2003, che ha stabilito la misura dell’addizionale da applicare ai premi dovuti all’INAIL per gli anni 2000 e 2001 come di seguito indicato:

- per l'anno 2000: 0,88% dei premi dovuti;

- per l'anno 2001: 2,04% dei premi dovuti.

Per gli anni successivi la misura dell’addizionale sarà presumibilmente individuata da ulteriori appositi decreti ministeriali.

L’Inail con circolare n. 54 del 10 settembre 2003 ha fornito i primi chiarimenti in materia.

Secondo quanto precisato dall’Istituto l'addizionale, nelle misure sopra indicate rispettivamente per gli anni 2000 e 2001, sarà applicata a tutti i premi dovuti, ancorché non versati, e cioè sui premi ordinari, sui premi speciali unitari e sui premi supplementari per silicosi e asbestosi.

Inoltre, l’Inail ha evidenziato che la base di calcolo è costituita dal solo premio dovuto per ciascun anno di riferimento, al netto dell'addizionale “Anmil” dell’’1%. Quest’ultima verrà, infatti, calcolata sull’importo dell’addizionale per danno biologico determinata secondo il criterio sopra indicato.

Modalità di pagamento dell’addizionale

Con la citata circolare l’Istituto comunica che provvederà sia alla determinazione dell'importo complessivamente dovuto da ciascun datore di lavoro nonché all’invio della richiesta di pagamento, con l’indicazione dei relativi termini e modalità.

Infine, si ricorda che il tardato o mancato pagamento dell’addizionale per danno biologico comporterà l’applicazione delle sanzioni e l’attivazione delle procedure di recupero coattivo previste dalla normativa vigente.