INAIL -
ADDIZIONALE SUI PREMI ASSICURATIVI PER GLI ANNI 2000 E 2001 - COPERTURA DANNO
BIOLOGICO - D.M. 19 MAGGIO 2003
Il danno biologico, ossia la “lesione
all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale” di origine professionale occorsa al lavoratore, secondo quanto previsto
dal D.Lgs. 38/2000, rientra nell’ambito dell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.
Al
fine di garantire la copertura del maggiore onere economico derivante
dall’applicazione della nuova disciplina, lo stesso D.Lgs. 38/2000, ha disposto
l'introduzione di una specifica addizionale sui premi e contributi
assicurativi, rinviando ad un
successivo decreto ministeriale l’individuazione della misura e delle modalità
per la corresponsione dell'addizionale stessa. Tale individuazione è
intervenuta con il decreto ministeriale del 19 maggio 2003, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 193, del 21 agosto 2003, che ha stabilito la misura dell’addizionale
da applicare ai premi dovuti all’INAIL per gli anni 2000 e 2001 come di seguito
indicato:
- per l'anno 2000: 0,88% dei premi dovuti;
-
per l'anno 2001: 2,04% dei premi dovuti.
Per gli anni successivi la misura
dell’addizionale sarà presumibilmente individuata da ulteriori appositi decreti
ministeriali.
L’Inail con circolare n. 54 del 10 settembre
2003 ha fornito i primi chiarimenti in materia.
Secondo quanto precisato dall’Istituto
l'addizionale, nelle misure sopra indicate rispettivamente per gli anni 2000 e
2001, sarà applicata a tutti i premi dovuti, ancorché non versati, e cioè sui premi ordinari, sui premi speciali
unitari e sui premi supplementari per silicosi e asbestosi.
Inoltre, l’Inail ha evidenziato che la base di
calcolo è costituita dal solo premio dovuto per ciascun anno di riferimento, al
netto dell'addizionale “Anmil” dell’’1%. Quest’ultima verrà, infatti, calcolata
sull’importo dell’addizionale per danno biologico determinata secondo il
criterio sopra indicato.
Con la citata circolare l’Istituto comunica che provvederà sia alla determinazione dell'importo complessivamente dovuto da ciascun datore di lavoro nonché all’invio della richiesta di pagamento, con l’indicazione dei relativi termini e modalità.
Infine, si ricorda che il tardato o mancato
pagamento dell’addizionale per danno biologico comporterà l’applicazione delle
sanzioni e l’attivazione delle procedure di recupero coattivo previste dalla
normativa vigente.