APPALTI PUBBLICI -
LA DISCIPLINA INERENTE LE CESSIONI D'AZIENDA IN APPALTI DI LAVORI NON È
APPLICABILE AGLI APPALTI DI FORNITURE O DI SERVIZI
(Cons. Stato, Sez. II, 5/7/1994, n. 649)
L'articolo 35 L. 11 febbraio 1994 n. 109, che consente la cessione
d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese
che eseguono opere pubbliche, costituisce una deroga al divieto generale di
cessione, trasformazione e fusione d'azienda contenuto nella legislazione
antimafia; la norma citata, pertanto, non può estendersi a settori contrattuali
diversi da quello dei lavori pubblici espressamente indicato dal legislatore, e
quindi non è applicabile agli appalti di forniture e di servizi.