APPALTI PUBBLICI - LA DISCIPLINA INERENTE LE CESSIONI D'AZIENDA IN APPALTI DI LAVORI NON È APPLICABILE AGLI APPALTI DI FORNITURE O DI SERVIZI

(Cons. Stato, Sez. II, 5/7/1994, n. 649)

 

L'articolo 35 L. 11 febbraio 1994 n. 109, che consente la cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche, costituisce una deroga al divieto generale di cessione, trasformazione e fusione d'azienda contenuto nella legislazione antimafia; la norma citata, pertanto, non può estendersi a settori contrattuali diversi da quello dei lavori pubblici espressamente indicato dal legislatore, e quindi non è applicabile agli appalti di forniture e di servizi.