CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO
(DL 30/9/03, n.269, art. 33)
Al fine di anticipare l'avvio a regime
del concordato triennale preventivo, per il periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2003 e per quello successivo, sono ammessi al concordato preventivo i
soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
L'osservanza degli obblighi fiscali
manifestata mediante l'adesione al concordato preventivo comporta:
-
la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune
ipotesi, dei contributi;
-
la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino
fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella
nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro
autonomo;
-
la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione
finanziaria.
Il regime del concordato preventivo si
applica nei confronti dei soggetti che presentano in via telematica una
comunicazione di adesione all'Agenzia delle entrate tra il 1° gennaio 2004 ed
il 28 febbraio 2004.
Sono esclusi dall'applicazione del concordato
preventivo i soggetti che:
-
hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2000;
-
relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 hanno
dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569 euro;
-
relativamente ai periodi d'imposta 2001 ovvero 2003, hanno applicato
il regime di semplificazione contabile e documentale (art. 3, commi da 171 a
183, legge n. 662/1996) ovvero il regime fiscale agevolato per le nuove
iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo o delle attività marginali
(art. 13 o 14 legge n. 388/2000).
I soggetti titolari di reddito di impresa
e gli esercenti arti e professioni decadono dai benefici fiscali previsti ai
fini della definizione agevolata delle imposte sul reddito, per tutti i periodi
d'imposta oggetto di concordato, qualora:
-
sussistano le condizioni per la determinazione dei redditi in base
alle scritture contabili (art. 39, secondo comma, lettere c e d-bis D.P.R. n.
600/1973);
-
sia comprovata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e
corrispettivi documentati.
Il contribuente che ha presentato la
comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo dichiara, per il
primo periodo d'imposta oggetto di concordato, ricavi o compensi non inferiori
a quelli relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 maggiorati
del 9 per cento.
Tali ricavi o compensi concordati sono
ulteriormente maggiorati del 4,5 per cento per il secondo periodo d'imposta
oggetto di concordato rispetto al periodo d'imposta precedente.
Per il periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2003 questa condizione può essere soddisfatta ai fini delle imposte sui
redditi e dell'IVA anche a seguito di adeguamento in dichiarazione.
Per il periodo d'imposta successivo i
ricavi o compensi concordati devono comunque risultare dalle annotazioni
effettuate nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui
redditi e IVA.
E' fatta salva la possibilità di
adeguamento in dichiarazione qualora la soglia dei ricavi o compensi minimi
possa essere raggiunta mediante incremento non superiore all'uno per cento dei
ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
Per la determinazione degli importi
minimi si assume a riferimento, relativamente al periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 2001, il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli
risultanti dall'applicazione degli studi di settore (art. 62-bis D.L. n.
331/1993 conv. mod. legge n. 427/1993) ovvero sulla base dei parametri (art. 3,
commi da 181 a 189, legge n. 549/1995).
Se i ricavi o compensi dichiarati sono
inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o
parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a
questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni
ed interessi, da effettuare, anteriormente alla data di presentazione della
comunicazione di adesione.
A tal fine si tiene conto, inoltre, degli
atti di accertamento che, alla data della presentazione della comunicazione,
sono divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle
integrazioni e definizioni agevolate previste dalla Finanziaria 2003.
Non si tiene conto delle dichiarazioni
integrative che abbiano determinato una riduzione del reddito, ovvero dei
ricavi o compensi dichiarati.
Ai fini della determinazione agevolata
delle imposte sul reddito, in previsione del completamento della riforma
dell’imposta sul reddito, sull'eccedenza del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato, rispetto a
quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta è
determinata separatamente applicando l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota da
applicare è pari al 33 per cento, per i soggetti IRPEG (art. 87, TUIR) nonché
per gli altri soggetti qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo
relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 risulti superiore 100
mila euro.
Per i soggetti che, relativamente al
periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003, effettuano
l'adeguamento in dichiarazione, è esente dalle imposte sul reddito la eventuale
quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che eccede quello relativo al
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, incrementato del 7 per cento.
Sulla quota di reddito incrementale che
eccede il reddito, non sono dovuti contributi previdenziali per la parte
eccedente il minimale reddituale, salva la facoltà, per il contribuente che vi
abbia interesse, di tenerne conto a tali fini.
A partire dalle operazioni poste in
essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione e fino alla
fine del periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, sono sospesi gli
obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta
fiscale nonché della fattura a favore dei soggetti non esercenti attività
d'impresa o di lavoro autonomo (art. 12, comma 1, legge n. 413/1991).
L'IVA periodicamente dovuta si calcola
tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi effettuate.
Con l'approvazione del modello di
dichiarazione annuale saranno definite le modalità di separata indicazione
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti
dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.
Per i soggetti che si avvalgono del
concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere
oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente nei
casi di
-
rettifica dei redditi d'impresa delle persone fisiche (art. 39,
comma I, lett. a, b,c, d, D.P.R. n. 600/1973)
-
rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone
fische (art. 40, D.P.R. n. 600/1973)
-
accertamento d'ufficio (art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973)
In caso di mancato raggiungimento del
limite di ricavi o compensi l'Ufficio emette accertamento parziale sulla base
dell'ammontare minimo dei ricavi o compensi.
I contribuenti che, per il periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, non abbiano raggiunto il limite di
ricavi e compensi per aderire al concordato preventivo, segnalano tale
circostanza nella dichiarazione dei redditi.
In tal caso, ai fini dell'emissione
dell'accertamento parziale, l'Agenzia delle entrate attiva il procedimento di
accertamento con adesione con riferimento alle ragioni che hanno impedito il
rispetto della condizione indicata.
In presenza di accadimenti straordinari e
imprevedibili, debitamente documentati, l'ufficio non emette l'accertamento.
I benefici sulle imposte sui redditi non
operano qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei
periodi d'imposta oggetto di concordato risulti inferiore a quello relativo al
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, incrementato, per il primo
periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione
pari al 7 per cento ed ulteriormente incrementato, per il secondo periodo
d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione del 3,5 per
cento, rispetto al periodo d'imposta precedente.
I benefici operano sempreché venga
dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non inferiore a 1.000 euro
in ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
Le condizioni possono essere soddisfatte
anche a seguito di adeguamento in dichiarazione.
In caso di mancato rispetto delle
condizioni indicate, gli obblighi di documentazione riprendono a decorrere
dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è venuta meno la condizione
prevista.
La sospensione dell'esercizio
dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività è disposta, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi, qualora nei
riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato, siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere
la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso
di un quinquennio.
Il provvedimento di sospensione è
immediatamente esecutivo.
La disposizione non si applica se i
corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 500 euro.
La sospensione non si applica alle violazioni constatate prima della data del 2 ottobre 2003.