CONDONI FISCALI - PROROGA
(DL 30/9/03, n.269, art. 34)
I contribuenti che non hanno provveduto
ad effettuare i versamenti utili per aderire ai condoni possono presentare
l'istanza entro il 16 marzo 2004. Alla stessa data è fissato il termine per la
sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento.
Gli ulteriori termini concessi, nonché
quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative
alle definizioni agevolate, sono rideterminati anche con riferimento alle date
di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza
degli interessi dal 17 ottobre 2003.
Per i contribuenti che non provvedono ad
effettuare, entro il 16 marzo 2004, i versamenti utili per la definizione
agevolata (art. 15, legge n. 289/2002) il termine per la proposizione del
ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria è fissato al 18 marzo
2004.
Per i contribuenti che provvedono ad
effettuare, entro il 16 marzo 2004, i versamenti utili per la definizione
agevolata (art. 16 legge n. 289/2002), le rate trimestrali decorrono dal 16
maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile,
sono pagate le rate scadute a tale data.
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli
emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale
della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono
estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 marzo 2004, l'atto con il
quale dichiarano la facoltà di estinguere il debito senza corrispondere gli
interessi di mora e versando contestual-mente almeno l'80 per cento delle somme
previste, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai
debitori entro il 16 febbraio 2004.
Le liti fiscali che possono essere
definite in via agevolata sono sospese fino al 30 aprile 2004.
Qualora sia stata già fissata la
trattazione della lite in tale periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del
contribuente che dichiari di volersi avvalere della definizione agevolata. Per
le liti fiscali definite in via agevolata sono altresì sospesi, sino al 30
aprile 2004, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli,
controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in
riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio (art. 16,
comma 6).
Gli uffici competenti trasmettono alle
commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte
di cassazione, entro il 16 maggio 2004, un elenco delle liti pendenti per le
quali è stata presentata domanda di definizione (art. 16, comma 8, legge n.
289/2002).
Le penalità previste a carico dei
soggetti convenzionati per la tardiva o errata trasmissione telematica delle
dichiarazioni dagli stessi ricevute fino al 31 dicembre 2000, sono ridotte ad
una somma pari al cinquanta per cento dell'importo risultante dall'applicazione
dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
La riduzione si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mentre non si applica alle penalità già versate o regolate contabilmente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 269/2003.