BLOCCO PROGRAMMATO DEI VEICOLI NON
CATALIZZATI
La Regione Lombardia ha
previsto il blocco programmato di tutti i veicoli non catalizzati
- dal 1° novembre
al 20 dicembre e
- dal 7 gennaio al
29 febbraio,
dal lunedì al
venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali) dalle ore
8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. In via
sperimentale per 30 giorni (cioè fino al 30 novembre), saranno esclusi da
questo provvedimento gli autoveicoli non catalizzati con a bordo almeno 3
persone.
La Regione ha previsto,
altresì, un calendario programmato di blocchi totali del traffico di
domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 è stato fissato per i giorni:
-
30 novembre 2003
-
18 gennaio 2004
-
8 febbraio 2004
La data dell'eventuale blocco
domenicale di dicembre varrà stabilita sulla base delle rilevazioni sulla
qualità dell'aria.
Resta ferma, comunque,
la possibilità di revocare il blocco, qualora le condizioni metereologiche
siano particolarmente favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
I provvedimenti si
applicano alle cosidette zone critiche della Lombardia, che per
la provincia di Brescia comprendono i seguenti Comuni:
-
Borgosatollo,
-
Botticino,
-
Bovezzo,
-
Brescia,
-
Castelmella,
-
Castenedolo,
-
Cellatica,
-
Collebeato,
-
Concesio,
-
Flero,
-
Gardone Valtrompia,
-
Gussago,
-
Lumezzane,
-
Marcheno,
-
Nave,
-
Rezzato,
-
Roncadelle,
-
San Zeno Naviglio,
-
Sarezzo
-
Villa Carcina.
Sono esclusi
dal blocco dei veicoli non catalizzati:
-
gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione
nulla (motore elettrico);
-
gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori con
motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl);
-
gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a
benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva
91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dallo 01.01.1993 o
immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
-
gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di
tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive,
immatricolate a partire dallo 01.01.1993;
-
gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di
massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della
direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle
3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e
successive direttive;
-
i motoveicoli e i ciclomotori, omologati ai sensi della
direttiva 97/24/CEE.
Strade escluse
dalla limitazione della circolazione
-
tratti autostradali, strade statali e provinciali
ricadenti nei territori dei Comuni interessati dall’ordinanza;
-
tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali
ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi
pubblici.
Veicoli esclusi
dalla limitazione alla circolazione
- gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori
delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili dei Fuoco e dei corpi e
servizi di polizia municipale e provinciale;
- gli autoveicoli di pronto soccorso;
- i mezzi di trasporto pubblico e scuolabus;
- i taxi e i veicoli a noleggio con conducente;
- gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di
portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore
di handicap a bordo;
- le autovetture targate CD e CC;
- gli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e
privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità
che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con
certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi
manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas,
acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso
stradale, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i
servizi di mensa);
- gli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti
postali e valori;
- gli autoveicoli di medici e dei veterinari in
visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini,
operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del
datore di lavoro;
- gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di
persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura
di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire
relativa certificazione medica;
- gli autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni
lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico
certificati dal datore di lavoro;
- gli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di
culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- autoveicoli con a bordo almeno tre persone. Tale
misura, adottata in via sperimentale fino al 30 novembre c.a., si
intenderà confermata in assenza di difforme disposizione in merito.
Deroghe al blocco totale della domenica
Il blocco riguarderà
tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad esclusione di quelli ad
emissione nulla (elettrici) o alimentati a metano e gpl catalizzati
(autoveicoli dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva
91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dello 01.01.1993 o
immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE).
Strade escluse
dal divieto della circolazione
-
tratti autostradali, strade statali e provinciali
ricadenti nei territori dei Comuni interessati dall’ordinanza;
-
tratti di strade di collegamento tra gli svincoli
autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei
mezzi pubblici.
Veicoli esclusi
dal divieto della circolazione
- gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori
delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili dei Fuoco e dei corpi e
servizi di polizia municipale e provinciale;
- gli autoveicoli di pronto soccorso;
- i mezzi di trasporto pubblico;
- i taxi e i veicoli a noleggio con conducente;
- gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di
portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore
di handicap a bordo;
- le autovetture targate CD e CC;
- gli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e
privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità
che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con
certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi
manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas,
acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici,
soccorso stradale, distribuzione farmaci e pasti per i servizi di mensa);
- gli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti
postali e valori;
- gli autoveicoli di medici e dei veterinari in
visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini,
operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del
datore di lavoro;
- gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di
persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura
di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire
relativa certificazione medica;
- gli autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni
lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico
certificati dal datore di lavoro;
- gli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di
culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- i mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al
percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al
termine dell'attività lavorativa giornaliera;
- i veicoli degli operatori dell'informazione
compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti
del tesserino di riconoscimento.
Allegati:
-
Deliberazione
Giunta regionale 29 luglio 2003 - n. 7/13856 “Piano d’azione per il
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico,
con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone
critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia”
-
Deliberazione
Giunta regionale 17 ottobre 2003 – n. 14645 "Criteri e modalità di
attuazione del Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli
episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al
traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della
Regione Lombardia, di cui alla d.G.R n. 13856 del 29 luglio 2003"
-
Ordinanza
del Comune di Brescia di adozione dei provvedimenti temporanei per l’attuazione
del “Piano di Azione” per il contenimento di inquinamento atmosferico da
traffico del 29/10/2003