RIFIUTI - SMALTIMENTO DELL'AMIANTO - NUOVE NORME REGIONALI
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (1°
Supplemento Ordinario al n° 40 del 3 ottobre 2003) è stata pubblicata la legge
regionale n° 17/2003 recante "Norme per il risanamento dell'ambiente,
bonifica e smaltimento dell'amianto".
La nuova norma regionale vuole dare attuazione alle
disposizioni della legge n°257/1992, "Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto" estendendone il campo di intervento anche
all'amianto in matrice compatta.
In particolare, l’articolo 2 della legge consentirà di
ricorrere ai contributi stanziati dalla Regione per la bonifica dell'amianto
anche per lo smaltimento di manufatti che non presentano elementi di degrado e
pericolosità tale da dover ricorrere all'immediata rimozione degli stessi.
Si analizzano di seguito gli aspetti più interessanti per il
settore.
Art. 2 - Contributi per la bonifica e lo smaltimento di
piccoli quantitativi di amianto
L'articolo in questione intende perseguire l'obiettivo di
risanare l'ambiente dalla presenza di piccole quantità di amianto mediante il
parziale finanziamento degli interventi risultanti dal censimento dei siti da
bonificare effettuato dai Comuni, nel proprio territorio, con l'ausilio delle
ASL e dell'ARPA (art.2, comma 7).
Tale censimento sarà formalizzato in un vero e proprio
catasto comunale dei siti da bonificare.
Operato il censimento i Comuni dovranno predisporre un piano
di lavoro per le opere di bonifica secondo uno schema che verrà definito dalla
Giunta Regionale.
L'attribuzione ai Comuni dei contributi per effettuare gli
interventi di bonifica sarà effettuata secondo criteri e modalità definiti con
successiva delibera di Giunta Regionale.
Tale delibera, in particolare, stabilirà:
a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;
b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande
per accedere ai contributi;
c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa
massima ammessa per ogni singolo intervento;
d) i criteri per la determinazione dell'ammissibilità dei
contributi;
e) i termini del bando per individuare le aziende
convenzionate che potranno espletare il servizio di bonifica e smaltimento di
piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati
e i comuni beneficiari dei contributi;
f) i criteri per l'eventuale revoca dei contributi.
L'articolo 2 dispone l'erogazione da parte della Regione dei
contributi a fondo perduto a:
- Comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti
contenti amianto abbandonati in aree pubbliche;
- soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi
di materiali contenti amianto provenienti da edifici ad uso civile abitazione
ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare.
Non sono, invece, previsti contributi specifici diretti per
le imprese che effettuano lo smaltimento.
Le piccole quantità di amianto sopra indicate sono definite
come inferiori a metri quadrati 30 e a chilogrammi 450.
Tale definizione non appare del tutto chiara nella sua
formulazione; si può, tuttavia, ritenere che le condizioni poste dalla legge
per l'individuazione delle piccole quantità di amianto ammissibili a contributo
siano tra loro disgiuntive, per cui sia possibile ricorrere ai contributi sia
nel caso di materiale contenente amianto inferiore a 30 mq. sia inferiore a 450
Kg. di peso.
L'articolo 2 comma 6, lett.e) fa riferimento ad un bando per
l'individuazione delle aziende che espleteranno, previo convenzionamento, il servizio
di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti
amianto presso i soggetti privati ed i Comuni beneficiari dei contributi.
Tale indicazione lascerebbe supporre la costituzione di un
albo/registro delle imprese che effettuano la bonifica e la rimozione delle
piccole quantità di materiali contenenti amianto.
Non risulta chiara la motivazione sottesa alla costituzione
di questo albo/registro, a parte la volontà della Regione Lombardia di
agevolare i privati ed i Comuni nel reperimento delle imprese che sono
abilitate alla bonifica/smaltimento dell'amianto.
Nella legge, tuttavia, non è presente alcun accenno ad una
possibile semplificazione delle procedure per chi si rivolge alle imprese
inserite nell'albo, né ad eventuali condizioni meno restrittive per le imprese
che aderiscono a tale albo/registro.
I fondi, pari a 1 milione di euro, messi a disposizione dalla
Regione contribuiranno alla copertura della spesa ritenuta ammissibile fino ad
un massimo del 30%. Tale indicazione, tuttavia, non riguarda la pluralità degli
interventi, ma solo un numero minimo che dovrebbe essere indicato nello stesso
bando destinato ad individuare le imprese esecutrici della bonifica/rimozione
dei materiali contenti amianto.
Si rileva, inoltre, la mancanza di norme a presidio di
interventi multipli richiesti da uno stesso soggetto, anche se probabilmente
potranno trovare spazio nella deliberazione di Giunta regionale di cui
all'articolo 2, sesto comma.
Piano regionale amianto della
Lombardia (PRAL) - art.4
Nella legge in oggetto la Regione introduce il Piano
regionale amianto della Lombardia (PRAL) contenente le azioni, gli strumenti e
le risorse necessarie per realizzare gli obiettivi posti dalla legge stessa.
I contenuti del PRAL, così come definiti all'articolo 3,
sembrano tuttavia configurare il Piano quale strumento con prevalente valenza
sanitaria.
Il PRAL, infatti, mira ad effettuare il censimento e la
mappatura di tutti i siti con presenza di amianto, il monitoraggio dei livelli
di concentrazione di fibre d'amianto nell'aria, la definizione delle priorità
degli interventi di bonifica, il monitoraggio dal punto di vista sanitario ed
epidemiologico e, solo in ultimo, la definizione dei criteri per l'elaborazione
di un piano regionale di smaltimento dell'amianto.
Relazione annuale
L’articolo 5, comma 3 chiarisce quale sia "l'ASL
competente per territorio" alla quale debba essere trasmessa la relazione
annuale di cui all'articolo 9 della L. 257/92.
L'ASL competente per territorio è quella in cui l'impresa ha
sede legale, mentre per le aziende dotate di più sedi con impianti fissi, l'ASL
a cui far riferimento è quella nel cui territorio è ubicata la sede dell'unità
produttiva. Contestualmente viene indicato anche il termine temporale ultimo
per la presentazione della relazione annuale individuato nel 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento.
Registri
L'articolo 5 dispone l'istituzione presso le ASL competenti
per territorio di due Registri:
a) un Registro pubblico degli edifici industriali e ad uso
abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei
luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati
tutti gli edifici e i siti che contengono amianto;
b) un Registro delle imprese che effettuano attività di
bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.
Se da un lato il primo Registro si rende necessario per dare corso alla prevista bonifica dell'amianto, per quanto riguarda il Registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e/o smaltimento si rimanda alle considerazioni di cui al precedente paragrafo.