LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A GAS AD USO DOMESTICO - PRIMA PARTE
(Pubblicato su
Unificazione e Certificazione di settembre 2003)
In Italia
l'utilizzo di gas combustibili, per usi domestici e similari, è soggetto,
innanzi tutto, all'applicazione della Legge 6/12/71 n° 1083 (Norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile). La legge, all'articolo 1,
specifica che" i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli
impianti alimentati con gas combustibile, per uso domestico ed usi similari,
devono essere realizzati nel rispetto delle regole specifiche di buona tecnica
per la salvaguardia della sicurezza".
Sempre per la
salvaguardia della sicurezza, l'articolo 2 della legge prescrive, per le
imprese di produzione e di distribuzione di combustibili gassosi, l'obbligo di
"odorizzare" i gas combustibili, mediante particolari sostanze che
conferiscono agli stessi un odore caratteristico.
In caso di
dispersione accidentale di gas la prescrizione sopraccitata, che vale sia per i
gas combustibili distribuiti mediante condotte, sia per quelli forniti in
bidoni o piccoli serbatoi, consente di avvertire la presenza di gas combustibile
prima che si possano creare condizioni di pericolo per esplosività o tossicità.
All'articolo 3, la
legge precisa che" i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli
impianti di cui all'articolo 1 precedentemente citato, realizzati secondo le
norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente Nazionale di
Unificazione (UNI), in tabelle con la denomina-zione UNI-CIG, si considerano
effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette
norme sono approvate con Decreto del Ministero per l'industria, il commercio e
l'artigianato (ora Ministero delle Attività produttive) e pubblicate su
Gazzetta Ufficiale".
Sempre a proposito
di "salvaguardia della sicurezza" si ricorda, infine, che la Legge
1083/71 è una legge con risvolti "penali" che all'articolo 5 prevede
appunto, per i trasgressori, sanzioni quali l'ammenda o l'arresto fino a due
anni.
Gli impianti a gas,
realizzati in edifici adibiti ad uso civile (così come gli impianti elettrici,
gli impianti radio televisivi, gli impianti di riscaldamento, gli impianti
idrosanitari, gli impianti di sollevamento e gli impianti di protezione
antincendio) sono soggetti anche all'applicazione della Legge 5/3/90 n. 46
(Norme per la sicurezza degli impianti) ed ai relativi regolamenti di
attuazione, tra cui citiamo, in particolare, il DPR 447/91, il DPR 392/94 ed il
DPR 218/98.
La Legge 46/90 ha
introdotto importanti novità tra le quali ricordiamo:
- l'obbligo
dell'abilitazione per le imprese installatrici, necessaria alle stesse per
realizzare, modificare o eseguire la manutenzione straordinaria degli impianti;
- l'obbligo, sempre
per le imprese installatrici, di rilasciare, alla fine dei lavori, la
"Dichiarazione di conformità", completa dei relativi "Allegati
obbligatori";
- l'obbligo, per il
cliente finale, di rivolgersi sempre ad "imprese abilitate".
Relativamente alla
realizzazione ed alla sicurezza degli impianti, la Legge 46/90, all'articolo 7,
in analogia alla Legge 1083/71, ribadisce che" le imprese installatrici
sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte, utilizzando allo scopo
materiali, componenti ed apparecchi parimenti costruiti a regola d'arte".
Lo stesso articolo precisa che "i materiali, i componenti e gli impianti,
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Nazionale di
Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia,
sono considerati costruiti a regola d'arte".
Il DPR 447/91 ha
stabilito, inoltre, che l'impianto a gas, a valle del punto di consegna, è
costituito" dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori fino agli
apparecchi di utilizzazione, dall'installazione degli apparecchi, dalle
predisposizioni per la ventilazione dei locali e dalle predisposizioni per
l'evacuazione dei prodotti della combustione".
Ai sensi delle
disposizioni di legge sopraccitate, la specifica norma UNI di riferimento, per
quanto riguarda gli impianti a gas ad uso domestico, con apparecchi di portata
termica singola nominale non maggiore di 35 kW, alimentati da rete di
distribuzione, è la norma UNI 7129, di cui l'UNI ha pubblicato, nel dicembre
2001, la terza edizione.
La prima
pubblicazione, risalente al mese di ottobre del 1972, fu recepita, ai sensi
della Legge 1083/71, e pubblicata sulla Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica
Italiana, con il Decreto Ministeriale del 23 novembre 1972.
Sin dalla sua prima
versione, la norma elencava i criteri per la progettazione, l'installazione, la
messa in servizio e la manutenzione degli impianti domestici, alimentati
rispettivamente con:
- gas combustibile
della I famiglia, più noto come gas manifatturato o gas di città;
- gas combustibile
della II famiglia, nella quale troviamo il gas naturale, generalmente
denominato metano;
- gas combustibile
della III famiglia alla quale appartengono i GPL, o gas di petrolio liquefatti.
Il suo ambito di
applicazione copre rispettivamente i seguenti aspetti:
- costruzione e
rifacimento di impianti, o parte di essi, a valle del contatore;
- installazione di
apparecchi con portata termica nominale singola non maggiore di 35 kW (30.000
kCal);
- ventilazione dei
locali nei quali sono installati gli apparecchi;
- evacuazione dei
prodotti della combustione.
Di seguito
riportiamo le principali condizioni prescrittive, per ogni singolo capitolo
indicato.
Costruzione e
rifacimento di impianti o parte di essi
Relativamente a
questo punto la norma riporta, in primo luogo, le prescrizioni relative ai
materiali che possono essere utilizzati.
Essi sono
rispettivamente l'acciaio ed il rame.
In alternativa a
tali materiali, per i soli tratti interrati, è consentito impiegare il
polietilene.
Le giunzioni delle
tubazioni d'acciaio possono essere realizzate mediante saldatura o filettatura.
La filettatura, che
può prevedere l'impiego di materiali di tenuta quali, ad esempio, nastro di
politetrafluoruro di etilene (comunemente definito "teflon"), non è
però ammessa nei locali ciechi, vale a dire privi di qualsiasi apertura
(finestre, porte finestre, aperture permanenti di ventilazione ecc.) rivolta
verso l'esterno.
Per le tubazioni in
rame sono ammesse giunzioni per "brasatura capillare", che in funzione
del tipo di materiale d'apporto impiegato può essere "dolce" (leghe
di stagno), oppure "forte" (leghe d'argento), nonché l'utilizzo di
giunzioni meccaniche smontabili. Per queste ultime, come nel caso precedente
dell'acciaio, sono previste alcune limitazioni relative al divieto di impiego
in locali ciechi e nei tratti interrati.
Per quanto
riguarda, infine, le tubazioni di polietilene, la norma precisa che per tale
materiale possono essere adottate solo giunzioni saldate, nelle due varianti
possibili (saldatura di testa oppure saldatura con ele-menti elettro
saldabili).
Relativamente ai
criteri di posa degli impianti viene stabilito che, in linea di principio
generale, le tubazioni debbano essere collocate "in vista". -
Con particolari
precauzioni e limitazioni sono tuttavia consentite la posa
"interrata" (sotto giardini, cortili, ecc.) nonché la posa
"sottotraccia".
Quest'ultima
tipologia di posa è tuttavia vietata sulle pareti esterne dell'edificio,
In entrambi i casi
il percorso delle tubazioni deve essere facilmente individuabile e segnalato.
Nel primo caso
(tratto di impianto interrato), la tubazione deve essere posata ad almeno 60 cm
di profondità; qualora la profondità di posa prevista non possa essere
rispettata è necessario adottare ulteriori protezioni quali, ad esempio, un
contro tubo di acciaio o appositi manufatti di protezione (ad esempio coppelle
in conglomerato cementizio). L'individuazione e la segnalazione della
direttrice del tratto di tubazione interrata può avvenire mediante l'utilizzo
di paletti o pozzetti,
Nel secondo caso
(impianto sotto traccia), la tubazione può essere, appunto, collocata in una
"traccia", realizzata nelle pareti interne o nei pavimenti, purché
sia opportunamente protetta con una copertura di malta di cemento. In alcuni
casi, quali ad esempio la posa in pareti di mattoni forati, è richiesta, ad
ulteriore protezione, l'ausilio di una guaina.
La presenza di
eventuali giunzioni filettate, o meccaniche, lungo il percorso comporta l'obbligo
di installare, in corrispondenza delle giunzioni stesse, delle scatole
ispezionabili non a tenuta.
Per questa
tipologia impiantistica è prevista la posa delle tubazioni in una zona
predefinita. Le tubazioni, infatti, devono essere posate ad una distanza non
maggiore di 200 mm dagli spigoli delle pareti e dei pavimenti paralleli alla
tubazione.
Limitatamente ai
tratti terminali, per l'allacciamento degli apparecchi, sono ammessi anche
percorsi diversi la cui lunghezza, però, deve risultare il più breve possibile.
Al fine di
individuare comunque facilmente il percorso delle tubazioni, la norma prescrive
di adottare elementi che ne segnalino la presenza. Le tubazioni di adduzione
del gas devono essere protette anche negli attraversamenti.
Nel caso di
attraversamenti di intercapedini non ventilate, locali con pericolo d'incendio
(ad esempio box), oppure pareti, è prevista la protezione della tubazione
mediante opportune guaine che, a seconda del tipo di struttura da attraversare,
devono essere rispettivamente di acciaio, di materiale in combustibile o di
materiale autoestinguente.
Tra i componenti
necessari alla corretta realizzazione dell'impianto rivestono un ruolo
fondamentale i dispositivi di intercettazione (rubinetti).
La norma prevede,
infatti, l'installazione obbligatoria di un dispositivo generale di
intercettazione, solitamente da installare immediatamente all'ingresso
dell'unità abitativa, o sul balcone facente parte dell'unità abitativa stessa,
nonché di altri dispositivi di intercettazione ubicati a monte di ciascun
apparecchio di utilizzazione alimentato dall'impianto.
I dispositivi di
intercettazione devono essere installati in posizione visibile e facilmente
accessibile, per consentire di intervenire rapidamente in caso di necessità.
Una volta terminata
la posa dell'impianto, prima di installare gli apparecchi, la norma specifica
che si deve procedere al collaudo, mediante una prova di tenuta, alla pressione
di 100 mbar (1.000 millimetri di colon-na d'acqua).
Chiaramente, nel
caso di impianti che presentano tratti interrati o sottotraccia, il collaudo
deve essere eseguito prima che i tratti in questione siano ricoperti
rispettivamente con terra o malta di cemento.
Il collaudo, della
durata complessiva di 30 minuti, prevede due letture del manometro
rispettivamente dopo 15 minuti e dopo 30 minuti. Il valore di pressione
riscontrato nelle due letture non deve evidenziare alcuna caduta di pressione.
In caso diverso le
dispersioni devono essere individuate ed eliminate. Al termine dei lavori di
ripristino il collaudo deve essere ripetuto fino all'ottenimento di esito
positivo.
Installazione di
apparecchi con portata termica nominale singola fino a 35 kW (30.000 kCal)
Il secondo capitolo
della norma riguarda l'installazione degli apparecchi. Essi devono essere
allacciati all'impianto interno per mezzo di tubi metallici di collegamento,
rigidi o flessibili.
Soltanto nel caso
di apparecchi trasportabili e di piccola portata (piccole stufe, cucine non da
incasso, fornelli ecc.) è consentito l'impiego di tubi flessibili non metallici
(in gomma).
Questi ultimi
devono essere conformi alla norma UNI 7140 "Apparecchi a gas per uso
domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento" che prevede,
tra l'altro, una lunghezza massima (non maggiore di 1.5 m) e una data di
scadenza (5 anni) stampigliata sul tubo stesso.
La norma considera
i tipi di apparecchi illustrati di seguito.
- Apparecchi di
tipo "A": sono
apparecchi di bassa portata termica, destinati alla produzione di acqua calda
sanitaria (scalda acqua istantanei fino a 11 kw e scalda acqua ad accumulo fino
a 4,65 kw) o al riscaldamento dei singoli ambienti (stufe per riscaldamento
fino a 3,5 kw e altre apparecchiature a gas fino a 2,9 kw). Sono caratterizzati
dal fatto che possono essere installati senza dover essere raccordati ad un
condotto di evacuazione dei prodotti della combustione. Essi, infatti,
prelevano l'aria, necessaria alla combustione, nel locale in cui sono
installati ed evacuano i prodotti della combustione direttamente nello stesso
locale. La loro installazione è vietata nei bagni, nelle camere da letto e nei
locali di volume inferiore a 12 m3. In ogni caso la portata termica
complessiva, installata in un unico locale, non deve essere maggiore di 15 kw
(circa 12.850 kCal) ed il rapporto tra il volume del locale e la portata
termica installata deve risultare non minore di 1.5 m3 per ogni kw di portata
termica installata. Il locale di installazione, inoltre, deve essere provvisto
di due aperture di ventilazione permanenti, comunicanti direttamente con
l'esterno, di superficie non minore di 100 cm2 ciascuna, ubicate una nella
parte bassa e una nella parte alta di una parete perimetrale.
- Apparecchi di
tipo "B": sono i cosiddetti "apparecchi tradizionali",
con bruciatore "atmosferico" (detto anche a "camera
aperta"). Essi prelevano l'aria, necessaria alla combustione, nel locale
di installazione e devono essere raccordati, per mezzo di canali da fumo, a
camini canne fumarie o terminali esterni, mediante i quali evacuano all'esterno
i prodotti della combustione. Gli apparecchi di tipo B possono essere "a
tiraggio naturale" o "a tiraggio forzato" (cioè muniti di
ventilatore nel circuito di combustione) e possono essere ulteriormente
suddivisi in:
- apparecchi per la
produzione di acqua calda sanitaria (scaldabagni);
- apparecchi per il
solo riscaldamento (stufe, caldaie);
- apparecchi
combinati (riscaldamento più produzione di acqua calda sanitaria).
Gli apparecchi di
tipo B devono essere installati in locali ventilati in modo idoneo, con le
seguenti limitazioni:
- gli apparecchi
combinati e per il solo riscaldamento non possono essere installati in locali
adibiti a bagno o a camera da letto;
- gli apparecchi
per la produzione di acqua calda sanitaria non possono essere installati nelle
camere da letto. È consentita la loro installazione in locali adibiti a bagno
purché il locale sia dotato di ventilazione naturale diretta e abbia un volume
non minore di 20 m3. Inoltre, il rapporto tra il volume del locale e la portata
termica installata deve essere non minore di 1.5 m3 per ogni kw di portata
termica installata.
- Apparecchi di
tipo "C": sono gli
apparecchi di ultima generazione (cosiddetti stagni o turbo) nei quali il
circuito di combustione (pre-lievo aria, camera di combustione ed evacuazione
fumi) è a tenuta distinto rispetto al locale di installazione. L'aria
necessaria alla combustione viene, infatti, prelevata direttamente all'esterno
ed i prodotti della combustione vengono evacuati sempre direttamente
all'esterno mediante due specifici condotti che possono essere coassiali,
separati, ecc.. Per questo motivo nei locali di installazione di questi
apparecchi non sono necessarie, aperture di ventilazione permanenti.
Analogamente agli apparecchi di tipo "B", gli appa-recchi di tipo
"C" possono essere a tiraggio naturale (flusso bilanciato naturale),
o muniti di ventilatore nel circuito di combustione (tiraggio forzato o flusso
bilanciato forzato) e sono disponibili nelle versioni per il solo
riscaldamento, per la sola produzione di acqua calda sanitaria o combinati.
- Apparecchi di
cottura: sono certamente gli apparecchi alimentati a gas più diffusi,
presenti praticamente in ogni impianto domestico. Sono destinati alla
preparazione dei cibi e comprendono le cucine tradizionali, i forni, i
fornelli, i piani di cottura, ecc.. Per questa tipologia di apparecchi non
esistono particolari prescrizioni tranne che per l'apertura di ventilazione, la
cui sezione dipende dalla presenza o meno, sul piano di lavoro, del dispositivo
di rilevazione di fiamma, e della necessità di convogliare all'esterno sia i
prodotti della combustione, sia i vapori di cottura.
In conclusione,
sempre relativamente all'installazione di apparecchi a gas, si ricorda, in
generale, che nei locali con pericolo d'incendio (ad esempio i box), è vietata
l'installazione di qualsiasi apparecchio alimentato a gas.
Si precisa,
inoltre, che i dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione automatica,
facenti parte di un apparecchio, possono essere modificati soltanto ed
esclusivamente dal costruttore dell'apparecchio sotto sua responsabilità.