LA NORMATIVA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
(pubblicato da
Unificazione e certificazione nel settembre 2003)
La legge 46/90, al
momento della sua emanazione, ha avuto un effetto assai rilevante non solo
perché è intervenuta nel campo della sicurezza degli impianti e della tutela
dei cittadini ma anche perché ha significato un riconoscimento decisivo per gli
operatori di questo settore, evidenziando i loro ruoli ma anche le loro
responsabilità.
Quindi la legge è
stata importante per gli installatori e i progettisti in quanto ha indicato
regole precise in un contesto caratterizzato, fino a quel momento, dall'assenza
di linee di comportamento chiare e riconosciute. Una novità è stata poi il
coinvolgimento di altri soggetti, tra cui gli enti locali e altri organismi
preposti alle verifiche e ai controlli. Questi si sono trovati coinvolti in una
nuova realtà operativa, che richiedeva una partecipazione continua e coordinata
anche da parte "dell'u-tente finale", che deve essere vigile e
responsabile nell'assegnazione dei lavori sia di piccola che di grande entità.
La legge 46/90 -
con i suoi decreti attuativi più importanti:
DPR 6 dicembre 1991, n. 447: Regolamento di attuazione; DM 20/2/92: Modello della Dichiarazione di
conformità; DPR 18 aprile 1994, n. 392:
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese
ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti, nel
rispetto delle norme di sicurezza;
è una legge al
passo con i tempi, che trova i suoi punti di forza nella modernità e dinamicità
dei suoi criteri e ha lo scopo di giungere alla creazione di una cultura della
sicurezza di livello effettivamente sociale. In questo contesto un ruolo
certamente importante ed efficace è svolto dalle norme tecniche che la legge
riconosce come strumento di fiducia e di garanzia con cui pervenire allo
"stato dell'arte" dei lavori di progettazione, installazione e
manutenzione degli impianti tecnici.
La legge in
particolare nei primi anni di appli-cazione ha creato un clima di attenzione
ver-so i problemi della sicurezza negli edifici mol-to significativo; però ha
anche denunciato li-miti e carenze sul piano dell'applicazione, dei controlli e
delle verifiche.
In tale contesto di
aspettative che non si sta-vano realizzando, si è avuta la pubblicazione del
DPR 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia.
Come è noto, nel
giugno 2001 erano stati ap-provati tre testi legislativi con l'intento di
rior-dinare in un unico corpo legislativo la disci-plina dell'edilizia. Si
tratta del D.lgs. n. 378 "Disposizioni legislative in materia
edilizia", del DPR n. 379 "Disposizioni regolamentari in materia
edilizia" e del DPR n. 380 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia".
Quest'ultimo non
detta disposizioni autonome, ma per maggiore chiarezza raccoglie in un unico
testo le disposizioni legislative del D.lgs. 378 e quelle regolamentari del DPR
379, richiamando le prime con la lettera L e le altre con la lettera R.
Occorre tuttavia
osservare che l'entrata in vigore del Testo Unico sull'edilizia (DPR 6 giugno
2001, n. 380), è stata rinviata all'atto della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto introduceva forti elementi di perplessità nella pratica
applicazione della parte impiantistica. Nei testi citati, la cui applicazione è
stata da ultimo rinviata per la parte che riguarda gli impianti al 1° gennaio
2004, il legislatore ha inteso incorporare anche le leggi n. 46 del 5 marzo
1990 "Norme per la sicurezza degli impianti", e n. 10 del 9 gennaio
1991 "Norme per il contenimento del consumo di energia negli
edifici", creando tuttavia non poche incongruenze e incertezze agli
operatori.
In via generale,
infatti, si può dire che non è stato sufficientemente tenuto in considerazione
che la normativa in materia di sicurezza degli impianti non risulta solo dalla
legge 46/90, ma da un complesso di altre disposizioni, integrative o di vera e
propria applicazione della legge 46/90, quali il DPR n. 447 del 1991, il DM
20.02.1992, il DPR n. 392 del 1994, il DPR 558/99.
In sostanza tale
Testo Unico, anziché operare un'auspicata semplificazione delle norme
esistenti, si limitava ad incorporare la legge 46/90 nell'ambito della nuova
disciplina in materia edilizia, senza creare alcun raccordo con la disciplina
applicativa della stessa, creando gravi incertezze sul regime attuale cui fare
riferimento per la realizzazione degli impianti elettrici o di altro tipo, con
seri rischi per la sicurezza degli utenti.
Si citano solo a
titolo esemplificativo alcuni argomenti riportati nel DPR 380/01, che hanno
suscitato numerose controversie:
Adeguamento
impianti esistenti alla data del 13 marzo 1990
Il 3° e 4° comma
dell'articolo 112, riguardanti l'adeguamento degli impianti antecedenti il 13
marzo 1990, non tengono conto dell'allar-gamento del campo di applicazione
della legge 46/90. Pertanto si dovrebbe sostituire la data del 13 marzo 1990 -
comma 3 - con la data di entrata in vigore del testo unico. Peraltro per gli impianti
antecedenti il 13 marzo 1990, già soggetti alla legge 46/90, si dovrebbe tenere
conto delle disposizioni nel frattempo emanate per considerare tali impianti
adeguati (DPR 218/98 e DPR 447/91, art. 5, comma 8).
Regolamento di
attuazione
L'Articolo 119
sembra introdurre di nuovo la necessità di un regolamento di attuazione non
tenendo conto che tale regolamento, agli effetti dell'articolo 15 della Legge
46/90, è già stato emanato (DPR 447/91).
Non si ritiene
invece opportuno che se ne debba produrre un altro, né tanto meno che il
presente vada modificato.
Verifiche degli
impianti
All'interno del
Testo Unico non è menzionata l'attività di verifica degli impianti da parte
degli Enti delegati, per i Comuni con più di diecimila abitanti, prevista dal
DPR 392/94.
Tale assenza
risulta forse la più significativa perché è proprio per la mancata attuazione
delle verifiche che la legge sugli impianti tecnici degli edifici è risultata
carente e quindi di fatto non rispettata.
Ulteriore
proroga del Capo V del Testo Unico
Con il
decreto-legge 24 giugno 2003 n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25
giugno 2003 è stata prorogata al 1 gennaio 2004 l'entrata in vigore del Capo V
del DPR 380/2001 sul Testo Unico dell'edilizia.
Si ricorda che il
Capo V del DPR 380/01 ha per titolo "Norme per la sicurezza degli
impianti" e riporta il contenuto della legge 46/90.
Tale proroga non fa
chiarezza sul quadro legislativo applicabile al settore degli impianti
tecnologici degli edifici, ma almeno evita per il momento l'entrata in vigore
delle prescrizioni di cui alla legge 46/90 riportate nel Testo Unico
sull'edilizia, senza prima aver chiarito gli aspetti che sopra sono richiamati.
Da oltre un anno
nell'ambito del Prosiel Promozione Sicurezza Elettrica, l'Associazione cui partecipano
o sono stati invitati a partecipare tutti i più importanti attori della filiera
elettrica impiantistica, si sta cercando di intervenire legislativamente per:
- eliminare gli
errori del DPR 380/01 e
- incidere maggiormente nel disposto legislativo al fine di rendere più applicata la legge 46/90, con un utilizzo più corretto della "Dichiarazione di conformità" rilasciata dagli installatori ai committenti al termine dei lavori e prevedendo un sistema di verifiche reali che fino ad oggi non sono state sostanzialmente effettuate.