APPALTI PUBBLICI - L'OFFERTA SPEDITA CON RACCOMANDATA O CON POSTA CELERE
E' EQUIVALENTE
(Consiglio di
Stato, sez. V, sentenza n. 6332 del 15.10.2003)
L'idoneità del
servizio postacelere, per come regolato nell'ordinamento postale, a garantire
le esigenze di documentazione degli estremi della spedizione impedisce di
giungere alla conclusione della doverosità dell'esclusione dell'offerta
trasmessa con quel metodo ed impone, anzi, proprio in applicazione del c.d. criterio
teleologico, di ammettere l'equipollenza del mezzo usato al servizio raccomandato e la sua capacità
di soddisfare in egual misura gli interessi dell'amministrazione.
Va, inoltre,
negata ogni fondatezza alla tesi che sostiene la configurabilità della sanzione
dell'esclusione nell'uso dell'avverbio "esclusivamente" previsto dal
bando in relazione alle modalità di trasmissione dell'offerta.
. . . omissis . . .
DIRITTO
1.- E' controversa la legittimità dell'aggiudicazione
all'odierna ricorrente di un'asta pubblica bandita dall'ITIS per l'alienazione
di due beni immobili.
Riscontrando la
fondatezza della prima censura dedotta dalla Generalgiulia (seconda
classificata nell'incanto) a sostegno del ricorso in primo grado, il T.A.R.
adìto ha, in particolare, qualificato come essenziale l'adempimento relativo
alla presentazione dell'offerta con il servizio postale raccomandato, ancorché
prescritto dal capitolato speciale e dall'avviso d'asta senza la comminatoria
di alcuna sanzione per la sua inosservanza, ed ha coerentemente giudicato
doverosa l'esclusione dell'offerta della controinteressata, siccome presentata,
in violazione della predetta clausola, con il servizio di postacelere, ed
illegittima la conseguente aggiudicazione della gara.
2.- La società
appellante critica il giudizio di illegittimità reso in prima istanza,
rilevando l'erroneità dell'applicazione del criterio finalistico compiuta dai
primi giudici, assumendo che tale tipo di indagine ermeneutica avrebbe semmai
dovuto indurre, se correttamente condotta, ad accertare la coerenza dell'uso
del servizio di postacelere con gli interessi sottesi alla prescrizione
controversa e concludendo, quindi, per l'annullamento della pronuncia gravata.
2.1- L'appello è
fondato e merita accoglimento.
2.2- Occorre premettere,
in punto di fatto, che l'art.3 del capitolato speciale d'oneri e l'avviso
d'asta prescrivevano testualmente che "ai fini dell'ammissione al pubblico
incanto, i concorrenti dovranno far pervenire all'Amministrazione
dell'Ente…esclusivamente a mezzo servizio postale raccomandato…in plico
opportunamente sigillato…" l'offerta e gli altri documenti richiesti, che
tale clausola ometteva di sanzionare con l'esclusione l'inosservanza
dell'adempimento ivi stabilito, che delle nove offerte pervenute all'ITIS tre
(tra le quali quella della originaria ricorrente Generalgiulia) venivano
trasmesse a mezzo di raccomandata espresso, tre (tra le quali quella
dell'originaria controinteressata Luci Costruzioni) con il servizio postacelere
e tre con lettere raccomandate semplici e che l'amministrazione provvedeva ad
ammetterle tutte all'incanto, aggiudicando gli immobili messi in vendita
all'odierna appellante (quale miglior offerente).
2.3- La
prescrizione asseritamente inosservata dalla Luci Costruzioni risulta, quindi,
sprovvista di qualsivoglia sanzione.
Occorre, allora,
verificare se all'accertamento della presunta doverosità dell'esclusione delle
imprese che hanno omesso di trasmettere il plico con il servizio raccomandato
possa pervenirsi, come prospettato dall'originaria ricorrente e come ritenuto
dai primi giudici, per via di un'interpretazione della relativa clausola del
bando che assegni alla stessa la funzione di tutela di un interesse rilevante
della stazione appaltante o della regolarità del confronto concorrenziale.
2.4- Le conclusioni
raggiunte dal T.A.R. in merito alla natura essenziale della clausola in
questione risultano erronee alla stregua dei rilievi appresso svolti.
2.5- E' vero,
infatti, che la mera mancanza della previsione della sanzione dell'esclusione
non vale, di per sé, ad impedire all'interprete di qualificare la prescrizione
sprovvista di quella pena come essenziale al fine della regolarità della
procedura e di giudicarla, quindi, soggetta a quel grave regime sanzionatorio,
quando risulti preordinata a soddisfare un rilevante interesse pubblico (C.S.,
Sez. V, 15 novembre 2001, n.5843), ma tale indagine ermeneutica deve fondarsi
sull'apprezzamento del significato sostanziale dell'adempimento esaminato e
sull'individuazione dei valori che lo stesso mira a soddisfare, mentre non può
validamente risolversi in una tautologica considerazione della portata
precettiva formale e testuale della clausola che lo contiene.
Si rivela, allora,
sicuramente inficiata la correttezza logica del percorso argomentativo seguito
dai primi giudici, là dove pretende di evincere la natura essenziale
dell'adempimento in questione dal mero rilievo che la modalità di recapito del
servizio raccomandato era stata prescritta come esclusiva.
Tale
argomentazione, a ben vedere, lungi dal fondarsi sulla necessaria ricerca
dell'interesse pubblico sotteso alla prescrizione considerata, risulta
giustificata dal solo, ma inconferente, apprezzamento del contenuto
dell'adempimento.
Sennonchè,
l'indagine richiesta al giudice nella fattispecie in esame non può risolversi
nella considerazione dell'esistenza di una prescrizione nella specie
inosservata (del chè nessuno pare dubitare e che costituisce, anzi, la ragione
d'essere del problema), ma esige il diverso ed ulteriore sforzo ermeneutico
indirizzato alla ricerca della natura e della rilevanza degli interessi al cui
perseguimento la clausola risulta preordinata.
2.6- Così accertato
l'errore logico insito nella motivazione della decisione appellata, occorre
rilevare che l'interesse pubblico sotteso alla prescrizione dell'uso del
servizio raccomandato per la trasmissione dei plichi contenenti le offerte va
senz'altro riconosciuto nell'esigenza dell'amministrazione di conseguire
pubblica certezza circa gli estremi della spedizione (data di invio,
identificazione del mittente e data della ricezione) e di attribuire
l'esclusivo compito di registrare e documentare tali informazioni al servizio
postale pubblico (nell'esercizio della peculiare specie di quello raccomandato,
che garantisce tali attestazioni).
Tale sicura
ricostruzione della ratio del discusso adempimento (non dubitabile nei suoi
esiti in quanto fondata sull'assorbente considerazione del tipo di gara e delle
evidenti esigenze di certezza nell'acquisizione delle offerte alla stessa
connesse) impone, pertanto, di giudicare la portata delle conseguenze dell'uso
di una modalità di recapito (apparentemente) difforme da quella prescritta con
esclusivo riferimento agli interessi dell'amministrazione appena evidenziati ed
alle caratteristiche del servizio postacelere.
Appare, allora,
agevole rilevare che l'idoneità del servizio postacelere, per come regolato
nell'ordinamento postale, a garantire le segnalate esigenze di documentazione
degli estremi della spedizione impedisce di giungere alla conclusione della
doverosità dell'esclusione dell'offerta trasmessa con quel metodo ed impone,
anzi, proprio in applicazione del c.d. criterio teleologico, di ammettere
l'equipollenza del mezzo usato dall'aggiudicatario al servizio raccomandato e
la sua capacità di soddisfare in egual misura gli interessi
dell'amministrazione.
Il convincimento da
ultimo espresso si fonda, in particolare, sul duplice rilievo che il servizio
postacelere, istituito con decreto ministeriale 28 luglio 1987, n.564 ed
assoggettato al medesimo regime dei servizi postali e di telecomunicazioni
(art.2 d.m. cit.), comprende la registrazione delle essenziali informazioni
relative alla spedizione (identità del mittente e del destinatario e date di
invio e di ricezione) e risulta affidato al (e gestito dal) servizio postale
pubblico.
Ne consegue che il
servizio in questione va equiparato, ai fini che qui interessano, a quello
raccomandato (imponendo, tra l'altro, il pagamento di una tariffa comprensiva
del c.d. diritto di raccomandazione) e che il suo utilizzo consente, in
definitiva, la completa soddisfazione delle esigenze di certezza postulate
dall'amministrazione con l'imposizione dell'adempimento in questione e
perseguite con l'affidamento al servizio pubblico del compito di certificare
gli estremi della spedizione, sulla base del corretto presupposto che i
registri di protocollo delle poste costituiscono una fonte di prova
privilegiata che fa fede fino a querela di falso per la posizione e la responsabilità
di cui sono investiti gli addetti alla relativa tenuta (C.S., Sez.VI, 26 maggio
1999, n.693).
2.7- Così affermata
la coerenza della modalità di recapito usata dall'aggiudicataria con gli
interessi dell'amministrazione, occorre verificare se la medesima clausola
risulta preordinata (ed, eventualmente, in che limiti) a garantire la par
condicio dei concorrenti, come dedotto dall'originaria ricorrente e come
parrebbe ritenuto dai primi giudici in un sintetico passaggio della
motivazione.
Sostiene, al riguardo,
l'appellata che l'ammissione, per via ermeneutica, di due strumenti di recapito
(postacelere e raccomandata) che garantiscono tempi di spedizione diversi
confligge con le esigenze di tutela della par condicio dei concorrenti,
concretamente vulnerata, ad avviso della Generalgiulia, dal più ampio margine
temporale goduto dalla Luci Costruzioni per la predisposizione dell'offerta.
L'assunto è
infondato.
E' sufficiente, al
riguardo, rilevare, per negare ogni pregio a tale tesi, che l'uso della
raccomandata non risultava certo precipuamente inteso a garantire ai
concorrenti un pari periodo di tempo per la composizione e formulazione
dell'offerta, ma al diverso fine pubblico sopra evidenziato, che, in ogni caso,
la natura del contratto da aggiudicare (vendita di immobili) impedisce di
riconoscere valenza determinante al tempo disponibile per formalizzare la
proposta (contente il solo prezzo offerto), che il servizio postacelere era
utilizzabile da chiunque, secondo una ragionevole interpretazione dell'avviso
di gara, che il servizio raccomandato espresso nella specie utilizzato
dall'appellata garantisce tempi di consegna analoghi a quelli del servizio
postacelere e che, comunque, non consta che la disponibilità di poche ore di
differenza in favore della Luci Costruzioni abbia concretamente alterato la
regolarità dell'incanto, a causa della presunta (ma indimostrata)
pregiudizievole compressione del tempo di valutazione nella specie utilizzato
dalla Generalgiulia.
Sulla base di tutte
le considerazioni appena esposte, va, in definitiva, negata ogni lesione della
par condicio nell'astratta esegesi e nella concreta attuazione della clausola
relativa alle modalità di spedizione dell'offerta.
2.8- Né, da ultimo,
l'uso dell'avverbio "esclusivamente" può essere inteso, come
infondatamente prospettato dall'appellata Generalgiulia, come espressivo della
volontà dell'Ente di stabilire una clausola di esclusione con riferimento
all'adempimento in questione.
Deve, al riguardo,
premettersi che la volontà di sanzionare con l'esclusione l'inosservanza di una
specifica modalità di presentazione delle offerte deve essere chiaramente
espressa nel bando di gara (C.S., Sez.V, 16 gennaio 2002, n.226), sicchè, in
mancanza di tale univoca previsione, resta preclusa all'amministrazione ed
all'interprete ogni diversa conclusione in ordine a non previste conseguenze
sanzionatorie dell'irregolare trasmissione dei plichi, e che, in ogni caso,
nell'incertezza circa l'interpretazione della portata precettiva di una
clausola ambigua, deve accordarsi prevalenza all'interesse pubblico alla più
ampia partecipazione di concorrenti (C.S., Sez. VI, 29 aprile 2002, n.2284).
In coerenza con
tali condivisi principi, va, pertanto, negata ogni fondatezza alla tesi che
sostiene la configurabilità della sanzione dell'esclusione nell'uso
dell'avverbio "esclusivamente".
E' sufficiente, al
riguardo, considerare che, mentre il rigore della sanzione dell'esclusione
esige che la stessa sia esplicitata dall'amministrazione con formule univoche
(come, ad esempio: "a pena d'esclusione"), l'espressione considerata,
che letteralmente significa solo che l'unica modalità consentita di recapito
dei plichi è la raccomandata ma non anche che le offerte trasmesse con altri
sistemi devono essere escluse dall'asta, non soddisfa certamente le già
rilevate esigenze di chiarezza nella comminatoria dell'esclusione.
Ne consegue che il
difetto dei necessari requisiti di evidenza e di intelligibilità della clausola
di esclusione precludono all'interprete di assegnare all'uso dell'avverbio
"esclusivamente" (testualmente significativo di altro o, al massimo,
ambiguo) la portata sanzionatoria voluta dall'appellata.
Quand'anche,
comunque, si ritenesse che l'espressione in esame potesse anche significare la
volontà dell'amministrazione di escludere dall'incanto le offerte presentate
con mezzi diversi dalla raccomandata, si dovrebbe, comunque, negare la
configurabilità, nella clausola che la contiene, della comminatoria della
sanzione dell'esclusione, posto che, in conformità al principio di diritto
sopra enunciato, la portata plurivoca o equivoca di una prescrizione impone
all'interprete di intenderla nel senso di favorire la più ampia partecipazione
alla selezione e non in quello di restringere il novero dei concorrenti,
mediante l'applicazione di una pena stabilita in modo non chiaramente
percepibile dalle imprese interessate.
2.9- E non serve,
da ultimo, rilevare che, accedendo all'opzione ermeneutica che esclude alla
clausola valenza sanzionatoria, la si priva di qualsiasi significato.
Basti, in
proposito, osservare che la portata delle conseguenze dell'inosservanza
dell'adempimento in parola è stata compiutamente esaminata con riferimento alle
modalità in concreto seguite dall'impresa asseritamente inadempiente e che le
conclusioni raggiunte all'esito di tale indagine non risultano incompatibili
con l'affermazione della doverosità dell'esclusione di un'offerta trasmessa, ad
esempio, con un servizio postale privato o a mano, di talchè la prescrizione in
esame, lungi dall'essere stata privata di senso o disapplicata, è stata, anzi,
valorizzata nella sua portata sostanziale e finalistica ed attuata in
conformità al suo significato essenziale.
2.10- Alle
considerazioni che precedono consegue l'annullamento della decisione appellata,
siccome erroneamente fondata sul rilievo della illegittimità dell'ammissione
all'incanto dell'offerta della Luci Costruzioni.
3.- L'accoglimento
dell'appello principale e la presupposta verifica dell'infondatezza della
censura accolta dal T.A.R. impone la disamina dei motivi del ricorso originario
rimasti assorbiti dalla decisione impugnata e puntualmente riproposti dalla
società appellata.
4.- Con una prima
doglianza viene dedotta la doverosità dell'esclusione dell'offerta
aggiudicataria in quanto trasmessa con il servizio di postacelere, nonostante
il divieto stabilito da Poste S.p.A. di spedire titoli di credito con il mezzo
usato dalla Luci Costruzioni (il plico conteneva, come prescritto dal
capitolato speciale, un assegno circolare intestato all'ITIS).
Il motivo è infondato
e va disatteso.
Com'è evidente,
infatti, il divieto di includere valori nelle corrispondenze si riferisce
esclusivamente ai rapporti di Poste con gli utenti del servizio e serve a
limitare gli obblighi di rimborso ascrivibili alla società che lo gestisce, con
la conseguenza che la sua eventuale violazione implica, come espressamente
stabilito dall'art.83 d.P.R. 29 marzo 1973, n.156, il solo effetto che
all'interessato "non compete nessuna indennità nei casi di smarrimento,
avaria o manomissione" e non anche quello, ulteriore ed estraneo sia alla
ratio del divieto sia al suo ambito applicativo, dell'invalidità della
trasmissione di un titolo di credito con un mezzo vietato ma pervenuto
puntualmente a destinazione.
5.- Con altra
censura si chiede la correzione del verbale di gara, là dove si attesta che
l'offerta aggiudicataria era pervenuta tramite "servizio postale".
Il motivo è
palesemente inammissibile e, comunque, infondato.
A prescindere,
invero, dagli assorbenti rilievi che la censura risulta rivolta contro un atto
sprovvisto di qualsiasi valenza provvedimentale e che dall'eventuale suo accoglimento
non deriverebbe alcun vantaggio per l'originaria ricorrente (risultando già
accertata l'ammissibilità dell'offerta trasmessa tramite postacelere), si deve
rilevare, comunque, l'insussistenza del presunto errore contenuto nel verbale.
Non può, infatti,
dubitarsi che il servizio postacelere è un "servizio postale" e che,
quindi, la contestata annotazione sul verbale si rivela corretta e coerente con
la lettura della clausola principalmente controversa che assegna alla stessa
l'esclusiva portata precettiva di impegnare le imprese concorrenti a servirsi
del servizio postale pubblico.
6.- Con un ultima
censura si deduce una presunta convergenza di interessi tra la Luci Costruzioni
s.r.l. e la SO.C.R.EDIL s.r.l. (altra imprese concorrente) sulla base del solo
rilievo di un rapporto di parentela tra gli amministratori delle due società.
Anche tale motivo
si rivela destituito di fondamento.
E' sufficiente, al
riguardo, osservare che, mentre il denunciato profilo di turbativa della
regolarità della gara postula, per la sua configurabilità, che tra le imprese
che vi partecipano contestualmente sia ravvisabile un rapporto di controllo e
di collegamento tra le stesse (che, solo, si rivela idoneo ad alterare la
trasparenza e la correttezza del confronto concorrenziale), nel caso di specie
non risulta allegato alcun elemento concreto, oltre al rapporto di parentela
tra gli amministratori, che indichi l'imprescindibile esistenza di un vincolo
proprietario o funzionale che lega le due imprese e che consente di presumere
una coincidenza di interessi.
In difetto di tali
indizi, la mera esistenza di un rapporto di parentela tra le persone fisiche
preposte agli organi gestori si rivela del tutto inidoneo a fondare il
convincimento dell'unicità di interessi tra le suddette società.
7.- Alla rilevata
infondatezza delle censure assorbite dalla decisione appellata conseguono, in
definitiva, l'accoglimento del ricorso indicato in epigrafe e, in riforma della
decisione appellata, la reiezione del ricorso in primo grado.
8.- Sussistono,
tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese processuali di
entrambi i gradi
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, in riforma della decisione appellata, respinge il ricorso in primo grado; dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.