AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ABITAZIONE PRINCIPALE
DELL'ACQUIRENTE
(Agenzia Entrate, Ris. 6/10/03, n. 192/E)
Nel caso in cui un contribuente acquisti un immobile fruendo
delle agevolazioni per la "prima casa", lo alieni prima del decorso
dei cinque anni ed entro un anno dalla vendita ne riacquisti un altro,
l'Amministrazione finanziaria è tenuta a recuperare le maggiori imposte ed
eventuali sanzioni e interessi, qualora accerti che non sussiste il requisito
di destinazione dello stesso ad abitazione principale dell'acquirente.
È quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, nello
svolgimento dell'attività di consulenza giuridica, in risposta all'istanza di
un contribuente concernente l'esatta applicazione dell'imposta di registro in
relazione all'agevolazione "prima casa" (art. 1 Tariffa, parte I,
Testo unico imposta di registro).
Due sono stati, in particolare, i quesiti:
- il primo riguardante la decadenza dalle agevolazioni nel
caso in cui il contribuente che abbia trasferito l'immobile acquistato in
regime di favore prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisto, pur
avendo provveduto ad acquistare, entro un anno dall'alienazione, un altro
immobile, non lo abbia ancora adibito a propria abitazione principale;
- il secondo relativo al diritto di rientrare in possesso del
deposito cauzionale trattenuto dal notaio che ha rogato l'atto di vendita del
primo immobile acquistato.
L'Agenzia ha spiegato che, sulla base della normativa
vigente, se l'abitazione acquistata in regime di favore, venga trasferita per
atto a titolo oneroso o gratuito, entro i cinque anni dalla data dell'acquisto,
il beneficiario dell'agevolazione decade dalla stessa e deve corrispondere le
maggiori imposte e la relativa sanzione.
E' possibile evitare tale decadenza acquistando, entro un
anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, un altro immobile da adibire a
propria abitazione principale.
Tuttavia, come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione
(Sent. n. 1196/2000), la disposizione non è formulata nel senso che
l'acquirente dell'immobile debba dichiarare "di volerlo adibire a propria
abitazione" ma che dichiari "di adibirla a propria abitazione".
Sostanzialmente la legge indica che il legislatore non ha inteso agevolare meri
progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete
utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazione da parte di acquirenti".
In relazione alla seconda questione l'Agenzia ha precisato
che il diritto di rientrare in possesso del deposito cauzionale trattenuto dal
notaio che ha rogato l'atto di vendita del primo immobile acquistato non
rientra tra le problematiche di carattere fiscale, ma è rimesso all'autonomia
contrattuale delle parti.
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Risoluzione del 6/10/2003 n. 192
Oggetto:
Istanza d'interpello - Imposta di registro - Decadenza dell'agevolazione c.d.
“prima casa” per trasferimento nel quinquennio
Con l'istanza di interpello concernente l'esatta applicazione
dell'agevolazione c.d. “prima casa”, di cui all'articolo 1 della tariffa, parte
prima, del Testo unico concernente l'imposta di registro approvato con DPR 26
aprile 1986, n. 131, il Sig. X ha esposto il seguente
Quesito
Il 30 maggio 2000 il sig X ha acquistato un alloggio fruendo
delle agevolazioni per l'acquisto della c.d. "prima casa". In data 21
febbraio 2002 - prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto -
l'interpellante ha rivenduto l'immobile. In data 2 gennaio 2003 - entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato in regime agevolato - il sig. X ha
acquistato un nuovo alloggio.
In proposito fa presente che quest'ultimo appartamento è
locato dal 1993, il contratto di locazione scade nel maggio 2005 e che ha
intenzione di adibire l'immobile, non appena possibile, a propria abitazione.
Inoltre ritiene di avere il diritto di rientrare in possesso
del deposito - di ammontare pari alla differenza tra l'imposta intera e quella
agevolata maggiorata del 30% quale penale - costituito presso il notaio che ha
rogato l'atto di vendita del primo appartamento.
Premesso quanto sopra, chiede di conoscere se, in conseguenza
del suo operato, ha soddisfatto il requisito (...) previsto dalla nota II-bis,
quarto comma, all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo
unico dell'imposta di registro (riacquisto).
Soluzione interpretativa prospettata
dal contribuente
Il sig. X ritiene di aver correttamente adempiuto a quanto
prescritto dalla norma di favore e di avere il diritto di rientrare in possesso
del deposito cauzionale trattenuto presso il (...) notaio.
Risposta dell'agenzia delle Entrate
L'interpellante pone due quesiti:
- il primo riguarda la decadenza dalle agevolazioni nel caso
in cui il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato in regime di
favore prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisto, pur avendo
provveduto ad acquistare - entro un anno dall'alienazione - altro immobile, non
lo abbia ancora adibito a propria abitazione principale;
- il secondo quesito riguarda il diritto di rientrare in
possesso del deposito cauzionale trattenuto dal notaio che ha rogato l'atto di
vendita del primo immobile acquistato.
Con riferimento alla prima questione la scrivente richiama il
comma 4 della citata nota II-bis, dove è testualmente prevista la conferma del
regime di favore "...nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione (attuata prima del decorso del quinquennio) dell'immobile
acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di
altro immobile da adibire a propria abitazione principale".
In proposito osserva che l'assetto normativo attualmente in
vigore, introdotto con la legge n. 549 del 1995, comporta che per fruire delle
agevolazioni l'acquirente dichiari in atto:
1. di avere la residenza, o di stabilirla entro 18 mesi
dall'acquisto, nel territorio del comune ove è situato l'immobile da
acquistare;
2. di non essere titolare esclusivo, o in proprietà con il
coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un'altra casa
situata nello stesso comune dove sorge l'immobile da comprare;
3. di non possedere in tutto il territorio nazionale, neppure
per quote, anche in regime di comunione legale, diritti di proprietà o nuda
proprietà, usufrutto uso e abitazione su un'altra casa acquistata con le
agevolazioni fiscali.
Non è più ostativa per l'applicazione dell'agevolazione la
circostanza che l'unità immobiliare non sia destinata ad abitazione
dell'acquirente, requisito richiesto, invece, dalla normativa previgente.
Se l'abitazione acquistata in regime di favore, viene
trasferita per atto a titolo oneroso o gratuito, entro i cinque anni dalla data
dell'acquisto, il beneficiario dell'agevolazione decade dalla stessa e deve
corrispondere le maggiori imposte e la relativa sanzione.
È tuttavia possibile evitare tale decadenza acquistando -
entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato - altro immobile da
adibire a propria abitazione principale. È quindi indispensabile che il nuovo
immobile acquistato sia destinato ad abitazione principale dell'acquirente.
Il significato da attribuire alla locuzione "da adibire
a propria abitazione principale" può essere mutuato dalla sentenza 21
dicembre 1998, n. 12737 della Suprema Corte di Cassazione, dove, con
riferimento alla previsione dell'articolo 1, comma 6, della Legge 22 aprile
1982, n. 168, è precisato "la disposizione non è formulata nel senso che
l'acquirente dell'immobile debba dichiarare di volerlo adibire a propria
abitazione ma che dichiari di adibirla a propria abitazione. La lettera della
legge, in altri termini, indica che il legislatore non ha inteso agevolare meri
progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete
utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazione da parte di
acquirenti". Prosegue inoltre "l'agevolazione prevista dalla norma di
cui si tratta può essere mantenuta solo se l'acquisto sia seguito dalla
effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad
abitazione propria".
Pertanto, è doveroso per l'ufficio recuperare, entro i
termini di decadenza stabiliti dal Testo unico dell'imposta di registro e
meglio precisati nella circolare n. 69 del 14 agosto 2002, le maggiori imposte
ed eventuali sanzioni e interessi dovuti a seguito di decadenza dai suddetti
benefici. L'ufficio - nel caso di riacquisto di altro immobile, entro un anno
dall'alienazione del precedente immobile acquistato fruendo del regime di
favore - qualora accerti che non sussiste il requisito di destinazione dello
stesso ad abitazione principale dell'acquirente (vale a dire che all'intenzione
di adibire l'alloggio a propria abitazione, non ha fatto seguito l'effettiva
utilizzazione diretta e personale dello stesso) deve notificare all'interessato
apposito avviso di liquidazione.
La carenza di scadenze predeterminate per l'attuazione del
proposito abitativo dell'acquirente, comporta che quest'ultimo debba attenersi
a parametri di ragionevolezza e di buona fede, in quanto la concreta
utilizzazione dell'immobile può essere sia immediatamente successiva al
contratto di compravendita, ma può anche implicare un certo lasso di tempo,
correlato alle circostanze del caso di specie, ad esempio il termine può
variare da un tempo minimo occorrente per il trasloco ad un tempo maggiore che
sia richiesto da eventuali lavori di ristrutturazione ad un termine ancora più
lungo imposto da una momentanea indisponibilità del bene per effetto di
temporanei diritti di godimento costituiti sull'immobile a favore di terzi.
La Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 1196 del 21
novembre 2000 precisa, infatti, che: "L'acquirente non deve dilazionare
l'attuabilità oltre l'indicato limite di ragionevolezza ad esempio la presenza
di diritti di godimento di terzi con scadenza non determinata o comunque
eccedente da una logica aspettativa di prossimità.".
Pertanto si deve ritenere che quanto meno entro il termine
triennale di decadenza del potere di accertamento dell'ufficio, il contribuente
se voleva beneficiare delle agevolazioni fiscali, doveva avere realizzato la
finalità dichiarata di destinare ad abitazione l'immobile acquistato (cfr.
Sentenza n. 9149 del 7 luglio 2000, della Suprema Corte di Cassazione).
Per completezza di argomento, si rammenta che l'acquisto
entro un anno dalla data di alienazione del primo immobile, è condizione
necessaria per poter accedere al c.d. credito d'imposta (articolo 7, commi 1 e
2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998)- cfr. circolare n. 19/E del 1 marzo
2001.
La scrivente precisa, infine, che la seconda questione posta
dall'interpellante - diritto di rientrare in possesso del deposito cauzionale
trattenuto dal notaio che ha rogato l'atto di vendita del primo immobile
acquistato - non riveste carattere fiscale, ma è rimessa alla autonomia
contrattuale delle parti.
La presente non costituisce istanza di interpello ai sensi
dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, ma rientra nella
consulenza giuridica generale prevista al punto 2 della ci rcolare n. 99/E del 18 maggio 2000.