INAIL - DENUNCIA DI ESERCIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA’ - MODIFICA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE - D.M. 19 SETTEMBRE 2003 - ISTRUZIONI ISTITUTO

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003, è stato pubblicato il decreto interministeriale 19 settembre 2003 che detta una nuova disciplina in tema di denunce all’Inail, modificando le norme del Testo Unico sugli infortuni.

Secondo quanto disposto dal citato decreto la denuncia di esercizio, con la quale l’impresa si iscrive all’Inail, può essere contestualmente all’inizio dei lavori, e non più almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori. Le comunicazioni relative alle variazioni e alle cessazioni di attività soggette alla disciplina dell’assicurazione infortuni sul lavoro dovranno essere effettuate entro 30 giorni, in luogo degli attuali invece otto.

L’Istituto, con la circolare n. 59 del 10 ottobre 2003, che di seguito si pubblica, ha fornito le prime istruzioni operative. L’Inail tra l’altro precisa che i nuovi termini si applicano dal 9 ottobre (data di pubblicazione del provvedimento), mentre valgono quelli finora in atto per le attività che siano iniziate prima dell’entrata in vigore del decreto in esame. Si rileva, peraltro, che resta tutt’ora operante la disposizione che permette, qualora la natura dei lavori non consenta l’osservanza della presentazione della denuncia di esercizio entro il termine richiamato, di presentare la denuncia stessa dopo l’inizio dei lavori e cioè entro i 5 giorni successivi.

Inail - Direzione Generale Direzione Centrale Rischi

Circolare n. 59

Roma, 10 ottobre 2003

Oggetto: Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell’attività di cui all’art.12 del Testo Unico approvato con DPR 30 giugno 1965, n.1124.

Quadro Normativo

D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (T.U.). Art.12:denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell’attività.

Delibera del Consiglio di amministrazione n. 376 del 27 giugno 2002: “Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell’attività, di cui all’art.12 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124”.

Decreto ministeriale del 19 settembre 2003: Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell’attività, di cui all’art.12 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.

Premessa

Il decreto ministeriale del 19 settembre 2003, con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio di amministrazione n. 376 del 27 giugno 2002, ha modificato i termini previsti dall’articolo 12 del citato T.U. per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell’attività.

Come noto, l’articolo 12 del T.U. prevedeva che il datore di lavoro, che svolgesse lavorazioni per le quali ricorreva l’obbligo assicurativo, fosse tenuto a comunicare tutti gli elementi e le indicazioni sulle attività che intendeva intraprendere, almeno cinque giorni prima dell’inizio dei lavori.

Con riferimento invece alle modifiche di estensione e di natura del rischio, oltre che alla cessazione della lavorazione, il termine fissato dal succitato art.12 per la relativa denuncia era di otto giorni da quello in cui le variazioni si erano verificate.

Analogo termine era previsto per la comunicazione delle variazioni anagrafiche.

Nuova disciplina

Come anticipato in premessa, il decreto ministeriale del 19 settembre 2003 ha modificato i termini suddetti facendo coincidere la data della denuncia di esercizio con l’inizio dell’attività lavorativa e fissando il termine di trenta giorni per la denuncia delle modificazioni di estensione e di natura del rischio assicurato, della cessazione della lavorazione e delle variazioni anagrafiche. Ai sensi della nuova disposizione pertanto:

- la denuncia di esercizio va effettuata contestualmente all’inizio dei lavori;
- le denunce di variazione e le denunce di cessazione dell’attività vanno effettuate non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni si sono verificate.

Ambito applicativo

Le disposizioni in argomento si applicano agli eventi (inizio attività– variazioni – cessazioni) verificatisi a fare data dall’entrata in vigore del decreto in parola (9 ottobre 2003).

Per quelli verificatisi anteriormente a tale data vigono, evidentemente, i termini previsti dal previgente articolo 12 T.U..

E’ da sottolineare, in proposito, come nel caso di denunce presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, ma riferentesi ad eventi verificatisi prima di tale data, non sarà dunque applicabile la nuova disciplina.

Istruzioni operative

E’ in corso di realizzazione l’adeguamento della procedura GRA ai nuovi termini per la presentazione delle denunce in esame. Nelle more si invitano le Strutture a prestare la massima attenzione alla data di verificazione dell’evento onde evitare la notifica di sanzioni che, pure elaborate dall’attuale procedura informatica, risultassero non dovute ai sensi della nuova disciplina.

VISITE MEDICHE PREVENTIVE PER MINORI - COMUNICAZIONE ASL DI BRESCIA

 

Con nota del 23 settembre 2003, l’ASL di Brescia- Area Prevenzione e Sicurezza degli  Ambienti di Lavoro ha comunicato che sono mutate le procedure da seguire in ordine alle visite mediche preassuntive per i minori non adibiti ad attività lavorative soggette a sorveglianza sanitaria, in seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 12 del 4 agosto 2003, recante una nuova disciplina circa le competenze delle ASL a rilasciare le certifi-cazioni sanitarie.

Rispetto all’attuale disciplina (cfr. Not. n. 11/2002 e Not. n. 3/2001) l’unica novità di rilievo risiede nella circostanza che la visita preassuntiva dei minori non adibiti ad attività lavorative soggette a sorveglianza sanitaria non sarà più effettuata dall’ASL di Brescia.

Secondo le indicazioni fornite con la citata nota dall’ASL, per tali soggetti, per i quali rimane obbligatoria la visita preventiva, il datore di lavoro dovrà rivolgersi al medico di fiducia (reparto di Medicina del Lavoro dell’Ospedale, medico di Medicina Generale).