INPS - D.LGS. 26/03/2001, N. 151 - CONGEDO PARENTALE - CALCOLO DELL’INDENNITA’
- ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO
L’Inps, con nota del 25 settembre 2003 ha fornito ulteriori
chiarimenti in ordine al calcolo dell’indennità per congedi parentali (ex
astensione facoltativa). L’Istituto aveva chiarito che, ai sensi dell’art. 34
del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i
periodi di congedo parentale è dovuta ai lavoratori ed alle lavoratrici
astenutisi dal lavoro un’indennità pari al 30% della retribuzione, calcolata
secondo quanto previsto dall’art. 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso
(cfr. Not. n. 2/2003).
Più precisamente l’Istituto con le precedenti note aveva
precisato che tale importo è pari:
- alla retribuzione media globale giornaliera percepita dalla
lavoratrice, a seconda che la paga sia o meno settimanale, nel periodo di paga
quadrisettimanale ovvero mensile immediatamente precedente a quello nel corso
del quale ha avuto inizio l’astensione,
- alla retribuzione del periodo mensile o quadrisettimanale
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto
inizio il congedo di maternità (senza conteggiare i ratei delle mensilità
aggiuntive), qualora la lavoratrice fruisca del congedo parentale
immediatamente dopo il congedo di maternità (senza ripresa alcuna dell’attività
lavorativa),
- alla retribuzione del periodo di ripresa dell’attività
lavorativa, qualora la lavoratrice ritorni in servizio (anche per un solo
giorno), al termine del congedo i maternità,
- alla retribuzione del mese precedente, qualora il congedo
parentale sia fruito in maniera frazionata.
Secondo le regole note, la retribuzione lorda così
individuata deve essere divisa per il numero dei giorni lavorati o retribuiti,
ed in particolare per:
- 30, per gli impiegati che hanno lavorato l’intero mese o,
se il mese non è interamente compiuto, per il minore numero dei giorni lavorati
o retribuiti (comprese le festività);
- il numero dei giorni retribuiti, comprensivi, oltre che di
quelli lavorati, anche di quelli per i quali è stata corrisposta la
retribuzione, quali, festività, ferie, permessi retribuiti, nonché la sesta
giornata nel caso in cui sia in vigore la “settimana corta”, per gli operai.
Con la citata nota del 25 settembre 2003 l’Istituto ha
precisato che agli effetti della determinazione della misura dell’indennità in
parola è necessario distinguere due ipotesi:
- la lavoratrice, dopo il congedo di maternità (ex
astensione obbligatoria), riprende l’attività lavorativa prima di fruire del
congedo parentale.
In questa ipotesi si prende a riferimento:
1) la retribuzione media giornaliera del periodo di paga
mensile o quadri-mesettimanale immediatamente precedente a quello nel corso del
quale ha avuto inizio il congedo parentale;
2) la retribuzione relativa al periodo di ripresa
dell’attività (anziché la retribuzione del mese precedente) nel caso in cui la
ripresa dell’attività lavorativa (anche per un solo giorno) e l’inizio del primo
congedo parentale cadano nello stesso mese;
3) nel caso di periodi di congedo parentale fruiti in modo
frazionato si prende a riferimento:
- in via generale, la retribuzione del mese precedente a
quella di ogni singola frazione. Tale criterio si applica anche nel caso in cui
le singole frazioni siano intervallate da ferie;
- la retribuzione media giornaliera del più breve periodo
immediatamente precedente alla prima fruizione del congedo parentale, nel caso
non sia individuabile una retribuzione del mese precedente (ad es. per la
recente instaurazione del rapporto di lavoro),
- la lavoratrice fruisce del congedo parentale
immediatamente dopo il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) senza
riprendere l’attività.
In questa ipotesi, congedo parentale che segue senza soluzione di continuità il congedo di maternità, si deve prendere a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.