ORARIO DI LAVORO - D.LGS. N. 66/2003 - RIFLESSI
SUGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI SULL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA
DELLE FERIE - NUOVE ISTRUZIONI INPS
Prima del decreto legislativo n.66/2003 , pur se in via
residuale e con determinati limiti, era di norma possibile per il datore di
lavoro ricorrere alla c.d. monetizzazione dei periodi di ferie non goduti.
Quanto agli adempimenti contributivi, le circolari Inps n.186/1999 e n.15 /2002
avevano stabilito che, in mancanza di una qualsiasi regolamentazione,
collettiva o individuale, che disciplinasse il differimento delle ferie, il
momento per il pagamento della contribuzione sull’indennità sostitutiva delle
ferie scadeva al diciottesimo mese successivo alla fine dell’anno di maturazione
delle ferie. Comunque, al fine di far fruire effettivamente le ferie, l’Inps
riteneva legittimo il differimento del termine di godimento delle stesse anche
oltre il diciottesimo mese, qualora il differimento fosse previsto da contratto
collettivo, regolamento aziendale o patto individuale. Ove, alla scadenza dei
termini pattuiti, il lavoratore non avesse fruito del periodo feriale, l’Inps
riteneva dovuto il versamento dei contributi sull’indennità sostitutiva delle
ferie.
L’art.10 del citato decreto ha modificato la disciplina del
diritto alle ferie annuali, stabilendo che, fermo restando quanto previsto
dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale
di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Inoltre, l’articolo
richiamato ha introdotto il principio che detto periodo non può essere
sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di
risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 5/2003).
L’Istituto, con messaggio n. 79 del 27.6.2003, ha poi preso
atto della circostanza che la nuova normativa introdotta dall’art. 10 del
Decreto Legislativo n. 66/2003 limita la possibilità di monetizzare i periodi
di ferie non goduti solo con riferimento ai periodi eccedenti quello di durata
minima (quattro settimane).
L’Istituto, pertanto, ha confermato le precedenti istruzioni
per i periodi di ferie maturati dopo l’entrata in vigore del menzionato decreto
relativamente alle fattispecie, ormai circoscritte, in cui sia possibile il
ricorso all’attribuzione del compenso sostitutivo delle ferie.
Il messaggio n. 79/2003 ha, altresì, sottolineato che la
medesima facoltà di monetizzare le ferie riguarda i periodi maturati e non
ancora goduti alla data di entrata in vigore del citato provvedimento. Di
conseguenza, le istruzioni fornite dall’Inps con le circolari ed i relativi
criteri sopra evidenziati rimangono integralmente confermati per le ferie
maturate prima del 29 aprile 2003.
Con messaggio n. 118 dell’8 ottobre 2003, la Direzione
Generale dell’Inps ha emanato ulteriori chiarimenti, essendo stato richiesto se
siano ancora da osservare gli obblighi contributivi previsti sul compenso per
ferie non godute ed illustrati con le circolari n. 186/1999 e n. 15/2002,
nell’ipotesi di mancata fruizione di ferie imputabili al periodo minimo di
quattro settimane.
In proposito, l’Istituto, atteso che il D.Lgs. n. 66/2003 non
sanziona la violazione dell’art. 10, ribadisce la validità dei meccanismi
individuati nelle suddette circolari per l’assolvimento dell’onere contributivo
sul compenso per ferie non godute.
Pertanto, secondo i criteri in precedenza indicati dall’Inps,
a prescindere dall’effettiva erogazione dell’indennità sostitutiva, l’obbligo
contributivo sorge nell’anno di riferimento per la maturazione delle ferie, ma
deve essere assolto in base alle istruzioni contenute nelle circolari n.
186/1999 e n. 15/2002 anche con riguardo ai giorni di ferie non goduti
imputabili al periodo minimo di quattro settimane.
La tesi sostenuta dall’Istituto nel messaggio in argomento,
se da un lato introduce flessibilità nella gestione degli adempimenti
contributivi sull’indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonostante il
chiaro dettato della richiamata norma, dall’altro mette in luce una questione
delicata come quella della mancanza di una disposizione che sanzioni la
violazione della norma medesima.
Nel formulare riserva di tornare sull’argomento alla luce di prevedibili ulteriori chiarimenti in materia, si ritiene opportuno ricordare che il D.Lgs. n. 66/2003 sancisce, sia pure indirettamente, il principio della irrinunciabilità del diritto all’intero periodo minimo di quattro settimane di ferie, in coerenza con il disposto dell’art. 36, terzo comma, della Costituzione.