LIBRI PAGA E MATRICOLA - DECRETO 30 OTTOBRE 2002 - CIRCOLARE DEL MINISTERO
DEL LAVORO N. 33/2003
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 33/03 del 20 ottobre
2003 ha fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni in ordine alle modalità
applicative per la tenuta dei libri paga e matricola. Di seguito si pubblica il
testo della citata circolare.
Ministero del Lavoro
Circolare n. 33/03
Oggetto:
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2002. Modalità applicative per la tenuta dei
libri paga e matricola.
La semplificazione della tenuta dei libri paga e matricola
prosegue, con il D.M.30 ottobre 2002, secondo le linee che erano già state
tracciate negli ultimi anni. Cogliendo l’occasione della previsione contenuta
nell’art.119 comma 4 della legge 23/12/00 n.388 (legge finanziaria 2001), che
ha esteso la tenuta mediante fogli mobili dei libri di “paga” a quelli di
“matricola”, il D.M. ha riunito in un unico testo sia la disciplina di
attuazione della suddetta novella che quella derivante dalla prassi
amministrativa in materia, consolidatasi negli ultimi anni, in risposta alle
esigenze di liberalizzazione e semplificazione della tenuta e della
conservazione dei libri di paga e di matricola anche mediante l’eventuale
utilizzazione di strumenti informatici.
Le disposizioni relative alla tenuta informatica dei libri di
paga e matricola, inserite nell’attuale D.M., sono conformi alle previsioni del
D.P.R. 20 aprile 1994 n.350 (e successiva circolare n.109/94 di questo
Dicastero) – possibilità, per i datori di lavoro soggetti agli obblighi di cui
all’art.20 comma 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, di tenere i libri di paga
e matricola mediante sistemi elettronici o magnetici che garantiscano
l’inalterabilità e la consultabilità degli stessi – e alle disposizioni del
D.P.R. 10 novembre 1997 n.513, attuativo del disposto dell’art.15 della legge
del 15 marzo 1997 n.59, poi recepite nel Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R.
del 28 dicembre 2000 n.445). Quest’ultimo D.P.R. ha esteso i mezzi di tale
tenuta agli strumenti informatici ed ha attribuito validità, a tutti gli
effetti di legge, ad atti, dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione
e dai privati, alla loro archiviazione e trasmissione, con strumenti
informatici e telematici. L’Autorità per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione ha indicato, nel parere n.7988 del 12 dicembre 2001, una
procedura che garantisce l’inalterabilità, l’integrità, la sequenzialità
cronologica nonché la consultabilità delle relative registrazioni, secondo i
criteri che vengono di seguito indicati.
Il decreto, inoltre, considerata l’estensione dell’obbligo
della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai lavoratori
parasubordinati, ex art.5 d.lgs. del 23 dicembre 2000 n. 38 ha colto
l’occasione anche per indicare le modalità di registrazione per tale categoria
di lavoratori.
Art. 1 - Tenuta e conservazione dei libri
L’articolo individua sistemi alternativi rispetto alla tenuta
e conservazione ordinarie dei libri di paga e matricola: uno costituito da
fogli mobili, in passato previsto per il solo libro paga, l’altro
costituito da supporti magnetici sui quali le singole registrazioni avranno
valore di documenti informatici e saranno concatenate con quelle immediatamente
precedenti.
In caso di tenuta dei libri mediante strumenti informatici,
conformemente alle indicazioni emerse nel parere espresso dall’AIPA, ogni
singola registrazione effettuata costituirà documento informatico (rappresentazione
informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti, costituiti
attraverso una procedura informatica).
Alla singola registrazione dovranno essere apposte
dall’operatore sia una firma digitale (risultato della procedura di
informatica – validazione – basata su un sistema di chiavi asimmetriche a
coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore, tramite la
chiave privata, ed al destinatario, tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici) sia una marca temporale previo concatenamento con
l’impronta delle registrazioni effettuate in precedenza.
La prima registrazione dovrà anche essere certificata
con l’apposizione della firma digitale e della marca temporale del certificatore
di riferimento del datore di lavoro (individuato tra i soggetti e secondo
le modalità di cui alla sezione 5 del capo II del DPR 445/00), la cui identità dovrà
essere comunicata, a cura del datore di lavoro, ai competenti Enti di verifica.
Gli Enti di verifica effettueranno controlli sulla
tenuta dei libri, eventualmente anche per via telematica, constatando la
rispondenza del contenuto registrato alla firma digitale ed alla marca
temporale dell’operatore, ed accerteranno che l’ultima registrazione riporti
l’ultima marca temporale rilasciata dal certificatore a quel determinato datore
di lavoro e riscontreranno che il numero delle registrazioni effettuate
corrisponda al numero totale delle marche temporali rilasciate. Conclusa tale
operazione di verifica dei libri, il verificatore apporrà all’ultima
registrazione la propria firma digitale e la marca temporale in modo da
validare e bloccare quanto sino a quel momento registrato sul libro
informatico.
Con tale procedura si realizza l’estensione della validità
nel tempo dei documenti informatici sino ad allora registrati, a norma
dell’art.60 del D.P.C.M. 8 febbraio 1999 e di conseguenza l’estensione della
validità dei libri fino al termine di dieci anni dall’ultimo licenziamento per
i libri matricola o dall’ultima registrazione per i libri paga. L’adempimento
della validazione da parte degli Enti competenti, entro due anni dalla prima
registrazione o dall’ultima verifica, dovrà essere eseguito su richiesta del
soggetto obbligato alla tenuta dei libri. Qualora il soggetto obbligato intenda
cambiare il proprio certificatore dovrà prima far validare le registrazioni
effettuate con il precedente certificatore quindi comunicare la variazione agli
Enti competenti al momento dell’apposizione della firma digitale e della marca
temporale della prima registrazione eseguita con il nuovo certificatore.
Il procedimento sopra esposto, tuttavia, sarà attuabile solo
qualora gli Enti, cui è attribuita la funzione di verifica, si saranno
dotati degli idonei strumenti tecnico-informatici necessari ad espletare la
funzione loro attribuita. Tali Enti sono identi-ficabili sia nei competenti
Istituti previden-ziali ed assicurativi sia nei Servizi Ispezione del Lavoro di
questo Dicastero.
La soluzione proposta dall’AIPA, pur potendo risultare
gravosa per le imprese di limitate dimensioni, attualmente si presenta quale
unica idonea ad assicurare il rispetto della legislazione relativa ai suddetti
documenti di lavoro mediante tale sistema. Il documento informatico così
formato, soddisfacendo il requisito della forma scritta (art.10 D.P.R.445/00),
permetterà di omettere il trasferimento dei dati su supporto cartaceo. Ovviamente,
fino alla predisposizione dei suddetti strumenti tecnico informatici, i
soggetti che effettuano la tenuta dei libri mediante strumenti informatici ex
art.2 D.P.R. n.350/94 (circ.109/94 della Divisione V della allora D.G.
Rapporti di Lavoro), garantendo l’inalterabilità (impossibilità di manomissione
e di cancellazione accidentale, inattaccabilità da “virus” e da usura) e la
consultabilità in ogni momento, potranno continuare ad utilizzare validamente
tale sistema di tenuta, continuando a trasferire i dati con cadenza mensile su
supporto cartaceo.
Art. 2 - Vidimazione
e Art.3 - Accentramento
L’articolo 2 disciplina le modalità per la vidimazione dei
fogli mobili e della loro numerazione da parte dell’Istituto assicuratore. In
tutto il D.M. il termine Istituto Assicuratore è stato utilizzato per indicare
sia l’Inail sia l’Inps (nei casi in cui l’impresa non sia soggetta
all’assicurazione contro gli infortuni). L’Inail può provvedere a detta
vidimazione anche tramite soggetti convenzionati che comunque devono essere
individuati, dal medesimo Ente, anche secondo un principio di non aggravamento
dei costi relativi.
Il secondo comma prevede l’esonero della preventiva
vidimazione e numerazione dei fogli paga per i datori che utilizzino la stampa
“laser” dei dati retributivi, il tutto nel rispetto delle condizioni prefissate
dall’istituto assicuratore. Anche se l’articolo 2 fa espresso riferimento ai
soli datori di lavoro per l’esonero in caso di stampa laser, la disposizione
deve ritenersi riferita anche ai consulenti ed agli altri soggetti abilitati
delegati dai primi.
Resta, invece, confermato (articolo 3) che la richiesta di
autorizzazione, da parte dei datori di lavoro, all’accentramento della tenuta
dei libri, in considerazione della attuale diversificazione dei sistemi di
tenuta dei libri di paga e di matricola, sia integrata con l’indicazione del
sistema adottato.
Art. 4 - Vidimazione e numerazione unica dei fogli - Oneri
connessi
L’art.4 disciplina modalità e condizioni per la tenuta dei
libri mediante l’utilizzo dei fogli mobili da parte dei consulenti del lavoro e
degli altri soggetti abilitati. La norma, in particolare, estende ai libri di
matricola quanto già previsto per la vidimazione e numerazione unica dei libri
di paga da parte dell’Istituto assicuratore e dei soggetti convenzionati.
La lettera d) del primo comma ha eliminato l’obbligo, prima
previsto per i soli libri paga, dell’invio mensile del tabulato (di cui alla
stessa lettera d) alle sedi dell’Istituto assicuratore ed alle Direzioni Provinciali
del Lavoro.
E’ previsto, invece, un obbligo di invio nei confronti del
solo Istituto assicuratore, con cadenza annuale, riferito ad entrambi i
libri, da assolversi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di
riferimento.
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro ed alle stesse sedi
dell’Istituto Assicuratore è, tuttavia, attribuita la facoltà di richiedere
l’invio dei suddetti tabulati in qualsiasi momento.
Il secondo comma dell’art.4 specifica che anche nell’ipotesi
considerata i consulenti e gli altri soggetti abilitati siano esonerati dalla
vidimazione e numerazione dei fogli qualora sia utilizzata la stampa laser
secondo le condizioni prefissate dall’Istituto assicuratore. La dichiarazione
da consegnare al lavoratore all’atto dell’assunzione, ai sensi dell’articolo 9
bis comma 3 della l.608/96, sarà costituita, nel caso di tenuta del libro
matricola a fogli mobili dalla copia del corrispondente foglio del libro
stesso. In tal caso anche la prevista comunicazione dell’assunzione ai Centri per
l’impiego ai sensi del predetto articolo, comma 2, sarà effettuata tramite
invio della copia del foglio del libro matricola sul quale sono registrati i
dati del lavoratore neo assunto. Qualora i libri siano tenuti dal
consulente del lavoro, o da soggetti ad esso equiparati, questi dovrà
provvedere in tempo utile all’invio alla sede dell’impresa delle copie
necessarie per l’espletamento dei suddetti adempimenti.
Art. 5 - Contratti di collaborazione coordinata e
continuativa - Registrazioni
L’articolo disciplina le registrazioni relative ai contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, per i soggetti assicurati contro
gli infortuni sul lavoro (Inail), indipendentemente dalla tenuta distinta od
unificata dei libri, mediante i sistemi di cui all’art.1. I soggetti
interessati dalla norma sono i collaboratori coordinati e continuativi che
svolgono attività “protette” (art.1 D.P.R. n. 1124/65 ed altre norme di
settore) e che dall’entrata in vigore del d.lgs.38/00 devono essere assicurati
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In caso di tenuta
unificata dei libri al fine di assicurare la possibilità di controllo da parte
degli organi di vigilanza dei movimenti di personale e delle assunzioni
avvenute si è previsto che il sistema debba permettere il riepilogo in ordine
cronologico sia delle assunzioni sia degli incarichi di collaborazione.
Per i collaboratori sono state previste registrazioni
semplificate e limitate ai dati anagrafici e fiscali, agli estremi del
contratto di collaborazione e per il solo libro paga l’ammontare del compenso
erogato con gli oneri contributivi e fiscali a carico del lavoratore e le
detrazioni fiscali applicate.
Art. 6 - Rinvio
Tale ultimo articolo contiene una norma di chiusura che, per
quanto non disciplinato dal presente decreto, rimanda agli articoli da 20 a 26
del D.P.R. n. 1124 del 1965.
Al suddetto decreto ed all’art.134 del R.D. n. 1422 del
1924 sarà necessario fare riferimento per le sanzioni da applicare alle
eventuali violazioni delle disposizioni relative alla tenuta dei libri anche
secondo le modalità contenute nel decreto in esame (mere semplificazioni delle
predette).
Si ritiene utile, infine, rammentare che anche gli associati in partecipazione non artigiani, in quanto assicurati Inail - in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale (n.332 del 1992) che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art.4 del Testo Unico approvato con il noto D.P.R. 1124/65 nella parte in cui non prevede, fra le persone assicurate, gli associati in partecipazione che prestino opera manuale ovvero non manuale ai sensi del n.2 del medesimo articolo (coloro che anche senza partecipare materialmente al lavoro manuale, sovraintendono al lavoro di altri) (in materia anche Circ. Inail n. 28/74 del 7 maggio 1993) – devono anch’essi essere iscritti ai sensi dell’art.20 del citato D.P.R. sui libri di matricola e paga. Il sistema di tenuta dei libri adottato, comunque, dovrà permettere il riepilogo in ordine cronologico oltre che delle assunzioni e degli incarichi di collaborazione anche delle associazioni in partecipazione.