RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003

 

 

La Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 ha pubblicato il testo del D.lgs. 276 del 10 settembre 2003 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n.30" (cfr. Not. n. 4/2003). Il provvedimento, in vigore dal 24 ottobre 2003, modifica profondamente l'assetto del collocamento e di una parte sostanziale della disciplina del rapporto di lavoro.

Il decreto, come detto, è in vigore dalla data del 24 ottobre 2003. Peraltro, la piena operatività di numerosi istituti è demandata: ad appositi accordi che dovranno intervenire tra le parti sociali, alla contrattazione collettiva, a provvedimenti che dovranno essere promulgati dalle Regioni nonché a decreti che dovranno essere emanati dal Ministero del Lavoro.

Stante la complessità della materia in esame, nel far riserva di illustrare i contenuti dei vari istituti di interesse per il settore con apposite note informative si forniscono prime indicazioni concernenti alcuni aspetti del provvedimento e relativamente ai punti di immediata operatività.

A) Disciplina dei contratti a contenuto formativo

Il decreto ridefinisce la normativa dei contratti a contenuto formativo quali l'apprendistato ed il contratto di formazione lavoro.

1) Abrogazione dei contratti di formazione e lavoro

Con l'entrata in vigore del provvedimento in parola (24 ottobre 2003) è prevista la cessazione delle disposizioni che sino a tale data hanno regolato i contratti di formazione e lavoro. Pertanto dalla citata data del 24 ottobre 2003, non è più possibile presentare presso la competente commissione regionale progetti di formazione e lavoro. Si ritiene peraltro che sia ancora possibile la stipula di contratti di formazione e lavoro secondo progetti autorizzati dalla competente commissione regionale prima dell'entrata in vigore del decreto. La conferma di tale possibilità è comunque subordinata ad apposita verifica che il Ministero del Lavoro ha in corso con le Parti Sociali. Sul punto si fa riserva di successive comunicazioni.

Invece circa l'efficacia dei contratti di formazione e lavoro stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del provvedimento e non ancora conclusi, pur in assenza di una disciplina transitoria di proroga, non vi è dubbio che gli stessi mantengano piena efficacia sino alla loro scadenza.  

2) Contratti di inserimento

Le fattispecie di assunzione previste dall'abrogato contratto di formazione e lavoro vengono sostituite dal "contratto di inserimento". Tale nuovo istituto, la cui durata sarà compresa tra i 9 ed i 18 mesi, sarà diretto a realizzare, mediante un progetto individuale, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro non solo di giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni ma anche di disoccupati di lunga durata, ultra 50enni e donne di qualsiasi età residenti in aree ad elevata disoccupazione femminile. L'operatività di tale nuovo contratto è peraltro subordinata alla stipula di specifici accordi interconfederali o all'intervento della contrattazione collettiva che dovranno definire le modalità operative dei piani di inserimento.

3) Contratti di apprendistato

L'istituto dell'apprendistato viene significativamente riformato dal decreto. Tra le novità apportate si segnala quanto previsto in ordine alle nuove tipologie di contratto di apprendistato. Vengono infatti previsti tre tipi di contratto e precisamente: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, il contratto di apprendistato professionalizzante ed il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Peraltro l'operatività della nuova normativa non è immediata, salvo quanto di seguito specificato, in quanto il dettato legislativo rinvia a diversi e successivi interventi di regolazione che dovranno essere attuati, tra gli altri, anche dalle Parti Sociali. Le disposizioni di prima applicazione riguardano quanto disposto in ordine alla abrogazione, con effetto dal 24 ottobre 2003, dell'art.2 comma2 e dell'art.3 della legge n.25/55. Pertanto dalla citata data per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro non è più tenuto a munirsi della autorizzazione rilasciata da parte del competente Ispettorato del Lavoro.

B) Lavoro a progetto

Con le disposizioni dettate dal Titolo VII, Capo I del decreto viene modificata la disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Le nuove norme si applicano ai rapporti in parola instaurati dalla data di entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 24 ottobre 2003. I contratti di collaborazione in essere alla citata data del 24 ottobre 2003 e che non possano essere ricondotti alle nuove disposizioni e cioè ad un progetto od ad una fase di esso, rimangono in vigore sino alla loro scadenza ma comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

1) Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni secondo quanto previsto dall'art. 61 non si applicano:

-         alle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto;

-         ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;

-         ai partecipanti a collegi e commissioni;

-         a coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia (ivi compresi i pensionati di anzianità nel momento in cui raggiungono l'età prevista per la pensione di vecchiaia);

-         ai rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;

-         alle attività di collaborazione comunque rese a favore delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.

Inoltre le nuove norme non si applicano a quelle che vengono definite "prestazioni occasionali " intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, a condizione che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non sia superiore a 5.000 euro. Ove anche uno solo di tali parametri venga superato, trovano applicazione le disposizioni per il lavoro a progetto.

2) Definizione del lavoro a progetto

Precisata l'esclusione delle fattispecie dalla disciplina del lavoro a progetto lo stesso art. 61 dispone che "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa" (cd. "lavoro a progetto"). Alla luce della nuova normativa suesposta assume rilievo essenziale la necessaria individuazione, da parte del committente, di un progetto specifico o di un programma di lavoro o di una fase di esso, da affidare al collaboratore. Infatti l'art. 69 del decreto prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati in assenza di tale requisito sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della loro costituzione.

Per “progetto specifico” si ritiene si possa intendere l’individuazione, da parte del committente, di una ben determinata attività, volta al raggiungimento di un risultato concreto, la cui realizzazione segna la risoluzione del contratto. Il progetto ben può attenere ad una attività diversa da quella usualmente svolta dal committente, il quale, appunto, affida al collaboratore il raggiungimento di quel risultato che costituirà il “contenuto caratterizzante” del progetto stesso.

Per “programma di lavoro”, invece, può intendersi un “piano” che riguardi anche la stessa attività ordinariamente svolta dal committente, ma il cui sviluppo richiede l’apporto di un collaboratore dotato di peculiari attitudini professionali, le quali caratterizzano la sua prestazione e, di conseguenza, caratterizzano il programma al quale egli è addetto per il raggiungimento del risultato assegnatogli. In tale ipotesi, l’elemento della coordinazione presenta un rilievo maggiore rispetto a quello riscontrabile nella collaborazione a progetto, in quanto risulta più intensa la necessità che la prestazione del collaboratore sia pienamente inerente al programma di lavoro che costituisce l’oggetto del contratto.

Dalla necessità che in entrambe le fattispecie la prestazione del collaboratore sia volta al raggiungimento di un risultato, previamente individuato, deriva che non è consentito al committente l’esercizio della facoltà di chiedere al collaboratore prestazioni non concordate e non mirate alla realizzazione di quel risultato.

3) Forma del contratto

Il nuovo contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

a)            indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

b)            indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;

c)            il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

d)            le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;

e)            le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’art. 66, comma 4, come si dirà più avanti.

4) Forme di coordinamento

La prestazione del collaboratore deve coordinarsi con l'attività svolta dal committente. Pertanto, premessa la piena autonomia del collaboratore nel rendere la prestazione, anche con riguardo ai tempi di esecuzione, resta che tale autonomia non può esplicarsi al punto da rendere “inutile” la prestazione per il committente. Il committente potrà concordare con il collaboratore, nell’ambito di attuazione del programma pattuito, tempi e modalità della prestazione, rimanendo il collaboratore libero di determinare autonomamente, nel rispetto degli accordi raggiunti, ogni ulteriore modalità attuativa della prestazione.

5) Corrispettivo

In tema di corrispettivo spettante al collaboratore, l’art. 63 dispone che "deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto”.

6) Gravidanza, malattia ed infortunio

L'art 66 prevede che la gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l’estinzione del rapporto, che invece rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

In caso di malattia e infortunio, salva diversa previsione del contratto individuale, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla prevista scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando la durata stessa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

In caso di gravidanza, salva più favorevole disposizione del contratto individuale, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni. Il periodo di 180 giorni comprende il periodo massimo (pari a cinque mesi) durante il quale le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, possono usufruire dell’indennità di maternità.

Inoltre, il citato art. 66 introduce il principio dell’applicabilità ai collaboratori delle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro, di cui al d.lgs. n. 626/1994, ma ciò soltanto “quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”.

Pertanto la norma non trova applicazione nei casi in cui il collaboratore non debba prestare la propria opera nei luoghi di lavoro del committente.

7) Estinzione del contratto

In via generale, l’art. 67, comma 1, prevede la risoluzione del contratto al momento della realizzazione del progetto (o del programma o della fase di esso) che costituisce l’oggetto del contratto.

Inoltre ferma restando l’ipotesi del recesso prima del termine per giusta causa, l'articolo in parola lascia ampio spazio agli accordi individuali, che possono prevedere anche un termine di preavviso. Ne consegue che l’autonomia negoziale potrà liberamente individuare ipotesi di recesso anticipato, prevedendo, ad esempio, eventi “oggettivi” al verificarsi dei quali non sussiste più l’interesse delle parti alla prosecuzione del rapporto ovvero periodi di preavviso (ed eventuali indennità sostitutive di esso) che consentono di liberarsi dalle obbligazioni derivanti dal rapporto in essere, a prescindere da una qualsiasi motivazione, soggettiva od oggettiva.

Infine si ribadisce comunque la riserva di fornire, in ordine alle materie brevemente trattate con la presente, ulteriori indicazioni operative alla luce anche delle circolari illustrative che gli Enti competenti  presumibilmente emaneranno.