Si ricorda che secondo quanto previsto dall’art. 64
del c.c.n.l. 29.1.2000, entro il 20 dicembre deve essere riconosciuta ed
erogata ai dipendenti impiegati la tredicesima mensilità. La citata mensilità è
comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche dell’E.D.R., degli
aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e superminimi e di
compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.
Agli impiegati
che al 31/12/2003 non abbiano maturato un anno intero di anzianità di servizio,
dovrà essere corrisposta una frazione della 13^ mensilità rapportata ai mesi di
effettivo servizio. A questo proposito si tenga presente che la frazione di
mese non superiore a 15 giorni non deve essere computata.
La 13^ mensilità è soggetta ai contributi Inps
secondo le aliquote in vigore.
L’importo della 13^ mensilità, al netto dei
contributi previdenziali a carico del dipendente, deve essere assoggettato a
ritenuta fiscale separatamente dalla retribuzione del periodo di paga in cui
viene corrisposto, senza riconoscere le detrazioni di imposta.