PREMI PER L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI
E QUADRI DIRETTIVI - REGIME TRIBUTARIO - D.LGS. 314/97
L’Agenzia delle Entrate, in sede di risposta ad una istanza
di interpello volta a conoscere l’imponibilità fiscale o meno dei premi
assicurativi versati ad una compagnia assicurativa per tenere indenni i propri
dipendenti dalle perdite patrimoniali che potrebbero soffrire in seguito ad
azioni di responsabilità civile intentate – nei loro confronti o direttamente
nei confronti della società – da terzi danneggiati da atti compiuti dai
suddetti dipendenti nell’esercizio dei propri incarichi e funzioni, ha compiuto
un preliminare richiamo agli elementi che caratterizzano la categoria
reddituale dei redditi di lavoro dipendente. In proposito ha ricordato che,
sebbene a seguito della riforma apportata dal D.Lgs 314/1997 sia stato
introdotto nell’attuale sistema (comma 1 dell’articolo 48 del TUIR) un
principio di onnicomprensività della categoria del reddito di lavoro
dipendente, tuttavia i successivi commi di tale disposizione, come riconosciuto
da numerose pronunce della prassi ministeriale, hanno apportato specifiche
deroghe a tale principio. Quale esempio qualificante di tali eccezioni, viene
ricordata la non concorrenza alla formazione della base imponibile del
dipendente beneficiario:
a) delle somme che non costituiscono un arricchimento per il
lavoratore;
b) delle somme corrisposte per un interesse esclusivo del
datore di lavoro.
Al riguardo vengono richiamati alcuni importanti precedenti
in termini di prassi. In primo luogo, la circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E,
laddove, conformemente a quanto appena affermato, è stata riconosciuta in tema
di imponibilità dei premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro:
- la natura di fringe benefit tassabili in capo al
percettore relativamente ai premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita ed a
copertura di infortuni extraprofessionali;
- la natura di fringe benefit non tassabili in capo al
dipendente relativamente ai premi versati per la prestazione di coperture
assicurative su rischi professionali.
Il criterio discriminante in ordine alla assoggettabilità o
meno ad imposizione fiscale del fringe benefit è rintracciabile,
pertanto, nella circostanza che la relativa corresponsione avvenga o meno in
dipendenza di un interesse esclusivo e assorbente del datore di lavoro. Ne
consegue che, qualora si sia in presenza di un premio versato, ad esempio, per
la copertura del rischio di infortunio di natura extra-professionale del
dipendente (e pertanto, non necessariamente legato all’espletamento delle
mansioni lavorative), non ravvisandosi l’esclusività di un interesse al
riguardo del datore di lavoro, tale erogazione concorrerà alla formazione del
reddito imponibile del beneficiario.
In secondo luogo viene richiamata la Circolare 4 marzo 1999
n. 55/E nella quale - relativamente alla disciplina fiscale dei contributi
erogati dal datore di lavoro per finalità di assistenza sociale – viene
individuato un trattamento differenziato a seconda dell’esatto contenuto delle
previsioni da cui discende l’obbligo di versamento, precisandosi che:
- nel caso in cui il versamento rappresenti l’esecuzione di
un preciso obbligo in tal senso derivante da contratto, accordo o regolamento
aziendale, lo stesso è da considerarsi parte integrante della retribuzione e,
pertanto, secondo quanto disposto dal comma 1, dell’articolo 48 del TUIR
concorre a formare il reddito di lavoro dipendente dei lavoratori beneficiari;
- qualora il versamento non sia espressamente contemplato dal
contratto, accordo o regolamento aziendale (prevedendo questi ultimi
esclusivamente un generico obbligo per il datore di lavoro di fornire talune
prestazioni assistenziali), lo stesso costituisce soltanto una delle molteplici
modalità tra cui il datore può scegliere al fine di adempiere all’obbligo
descritto (ben potendo, in alternativa, decidere di attendere l’evento e
sopportarne pienamente il carico). In tali ipotesi la stipula di una polizza
assicurativa (tramite cui il datore di lavoro provvede a garantirsi una
copertura economica a fronte di eventuali pagamenti) risponde ad un interesse
esclusivo di quest’ultimo, cosicché il pagamento del premio o dei contributi
assistenziali non costituirà elemento retributivo per i beneficiari, non concorrendo
alla formazione dei rispettivi redditi di lavoro dipendente.
L’Agenzia ha puntualmente applicato tali principi al caso di
specie, in cui la società istante ha fatto presente di essere obbligata – da
ben individuate disposizioni normative, contrattuali e interne – a garantire
amministratori e dipendenti dal rischio di essere costretti a pagare somme a
titolo di risarcimento dei danni causati nell’esercizio dei propri incarichi o
mansioni professionali.
I casi in cui è negata l’imponibilità
Più precisamente è stata negata l’imponibilità dei predetti premi assicurativi in capo ai
beneficiari in considerazione del fatto che:
a) qualora l’obbligo di tenere indenni i dipendenti per i
danni derivanti da infortuni professionali sia previsto, a carico della società, dalla legge (quadri
intermedi) o dal contratto collettivo di lavoro (dirigenti), la stipula di una
polizza assicurativa rappresenta soltanto una delle opzioni alternative tra cui
la società può scegliere per adempiere al ricordato obbligo, rispondendo,
pertanto, a un interesse esclusivo del datore di lavoro. I premi assicurativi
versati a tal fine dalla società non concorrono, quindi, alla formazione del
reddito imponibile dei lavoratori beneficiari;
b) qualora l’obbligo di tenere indenni i dipendenti per i
danni derivanti da infortunio professionale discenda da una delibera
assembleare (amministratori), la stipula della polizza assicurativa risponde
ugualmente ad un esclusivo interesse della società rintracciabile nella volontà
di risarcire l’amministratore per il danno patrimoniale subito in relazione ad
un’attività da cui la stessa trae beneficio, nonché nell’esigenza di creare le
condizioni per lo svolgimento di un’attività gestionale più efficiente e
dinamica, grazie alla tranquillità psicologica dei propri amministratori
liberati dalle remore connesse al timore di eventuali conseguenze patrimoniali
del proprio operato.
Le predette conclusioni, infine, secondo il parere dell’Agenzia sono corroborate dall’ulteriore osservazione per cui i rimborsi corrisposti dalla compagnia assicuratrice non si traducono mai in un arricchimento per i beneficiari, ma costituiscono la semplice reintegrazione del danno patrimoniale da questi ultimi subito in conseguenza del risarcimento versato al terzo danneggiato per effetto dell’attività professionale.