LEGGE COMUNITARIA 2003 -
DISPOSIZIONE INERENTI LA MATERIA DEL LAVORO
Sul supplemento ordinario n. 173, alla Gazzetta Ufficiale n.
286/2003 è stata pubblicata la legge 31 otttobre 2003, n. 306 recante
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2003".
Il provvedimento, entrato in vigore il 30 novembre 2003,
consta di venticinque articoli e dispone il recepimento di cinquanta direttive
europee.
Per l’attuazione delle direttive, il Governo è delegato ad
adottare appositi decreti legislativi entro il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della legge Comunitaria.
Per quanto attiene i profili lavoristici, i riferimenti di
interesse sono contenuti nell’allegato B e nell’art. 17.
Tra le direttive comunitarie da trasporre nell’ordinamento
italiano, l’allegato B della legge richiama:
- la Direttiva 2001/86/CE che disciplina il
coinvolgimento dei lavoratori nella costituzione e nello sviluppo della Società
europea.
Il recepimento di tale direttiva completa il quadro giuridico
di riferimento che include anche la direttiva 94/45/CE, concernente la
partecipazione dei lavoratori nelle grandi imprese a dimensione europea, e la
direttiva 2002/14/CE che disciplina detta partecipazione nelle medie imprese,
già recepite nell’ordinamento italiano con le leggi comunitarie 2001 e 2002.
- la Direttiva 2002/73/CE relativa
all’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per
quanto concerne l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali, e le condizioni di lavoro.
Nel merito, l’art. 17 della legge in esame individua criteri
specifici di delega per l’attuazione della direttiva. In particolare, viene
sancito che il principio della parità di trattamento deve trovare applicazione
in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, riconoscendo a coloro
che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la
garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo. Il dialogo fra le parti
sociali deve essere incoraggiato in maniera adeguata al fine di promuovere
la parità di trattamento anche tramite
accordi nell’ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento,
scambi di esperienze e pratiche, nonché attraverso il monitoraggio della prassi
sui luoghi di lavoro.
Vengono, altresì, definite con precisione le nozioni di
‘“discriminazione” e ‘’molestie”. La ‘’discriminazione” può essere ‘’diretta”,
quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, rispetto
ad un’altra che venga a trovarsi in una situazione analoga, ovvero
‘’indiretta”, quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente
neutri, possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone
di un determinato sesso, salvo che le caratteristiche specifiche di sesso
costituiscano requisiti essenziali per lo svolgimento di particolari attività
di lavoro. Le ‘’molestie” si realizzano quando viene posto in essere, per
ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato e persistente, avente
lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima
intimidatorio, ostile e degradante. Qualora il suddetto comportamento rivesta
una manifesta connotazione sessuale le molestie si definiscono ‘’sessuali’’.
- la Direttiva 2002/74/CE attinente la tutela
dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Si rammenta, in proposito, che, ai sensi della direttiva, un
datore di lavoro si considera in stato di insolvenza:
a) quando, in uno Stato membro, sia stata chiesta, nei suoi
confronti, l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza e
contemplata dal diritto nazionale, che comporti la spoliazione parziale o
totale delle prerogative del datore medesimo e la designazione di un curatore o
di una persona che esplichi una funzione analoga;
b) quando l’autorità competente abbia deciso l’apertura del
procedimento ovvero abbia constatato la chiusura definitiva dell’impresa o
dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo
disponibile per l’apertura del procedimento.
Il diritto dei lavoratori ad avvalersi della direttiva non può essere subordinato ad una durata minima del contratto o del rapporto di lavoro.