TRASFERIMENTI DI IMMOBILI NELL'AMBITO DI PIANI DI RECUPERO - CHIARIMENTI
(Corte Cassazione, Sent. n. 14478
del 29/9/03)
Si segnala che la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 14478
del 29 settembre 2003 (della quale si allega la massima), è nuovamente
intervenuta sulla questione relativa alle agevolazioni fiscali per i
trasferimenti di immobili nell'ambito di piani di recupero e, precisando le
condizioni e l'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste
dall'art.5 della legge 168/1982, ha stabilito l'applicabilità dell'imposta di
registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 129,11 ciascuna) ai
trasferimenti di immobili effettuati nell'ambito dei piani di recupero,
disciplinati dagli artt.27 e seguenti della legge 457/1978.
In particolare, la suprema Corte ha negato la possibilità di
applicare il regime fiscale agevolativo nel caso in cui il trasferimento
riguardi immobili, non inseriti in piani di recupero, ma compresi nelle zone
individuate dai Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici generali (ai
sensi dell’art.27 della citata legge 168/1982) e per i quali siano previsti
interventi di restauro e di ristrutturazione, subordinati ad un atto diretto a
garantire la destinazione residenziale, il concorso negli oneri di
urbanizzazione e l'adeguatezza dei prezzi di mercato o di locazione delle
abitazioni.
In questo caso, infatti, non viene rispettata una condizione
fondamentale della norma agevolativa, per la quale gli immobili devono essere
inseriti in specifici piani di recupero (artt.27-28, L.457/1978), non essendo
sufficiente, ai fini del beneficio fiscale, il fatto che lo stesso fabbricato
da trasferire sia compreso nelle zone di recupero, ossia in particolari aree
degradate per le quali si rendano opportuni interventi rivolti alla
conservazione, al risanamento ed alla ricostruzione del patrimonio edilizio ed
urbanistico esistente. Ciò anche se la realizzazione degli interventi sia
prevista da strumenti urbanistici attuativi (comunque diversi dai piani di
recupero) o sia subordinata ad un atto (anch'esso differente dai piani cui fa
riferimento la norma agevolativa), diretto a garantire la destinazione
residenziale, il concorso negli oneri di urbanizzazione e l'adeguatezza dei
prezzi di mercato o di locazione delle abitazioni.
Ai sensi dell'art.5 della legge 168/1982, il trasferimento di
immobili può essere soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali
in misura fissa, se:
1. gli immobili trasferiti siano già inseriti in un piano di
recupero del patrimonio edilizio (previsto dagli artt.27 e seguenti della legge
457/1978), approvato dal Comune, ovvero da questi adottato, unitamente alla
convenzione per la relativa attuazione su proposta dei proprietari;
2. gli interventi di recupero siano effettuati dai medesimi
acquirenti
Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - Sentenza
29/9/2003, n. 14478 - Massima
Agevolazioni varie - Piani di recupero ex articoli 27 e
seguenti della legge 457/1978 - Atti di trasferimento di immobili -
Agevolazioni ex articolo 5 della legge 168/1982 - Condizioni -Limiti -
Fattispecie relativa a piano particolareggiato per il centro storico
In tema di agevolazioni tributarie, l'articolo 5 della legge
22 aprile 1982, n.168, il quale, nell'ambito dei piani di recupero (di
iniziativa pubblica, o di iniziativa privata, purché convenzionati) di cui agli
articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, prevede il beneficio
dell'applicazione delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura
fissa, alla duplice condizione che gli immobili trasferiti siano già inseriti
in un piano di recupero del patrimonio edilizio, approvato dal comune, ovvero
da questo adottato, unitamente alla convenzione per la loro diretta attuazione,
su proposta dei proprietari, e che gli interventi di recupero siano effettuati
dai medesimi acquirenti.
Esulano, invece, da tale previsione normativa (anche nel testo sostituito dall'articolo 14, della legge n. 179 del 1992), gli interventi di restauro e di ristrutturazione su immobili non assoggettati ad alcun piano, ancorché la loro esecuzione nelle zone di recupero, individuate dai comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, venga subordinata, per quanto riguarda globalmente gli edifici costituiti da più alloggi, ad un atto diretto a garantire il mantenimento della destinazione residenziale, il concorso negli oneri di urbanizzazione e l'adeguatezza dei prezzi di vendita o di locazione delle abitazioni (fattispecie relativa a revoca del beneficio fiscale da parte dell'Ufficio del registro, in presenza di piano particolareggiato del centro storico comunale, ritenuto - dal giudice del merito - di efficacia corrispondente a quella di un piano di recupero, con un apprezzamento giudicato insindacabile da parte della Cassazione).