APPALTI PUBBLICI - NON PUO' ESSERE ESCLUSA UN'OFFERTA A CAUSA DELLA MANCATA
INDICAZIONE IN LETTERE DEI PREZZI UNITARI
(Consiglio di
Stato, Sez. VI, 10/11/2003, n. 7134)
La omessa
indicazione in lettere dei prezzi unitari non può essere considerata infrazione
più grave della eventuale discordanza
con il dato in cifre, posto che il dato mancante (o errato) può essere ricavato
(o corretto), in entrambi i casi con la semplice operazione matematica di applicazione della percentuale di
ribasso.
Deve quindi
farsi applicazione di noti principi
giurisprudenziali che, nella materia in esame, impongono di valutare la portata
di una clausola del bando che, come nella specie, commina l'esclusione in termini generali e onnicomprensivi, alla
stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, e, ove non sia ravvisabile la lesione di un
interesse pubblico effettivo e rilevante, accordano la preferenza al favor
partecipationis (Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2002 n. 226; 4 aprile 2002 n.
1857).
Fatto
Con la sentenza in
epigrafe, resa in forma semplificata, è stato respinto il ricorso proposto
dalla ditta Piccola Grande Impresa di Giuliani Donato avverso i provvedimenti
del Comune di Copertino, con i quali, esclusa l'offerta della ditta Calabrese
Costruzioni s.r.l., ha aggiudicato alla impresa Pellé l'appalto di lavori di
sistemazione stradale.
La ricorrente
sosteneva che l'aggiudicazione era illegittima in quanto determinata a seguito
della esclusione di una offerta che invece doveva ritenersi ammissibile.
Con l'appello la
ditta Giuliani ripropone la censura e chiede che la sentenza sia riformata.
Il Comune di
Copertino si è costituito in giudizio per resistere all'impugnazione.
Alla camera di
consiglio del 4 novembre 2003 fissata per l'esame della domanda di sospensione
della sentenza, la Sezione, sentite le parti,
tratteneva la causa per l'adozione della decisione di merito, a norma
dell'art. 21, commi 11 e 16, della legge n. 1034 del 1979, come modificata
dall'art. 9 della legge n. 205 del 2000.
DIRITTO
L'appello è
fondato.
L'offerta, la cui
esclusione ha determinato il mutamento della media, con pregiudizio
dell'appellante, aggiudicataria provvisoria, è stata ritenuta non ammissibile
perché i prezzi unitari, indicati in cifre, non erano stati indicati anche in
lettere, in violazione di una precisa prescrizione del bando, che la
Commissione ha considerato stabilita a pena di esclusione.
L'avviso, fatto
proprio dalla sentenza di primo grado,
non può essere condiviso alla stregua della normativa regolamentare che
disciplina la procedura.
Merita di essere
segnalato in particolare l'art. 90 comma 7 del d.P.R. n. 554 del 1999, a norma
del quale, coerentemente con quanto prescritto nel comma 6, il dato decisivo di
riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è rappresentato dal
ribasso percentuale, in base al quale, non solo si identifica l'offerta (comma
6), ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi
unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest'ultima
(Cons. St., Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6767).
Se, dunque, può
convenirsi che la prescrizione regolamentare circa la indicazione in cifre e
lettere dei prezzi unitari sia destinata a presidiare un interesse pubblico
alla chiarezza dell'offerta, emerge con certezza dal dato testuale citato la
irrilevanza degli eventuali errori commessi nella redazione dell'offerta per
quanto concerne i prezzi unitari, in quanto se ne prevede la correzione alla
stregua della percentuale di ribasso.
La omessa
indicazione in lettere dei prezzi unitari non può essere considerata infrazione
più grave della eventuale discordanza
con il dato in cifre, posto che il dato mancante (o errato) può essere ricavato
(o corretto), in entrambi i casi con la semplice operazione matematica di applicazione della percentuale di
ribasso.
Deve quindi farsi
applicazione di noti principi
giurisprudenziali che, nella materia in esame, impongono di valutare la portata
di una clausola del bando che, come nella specie, commina l'esclusione in termini generali e onnicomprensivi, alla
stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, e, ove non sia ravvisabile la lesione di un
interesse pubblico effettivo e rilevante, accordano la preferenza al favor
partecipationis (Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2002 n. 226; 4 aprile 2002 n.
1857).
Le spese possono
essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello in epigrafe, e, per l'effetto, in riforma
della sentenza appellata, accoglie il ricorso primo grado;
dispone la compensazione delle spese;