APPALTI PUBBLICI - I PRONUNCIAMENTI
DELL'AUTORITA' ESPRIMONO PARERI NON VINCOLANTI -
LA CAT. OG11 NON SOSTITUISCE ALTRE CATEGORIE SPECIALISTICHE
(Consiglio di Stato,
Sez. V, 30/10/2003, n. 6760)
Si tratta
tuttavia di pronunciamenti che non possono risolversi nella funzione di
interpretazione autentica, o di integrazione, della normativa, difettando
l'Autorità del relativo potere, e, pertanto, non rappresentano neppure un
vincolo per le Amministrazioni nello svolgimento delle procedure di selezione
di loro competenza (v. Cons. St., Sez. V, 21 aprile 2002 n. 2180, in materia di
bando-tipo redatto dall'Autorità).
Cosicché la
conformità del provvedimento impugnato all'interpretazione offerta
dall'Autorità non è sicura garanzia dell'infondatezza di vizi denunciati nella
sede giurisdizionale, dovendo verificarsi la compatibilità di tale
interpretazione con il quadro normativo di riferimento.
Proprio
dall'Autorità si apprende, quindi, che la OG11 non dà alcuna garanzia di
particolare capacità tecnica su tutta l'area afferente alle opere specializzate
che vi si intendono ricomprese. In tal modo l'avviso, lungi dal correggere una
apparente illogicità del diritto positivo, comporta una deroga arbitraria alla
prescrizione vigente in tema di qualificazione delle imprese che partecipano
alle gare per la esecuzione di quei determinati lavori pubblici.
FATTO
Con la sentenza in
epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dall'Impresa Corteggiano
Costruzioni s.r.l. avverso la esclusione dalla gara per l'appalto dei lavori da
eseguirsi al primo piano della sede della Provincia e la aggiudicazione degli
stessi all'a.t.i. formata dall'Impresa Rampazzo, con Elesse s.r.l. e Si.R.C.
Impianti s.n.c..
Il TAR ha ritenuto
illegittima l'impugnata esclusione considerando che, sebbene il bando
richiedesse alla imprese concorrenti la qualificazione per opere OS28 e OS30 di
cui alla Tabella allegata al d.P.R. 27 gennaio 2000 n. 34, e l'Impresa
Corteggiano fosse sprovvista di tale qualificazione, la medesima possedeva però
la qualificazione per le opere generali OG11, all'interno della quale si
ritrovano le opere classificate 5A e 5C, corrispondenti, secondo la
classificazione di cui al d.m. 25 febbraio 1982, alla opere OS28 e OS30.
La Provincia di
Padova ha proposto appello avverso la decisione chiedendone la riforma e, nelle
more, la sospensione.
Si sono costituite
in giudizio le Imprese Corteggiano e Rampazzo per sostenere le rispettive e contrapposte
tesi.
La Sezione ha
accolto l'istanza cautelare con ordinanza 11 ottobre 2002 n. 4394.
L'appello è stato
chiamato all'udienza dell'11 febbraio 2003 in esito alla quale la Sezione ha
emesso la sentenza interlocutoria 16 aprile 2003 n. 1995, disponendo incombenti
istruttori.
Alla pubblica
udienza del 24 giugno 2003 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Come accennato più
sopra, l'appello pone il quesito se sia legittimo escludere dalla gara per un
appalto di opere pubbliche, per le quali il bando richieda il possesso della
qualificazione per opere delle categorie OS28 e OS30 di cui all'Allegato A al
d.P.R. n. 34 del 2000, quelle imprese che siano sprovviste di tali
qualificazioni ma che dispongano di quella per la categoria OG11.
Ed infatti, nel
ricordato Allegato A, si annoverano, tra le opere della categoria OG 11
intitolata impianti tecnologici, fra l'altro, impianti di condizionamento del
clima, che sotto il nome di impianti termici e di condizionamento vengono
qualificati anche come OS28, nonché impianti elettrici, telefonici e
televisivi, che sono poi classificati anche come OS30
I primi giudici,
vista la Tabella di corrispondenza tra le categorie di opere annessa al
predetto Allegato A, e constatato che i lavori OS28 e OS30, sotto la
denominazione 5A e 5C di cui al d.m. 770 del 1982, si ritrovano anche nella
nuova OG11, si è espressa in senso
contrario alla esclusione, ed ha accolto il ricorso.
L'Ente appellante e
l'Impresa controinteressata in primo grado, aggiudicataria dell'appalto,
criticano la decisione sostenendone l'erroneità alla stregua del quadro
normativo offerto dall'art. 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994, dall'art.
18 del d.P.R. n. 34 del 2000 e dall'art. 74, comma 2, del d.P.R. 21 dicembre
1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge n. 109/94).
L'impresa
appellata, a sua volta, sostiene la correttezza della sentenza ed allega a
favore delle proprie tesi l'avviso ripetutamente espresso dall'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, la quale, nella determinazione 7 maggio 2002 n.
8 in particolare, affrontando in maniera più approfondita il problema, si è
pronunciata in favore della ammissibilità alle gare delle imprese prive della
qualifica specifica in OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30, benché espressamente richiesta,
se la concorrente possedesse la qualificazione OG11. Tale avviso è stato poi
ribadito nella determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002 sub E).
La questione in
esame è stata già sottoposta alla Sezione la quale ha assunto in proposito due
orientamenti non coincidenti.
Con la sent. n.
5976 del 30 ottobre 2002 si affermato che in presenza di una lex specialis che
richieda la qualificazione per OS28 e OS30, il difetto del requisito specifico
non possa essere sanato con la qualificazione per OG11, argomentando dal
divieto emergente dal combinato disposto di cui all'art. 13, comma 7, della
legge n. 109 del 1994 e all'art. 74, comma 2 del d.P.R. n. 544 del 1999.
Con la più recente
sentenza n. 2857 del 26 maggio 2003, si è pervenuti, invece, alla conclusione
opposta, prevalentemente sulla base della conformità dei provvedimenti
impugnati all'orientamento espresso, sul punto della equivalenza delle due
qualificazioni, dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui si
accennato più sopra.
Rileva il Collegio,
a proposito del ricordato orientamento dell'Autorità, che la vertenza oggi in
esame pone in evidenza aspetti di relativa novità, che, in relazione alle
censure avanzate in tale occasione, non hanno formato oggetto di specifica
attenzione nella decisione da ultimo richiamata, e la cui doverosa
considerazione induce a confermare il primo orientamento assunto dalla Sezione.
In linea generale
occorre chiarire che la potestà di "vigilanza sul sistema di
qualificazione" delle imprese, attribuita all'Autorità dall'art. 4, comma 4, lett. i) della legge 11
febbraio 1994 n. 109, non ha contenuto indeterminato, ma deve essere esercitata
nelle forme indicate dall'art. 14 del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, che
rappresenta la fonte regolamentare precipuamente destinata a disciplinare, in
applicazione dell'art. 8 della legge n. 109 cit., il sistema delle
qualificazioni. Come emerge dalla lettura della disposizione, si tratta dello
svolgimento di controlli sul comportamento delle SOA, affinché: a) rispettino
le procedure previste per l'attestazione; b) evitino ipotesi di conflitto di
interessi; c) si attengano nel rilascio delle attestazioni ai requisiti
prescritti nel Titolo III; d) applichino le tariffe stabilite.
Ne consegue che
l'attività di vigilanza non può manifestarsi nella emanazione di criteri o
direttive concernenti il sistema della qualificazione delle imprese, sia perché
il conferimento di tale potestà avrebbe dovuto essere esplicitato con
indicazione dell'ambito di intervento nella stessa sedes materiae nella quale
si sono definite le forme della vigilanza, sia perché la legge n. 109 del 1994,
art. 8, demanda la disciplina dei
requisiti necessari per la qualificazione al Regolamento n. 34 del 2000, che li
enuncia nel Titolo III, sulla cui osservanza, come si visto, l'Autorità deve
vigilare, senza alcun potere di integrazione o interpretazione adeguatrice.
Né potrebbe trarsi
argomento, in senso contrario, dalla menzione, tra i compiti dell'Autorità,
della definizione di "criteri cui devono attenersi nella loro attività i
soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni di qualificazione",
figurante nell'art. 2, comma 1, lett. o) del Regolamento n. 34 del 2000. Si è
già visto infatti che i comportamenti da vigilare sono quelli indicati
dall'art. 14 del d.P.R. n. 34/2000, recante la riaffermazione del carattere
vincolante per le SOA, e quindi anche per l'Autorità che ne vigila l'azione,
delle prescrizioni del Titolo III in materia di qualificazioni necessarie per
l'esecuzione delle diverse lavorazioni.
In altri termini,
le determinazioni, che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume
in risposta ai quesiti rivolti dagli operatori del settore circa
l'interpretazione della normativa vigente nella materia, costituiscono la
manifestazione di opinioni dotate di indiscutibile autorevolezza, in ragione
della particolare competenza dell'Organo, che possono anche conseguire un
apprezzabile effetto di uniformità e di chiarezza nell'applicazione della
legge.
Si tratta tuttavia
di pronunciamenti che non possono risolversi nella funzione di interpretazione
autentica, o di integrazione, della normativa, difettando l'Autorità del
relativo potere, e, pertanto, non rappresentano neppure un vincolo per le
Amministrazioni nello svolgimento delle procedure di selezione di loro
competenza (v. Cons. St., Sez. V, 21 aprile 2002 n. 2180, in materia di
bando-tipo redatto dall'Autorità).
Cosicché la
conformità del provvedimento impugnato all'interpretazione offerta dall'Autorità
non è sicura garanzia dell'infondatezza di vizi denunciati nella sede
giurisdizionale, dovendo verificarsi la compatibilità di tale interpretazione
con il quadro normativo di riferimento.
Nella fattispecie
in esame tale compatibilità non è ravvisabile.
Il dato di partenza
è offerto dagli artt. 72 e 74 del Regolamento di attuazione della legge n.
109/94. d.P.R. n. 554 del 1999. Le due disposizioni dettano le regole
specifiche e puntuali in merito al tipo di qualificazione necessaria per la
esecuzione delle opere comprese nei bandi di gara e le suddividono in opere
generali e opere specializzate.
Tra le opere
specializzate, in quanto di importo superiore al 10% dell'intero appalto, come
è nell'attuale vertenza, l'art. 72 comma 4, menziona, alla lettera b) gli
impianti di termoregolazione (opere di categoria OS28, previste dal bando), e
alla lettera e) opere relativi ad impianti elettrici (categoria OS30 anch'esse
previste dal bando in questione). Ebbene per tali tipi di opere si stabilisce
all'art. 74, comma 2, che l'esecuzione non possa essere affidata all'impresa
qualificata per la sola categoria prevalente se priva "delle relative
adeguate qualificazioni".
E' su questo chiaro
dato normativo che incide l'interpretazione dell'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, ritenendo che, in via di eccezionale deroga al divieto di
assorbimento delle qualificazioni per opere speciali da parte delle
qualificazioni per opere generali, possa ammettersi la validità della
partecipazione alle gare da parte di imprese che siano prive delle
qualificazioni per OS28 e OS30, esplicitamente richiesta dal bando, in quanto
la conseguita qualificazione per OG11 dovrebbe intendersi sostanzialmente
equivalente.
In disparte quanto
detto più sopra circa l'irrilevanza di una interpretazione palesemente
contrastante con il dato normativo, è da osservare che la tesi non convince per
le ragioni sulle quali pretende di fondarsi.
Il nucleo del
ragionamento lo si legge dalla determinazione n. 8 del 2002, "..se una
impresa qualificata nella categoria di
opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti
(appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da
realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle
capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la
esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in
quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti,
sono indicati nei bandi come singoli impianti." (enfasi originali).
L'attenzione è
rivolta alla inconsistenza, da condividere, di una distinzione tra
realizzazione congiunta di diversi impianti specializzati e realizzazione degli
stessi come impianti singoli, ma l'approccio al problema non risulta soddisfacente
poiché si può dimostrare in base alla stessa suddetta determinazione, che non
sussiste la effettiva sovrapponibilità delle due qualificazioni, per opere
generali OG11 e per opere specializzate OS3, OS5, OS28, OS30).
Nello stesso testo,
poche righe più sopra, infatti, si stabilisce che la qualificazione OG11 spetta
a chi dimostri di aver eseguito impianti riconducibili ad almeno tre tra le
quattro categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30. Quindi,
l'impresa in possesso della OG11 potrebbe avere realizzato, ad esempio, bagni
cucine e lavanderie (OS3), impianti pneumatici e antintrusione (OS5) e impianti
termici (OS28), ma non impianti elettrici e televisivi (OS30).
Proprio
dall'Autorità si apprende, quindi, che la OG11 non dà alcuna garanzia di
particolare capacità tecnica su tutta l'area afferente alle opere specializzate
che vi si intendono ricomprese. In tal modo l'avviso, lungi dal correggere una
apparente illogicità del diritto positivo, comporta una deroga arbitraria alla
prescrizione vigente in tema di qualificazione delle imprese che partecipano
alle gare per la esecuzione di quei determinati lavori pubblici.
Il motivo di
appello va dunque accolto.
E fondata appare
anche la doglianza riguardante la mancata osservanza del divieto di subappalto
da parte dell'offerta presentata dall'impresa appellata.
Per le opere
specializzate di valore superiore al 15% dell'importo totale dei lavori,
infatti, ed in tale ipotesi si versa nella specie sia per OS28 sia per OS30,
l'art. 13 comma 7, della legge n. 109/94, nel testo modificato dall'art. 7 comma 1, della legge 1 agosto
2002 n. 166, stabilisce il divieto di subappalto.
Si tratta di una
statuizione che rafforza il principio del necessario affidamento di determinate
lavorazioni solo ad imprese in possesso delle prescritte qualificazioni, che
nella specie risulta violato prevedendosi il subappalto proprio delle opere
OS28 e OS30.
In conclusione
l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della pronuncia di primo
grado.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello in epigrafe,
e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di
primo grado;
dispone la compensazione delle spese;