APPALTI PUBBLICI - RICORSI AMMINISTRATIVI – NUOVE DISPOSIZIONI

 

Si ritiene utile riportare il testo dell'art. 19 del D.L. n. 67 del 25/3/1997, nel testo risultante a seguito della sua conversione nella Legge n. 135, del 23/5/1997.

In esso vengono previste nuove disposizioni e nuovi termini che interessano i ricorsi ammministrativi attinenti opere pubbliche, che le imprese devono considerare nel valutare l'opportunità di proporre ricorsi attinenti i lavori pubblici.

 

Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67

(in Gazz. Uff., 26 marzo, n. 71)

 

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

(Testo risultante a seguito della conversione in Legge 23.05.1997 n. 135)

 

Articolo 19

Norme sul processo amministrativo

1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.  

2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.  

3. I termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria.  

4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni.  

5. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.  

6. La parte interessata ha facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.