APPALTI PUBBLICI -
RICORSI AMMINISTRATIVI – NUOVE DISPOSIZIONI
Si ritiene utile riportare il testo dell'art. 19 del D.L. n. 67
del 25/3/1997, nel testo risultante a seguito della sua conversione nella Legge
n. 135, del 23/5/1997.
In esso vengono previste nuove disposizioni e nuovi termini che
interessano i ricorsi ammministrativi attinenti opere pubbliche, che le imprese
devono considerare nel valutare l'opportunità di proporre ricorsi attinenti i
lavori pubblici.
Decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67
(in Gazz. Uff., 26 marzo, n. 71)
Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.
(Testo risultante a seguito della conversione in Legge
23.05.1997 n. 135)
Articolo 19
Norme sul processo amministrativo
1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al
Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad
essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di
opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione
ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di
cui al presente articolo.
2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi
sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel
merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si
applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della
sentenza appellata.
3. I termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo
della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con
deposito in cancelleria.
4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza
di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta
giorni.
5. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il
giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.
6. La parte interessata ha facoltà di proporre appello contro la
sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere
proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso
di appello immediato si applica l'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.