COLLEGATO ALLA
FINANZIARIA 2004 - LEGGE N. 326/2003
Sul
supplemento ordinaria n. 181 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre
2003 è stato pubblicato il testo della legge 24 novembre 2003, n. 326, di
conversione del decreto legge n. 269/2003, c.d "Collegato alla Finanziaria
2004". Il provvedimento è entrato in vigore il 26 novembre 2003.
Di seguito si
illustrano le principali novità di interesse per il settore introdotte dalla
citata legge di conversione.
La legge di
conversione ha previsto un incremento delle aliquote contributive dovute per
gli ex collaboratori coordinati e continuativi, ora lavoratori a progetto.
Più
precisamente, dal 1° gennaio 2004:
1) per i
lavoratori a progetto iscritti alla gestioni separata presso l'INPS e non
assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota
contributiva complessiva è così fissata:
-
per
i redditi fino a 36.959 euro, nella misura del 17,89% (17,39% contribuzione
pensionistica più lo 0,50% contribuzione per maternità, assegni nucleo
famigliare e malattia spedalizzata), rispetto all'attuale 14,00%;
-
per
i redditi eccedenti i 36.959 euro e sino al massimale (per l'anno 2003 pari ad
euro 80.391) che, per l'anno 2004, non è ancora stato fissato, trova
applicazione anche l'aliquota aggiuntiva 1% a carico del dipendente. Pertanto,
in queste ipotesi l'aliquota contributiva complessiva è fissata nella misura
del 18,89%;
2) per i
lavoratori a progetto titolari di pensione diretta l'aliquota complessiva
aumenta al 15,00%.
3) per i lavoratori a progetto iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie resta confermata l'aliquota
contributiva nell'attuale misura del 10,00%.
Dal 1° gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di
lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata presso l'INPS
qualora il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore ad euro
5.000 annui.
Le aliquote contributive cui sono assoggettati i redditi
dei lavoratori in parola sono quelle proprie della gestione separata sopra
richiamate. Inoltre, circa le modalità ed i termini per il versamento dei
contributi trovano applicazione le medesime regole poste per gli ex
collaboratori coordinati e continuativi, ora lavoratori a progetto.
La legge n.
326/03 prevede che, con decorrenza 1° gennaio 2004,
i
datori di lavoro soggetti all'obbligo di presentazione del Mod. DM 10 sono
tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza
dell'INPS.
Si fa riserva
di comunicare le modalità per l'adempimento in parola non appena saranno
fornite dall'Istituto.
Le aziende
fornitrici di energia elettrica, ovvero di servizi telefonici, nonché le
società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle
utenze contenute nei rispettivi archivi.
La norma è stata introdotta al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva.
Il
provvedimento in parola prevede l'istituzione dal 1° gennaio 2004 di una
apposita gestione previdenziale presso l'INPS finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria in favore degli "associati in
partecipazione".
L'obbligo
contributivo scatta per i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in
partecipazione, forniscono prestazioni lavorative in cambio di compensi
qualificati come reddito da lavoro autonomo e non sono iscritti agli Albi
professionali.
Il contributo alla gestione è pari al
contributo pensionistico corrisposto alla Gestione separata INPS dai lavoratori
parasubordinati non iscritti ad altre forme di previdenza ed è posto, per il
55%, a carico dell'associante, e, per il 45%, a carico dell'associato.
Per il versamento del contributo si
applicano le modalità ed i termini previsti per gli ex collaboratori coordinati
e continuativi, ora lavoratori a progetto.
La base
imponibile è costituita dal reddito delle attività determinato con gli stessi
criteri Irpef e risultante dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti
definitivi. Il versamento è effettuato sugli importi erogati all'associato
anche a titolo di acconto sul risultato di partecipazione salvo conguaglio in
sede di determinazione annuale dei redditi.
Gli associati tenuti a iscriversi alla
nuova gestione previdenziale dovranno comunicare al predetto Istituto entro il
31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se
posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il
numero di codice fiscale ed il proprio domicilio.
Restano esclusi
dalla tutela previdenziale gli associati il cui apporto non consista o non
consista solamente nella prestazione di lavoro. Per questi soggetti la legge
fiscale classifica gli utili derivanti dal contratto di associazione in
partecipazione tra i redditi di capitale.