COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2004 - LEGGE N. 326/2003

Sul supplemento ordinaria n. 181 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 è stato pubblicato il testo della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto legge n. 269/2003, c.d "Collegato alla Finanziaria 2004". Il provvedimento è entrato in vigore il 26 novembre 2003.

Di seguito si illustrano le principali novità di interesse per il settore introdotte dalla citata legge di conversione.

Lavoratori a progetto (ex collaboratori coordinati e continuativi): nuove aliquote contributive

La legge di conversione ha previsto un incremento delle aliquote contributive dovute per gli ex collaboratori coordinati e continuativi, ora lavoratori a progetto.

Più precisamente, dal 1° gennaio 2004:

1) per i lavoratori a progetto iscritti alla gestioni separata presso l'INPS e non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota contributiva complessiva è così fissata:

-         per i redditi fino a 36.959 euro, nella misura del 17,89% (17,39% contribuzione pensionistica più lo 0,50% contribuzione per maternità, assegni nucleo famigliare e malattia spedalizzata), rispetto all'attuale 14,00%;

-         per i redditi eccedenti i 36.959 euro e sino al massimale (per l'anno 2003 pari ad euro 80.391) che, per l'anno 2004, non è ancora stato fissato, trova applicazione anche l'aliquota aggiuntiva 1% a carico del dipendente. Pertanto, in queste ipotesi l'aliquota contributiva complessiva è fissata nella misura del 18,89%;

 

2) per i lavoratori a progetto titolari di pensione diretta l'aliquota complessiva aumenta al 15,00%.

3) per i lavoratori a progetto iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie resta confermata l'aliquota contributiva nell'attuale misura del 10,00%.

Lavoratori occasionali

Dal 1° gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata presso l'INPS qualora il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore ad euro 5.000 annui.

Le aliquote contributive cui sono assoggettati i redditi dei lavoratori in parola sono quelle proprie della gestione separata sopra richiamate. Inoltre, circa le modalità ed i termini per il versamento dei contributi trovano applicazione le medesime regole poste per gli ex collaboratori coordinati e continuativi, ora lavoratori a progetto.

Trasmissione DM10/2 in via telematica

La legge n. 326/03 prevede che, con decorrenza 1° gennaio 2004, i datori di lavoro soggetti all'obbligo di presentazione del Mod. DM 10 sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS.

Si fa riserva di comunicare le modalità per l'adempimento in parola non appena saranno fornite dall'Istituto.

Misure per contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva

Le aziende fornitrici di energia elettrica, ovvero di servizi telefonici, nonché le società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenute nei rispettivi archivi.

La norma è stata introdotta al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva.

Associati in partecipazione: istituzione di una nuova contribuzione pensionistica

Il provvedimento in parola prevede l'istituzione dal 1° gennaio 2004 di una apposita gestione previdenziale presso l'INPS finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria in favore degli "associati in partecipazione".

L'obbligo contributivo scatta per i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, forniscono prestazioni lavorative in cambio di compensi qualificati come reddito da lavoro autonomo e non sono iscritti agli Albi professionali.

Il contributo alla gestione è pari al contributo pensionistico corrisposto alla Gestione separata INPS dai lavoratori parasubordinati non iscritti ad altre forme di previdenza ed è posto, per il 55%, a carico dell'associante, e, per il 45%, a carico dell'associato.

Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per gli ex collaboratori coordinati e continuativi, ora lavoratori a progetto.

La base imponibile è costituita dal reddito delle attività determinato con gli stessi criteri Irpef e risultante dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Il versamento è effettuato sugli importi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato di partecipazione salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.

Gli associati tenuti a iscriversi alla nuova gestione previdenziale dovranno comunicare al predetto Istituto entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale ed il proprio domicilio.

Restano esclusi dalla tutela previdenziale gli associati il cui apporto non consista o non consista solamente nella prestazione di lavoro. Per questi soggetti la legge fiscale classifica gli utili derivanti dal contratto di associazione in partecipazione tra i redditi di capitale.