IRPEF - CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2003

 

 

Come è noto le operazioni di conguaglio di fine anno devono essere effettuate secondo quanto stabilito dall’art.23 del D.P.R. n. 600/73 come sostituito dall’art.7 lett.d) del D.Lgs n. 314/97. Viste anche le recenti modifiche della disciplina dell'Irpef, introdotte a partire dal 1° gennaio 2003 (cfr. suppl. n. 7 al Not. n. 12/2002, e Not. n. 2 e n. 4/2003) si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti inerenti le predette operazioni.

1) Il lavoratore dipendente potrà richiedere al sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e dovrà, ovviamente, essere supportata dalla consegna delle certificazioni rilasciate dagli altri soggetti eroganti. E’ il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Apes, Premio inizio attività in edilizia). La Cassa Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i dipendenti percettori di tali somme.

2) Il termine del 28 febbraio, entro il quale devono essere effettuate le operazioni di conguaglio, rileva esclusivamente per gli effetti finanziari del risultato finale delle predette operazioni, che andranno ad incidere sulle somme erogate nel mese in cui il conguaglio stesso è effettuato, fermo restando il riferimento alle somme e ai valori corrisposti fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero al 12 gennaio dell’anno successivo.

3) Per effetto delle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2003, le operazioni di conguaglio comporteranno la necessità di determinare l'esatto importo della deduzione ex art. 10-bis Tuir (la cosiddetta no-tax area) da riconoscere al lavoratore sulla base dei redditi effettivamente percepiti in corso d'anno e della eventuale detrazione ex art. 13 Tuir.

Nel rinviare alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 7 al Not. n. 12/2002, e Not. n. 2 e n. 4/2003) innanzitutto giova evidenziare che nessuna modifica è stata apportata all’articolo 48 TUIR, e, pertanto, le regole per la determinazione del reddito di lavoro dipendente e, per il rinvio operato dall’art. 48-bis Tuir, anche per quello assimilato derivante da collaborazione coordinata e continuativa, restano quelle già note.

In ordine alla deduzione introdotta dall'art. 10-bis Tuir è opportuno ricordare che il citato articolo prevede:

a) una deduzione base, uguale per tutti i contribuenti, pari a 3.000 euro annui. La deduzione in parola non deve essere ragguagliata al periodo di lavoro dell’anno;

b) una deduzione aggiuntiva, di ammontare diverso a seconda del tipo di reddito. In particolare, per quanto qui rileva, se alla formazione del reddito complessivo concorrono:

- redditi di lavoro dipendente o redditi da collaborazione coordinata e continuativa (reddito assimilato ex art. 47, comma 1, lett. c-bis), la deduzione in esame è pari a 4.500 euro annui, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno. Pertanto, per le tipologie reddituali in parola la no-tax area teorica è pari a 7.500 euro (3.000 + 4.500);

- redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparate, la deduzione aggiuntiva è pari a 4.000 euro, da rapportare al periodo di pensione nell’anno;

La norma espressamente prevede che le deduzioni aggiuntive suddette sono tra loro alternative.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più tipologie reddituali, il contribuente potrà fruire della deduzione a lui più favorevole.

In tal caso le deduzioni aggiuntive spettanti per i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati e i redditi da pensione vanno rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell’anno e quindi al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto intrattenuto. Al contrario la deduzione base, come detto, spetta per intero.

Nel caso di rapporto di lavoro instaurato con un lavoratore che gode di un trattamento pensionistico, e che quindi percepisce con riferimento a periodi contemporanei redditi di lavoro e di pensione, le due deduzioni aggiuntive non potranno in nessun caso essere cumulate e pertanto il dipendente potrà beneficiare solo di una di esse.

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato l'Agenzia delle Entrate con circolare n.2/2003 ha precisato che l'intera deduzione teorica spettante (formata, per i lavoratori dipendenti e assimilati, dalla somma di euro 3.000, deduzione base, più euro 4.500, deduzione aggiuntiva) va rapportata al periodo di durata del rapporto di lavoro. Ma, considerato che l’art. 10-bis Tuir, come detto, attribuisce il diritto alla deduzione base di 3.000 euro a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, sarà il dipendente che potrà fruire della parte di deduzione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi oppure vi provvederà il datore di lavoro in sede di conguaglio se il lavoratore presenterà apposita richiesta.

Ai fini delle operazioni di conguaglio il datore di lavoro dovrà:

- determinare l’ammontare delle somme e dei valori, fiscalmente imponibili secondo le disposizioni di cui all’art. 48 Tuir che lo stesso ha corrisposto nell'anno 2003, comprendendo, previa richiesta del dipendente, gli eventuali altri redditi come precisato al punto 1).

- dall'importo così determinato, il sostituto dovrà sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente dallo stesso che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ex art. 48, comma 2, lett. h) Tuir (ad esempio gli assegni periodici corrisposti al coniuge e direttamente trattenuti dal datore di lavoro);

- stabilire la deduzione ex art. 10-bis Tuir concretamente spettante applicando la formula, illustrata nelle richiamate note e sul Notiziario mensile;

- detrarre l’importo della deduzione ex art. 10-bis Tuir, come sopra calcolato, dall’ammontare delle somme e dei valori fiscalmente imponibili.

A questo punto il sostituto dovrà:

a) applicare la tassazione Irpef sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito;

b) applicare all’imposta così determinata le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir.

4) L’articolo 13 del Tuir, concerne le altre detrazioni dall’imposta lorda e prevede distinte misure di riduzioni dell’imposta lorda per tre tipologie di contribuenti:

- dipendenti e produttori di redditi assimilati;

- pensionati;

- esercenti arti e professioni o imprese in contabilità semplificata.

Gli importi delle detrazioni in parola sono quelli comunicati nella richiamata nota inviata (cfr. suppl. n. 7 al Not. n. 12/2002) e riportati ogni mese nella apposita tabella pubblicata sul Notiziario.

Le detrazioni di cui sopra si applicano ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che possiedono un reddito complessivo superiore a 27.000 euro e non superiore a 52.000 euro, e che dichiarino di avervi diritto. Rispetto alla precedente versione della norma, la nuova detrazione, pertanto, è rapportata non più alle fasce di reddito di lavoro dipendente, bensì a fasce di reddito complessivo e non è più da ragguagliare al periodo di lavoro nell’anno. Conseguentemente, compete al lavoratore (dipendente o collaboratore coordinato e continuativo), nelle diverse misure indicate nella tabelle pubblicate, alla condizione che il suo reddito complessivo:

a) sia oltre i 27.000 euro e fino a 52.000 euro;

b) sia composto anche da redditi di lavoro dipendente e/o assimilati (collaborazioni coordinate e continuative),

e a prescindere dal numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta considerato.

Per quanto attiene invece alle detrazioni spettanti per carichi di famiglia si rinvia alle tabelle pubblicate sul Notiziario mensile.

5) I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore ad euro 5.164,57. In caso di redditi di lavoro dipendente, la deduzione dal reddito dei contributi versati alle forme di previdenza complementare (PREVEDI per il settore edile) compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alla forma di previdenza complementare, entro i predetti limiti del 12% del reddito complessivo e di euro 5.164,57.

Il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio, dovrà:

a)      determinare l'ammontare complessivo dei contributi versati al fondo, e cioè sommare la quota di contributi a carico del lavoratore e la quota di contributi a carico del datore di lavoro;

b)   sommare al reddito corrisposto al lavoratore l'importo di cui al punto a);

c)   calcolare il 12% del reddito complessivo determinato come indicato al punto b);

d)      individuare il doppio della quota del TFR destinata alla forma di previdenza complementare;

e)      riconoscere quale importo deducibile dal reddito complessivo il minore tra l'importo di cui al punto a), il doppio del TFR, il 12% del reddito complessivo ed euro 5.164,57.

6) Le aliquote da applicare alle fasce di reddito nonché le detrazioni di imposta per lavoro dipendente per l’anno 2003 sono quelle comunicate nella richiamata nota inviata (cfr. suppl. n. 7 al Not. n. 12/2002) e riportate ogni mese nella apposita tabella pubblicata sul Notiziario.

7) Per l’anno 2003 sono confermate, secondo le risultanze contabili determinate dalla CAPE, le quote imponibili ai fini Irpef del contributo dovuto alla stessa (cfr. suppl. n. 4 al Not.11/2000) e cioè:

operai 0,35%

impiegati iscritti 0,30%

Di dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le operazioni di conguaglio fiscale 2003, anche per le retribuzioni che verranno erogate dal 1° gennaio 2004.

 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF

Come è noto, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se antecedente, il datore di lavoro deve calcolare e versare l’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal dipendente. Si ricorda che la regione Lombardia, con apposito provvedimento, ha incrementato le aliquote delle addizionali in parola con decorrenza 1° gennaio 2002, prevedendo aliquote differenziate a seconda delle fasce di reddito (cfr. suppl. n.2 al Not. n. 1/2002 e la tabella pubblicata ogni mese sul Notiziario).

Si ricorda che l’art. 2, comma 4, stabilisce l’irrilevanza, rispetto alle addizionali regionale e comunale all’Irpef, della deduzione di cui all’articolo 10-bis del Tuir, prevedendo che la base imponibile delle addizionali all’Irpef non è influenzata dalla spettanza della deduzione di cui al nuovo articolo 10-bis del Tuir (no tax-area).

L’irrilevanza della deduzione ex art. 10-bis Tuir agli effetti delle addizionali regionali e comunali porta come conseguenza lo sdoppiarsi delle basi imponibili. Infatti, per l'anno 2003 vi sono due basi imponibili: una, funzionale al calcolo dell’Irpef, è ridotta delle deduzione ex art. 10-bis Tuir ed, inoltre, degli oneri deducibili ex art. 10 Tuir; l’altra, funzionale al calcolo delle addizionali, non deve essere ridotta della deduzione ex art. 10-bis, ma soltanto degli oneri deducibili ex art. 10 Tuir.

Si rammenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le addizionali in parola sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del Tuir.

Pertanto, le addizionali non sono dovute qualora, per lo stesso anno l’imposta sul reddito delle persone fisiche, non risulti dovuta, anche per effetto della nuova deduzione ex art. 10 Tuir. Se invece la deduzione in parola determina solo l’emergere di un minor debito d’imposta, le addizionali sono dovute e la relativa base imponibile deve essere calcolata al lordo della predetta deduzione.

Circa le modalità cui i sostituti si devono attenere al fine di effettuare la trattenuta ed il versamento delle ritenute in oggetto dovute sui redditi da lavoro dipendente si rinvia alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n.3 al Not.12/99 e Not. 2/2000).

 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

La ritenuta relativa all’addizionale comunale deve essere effettuata dal sostituto di imposta relativamente ai dipendenti che hanno domicilio fiscale nei Comuni che hanno deliberato in materia. Sul sito internet del Ministero delle Finanze, www.finanze.it, è pubblicato l'elenco dei comuni che hanno adottato tale addizionale.

In proposito si ricorda che l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) ha disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all’Irpef deliberati successivamente al 29 settembre 2002 che non siano di conferma delle aliquote in vigore per l’anno 2002, e ciò in attesa della definizione di un avviso comune tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale (cfr. Not. n. 3/2003).

Per quanto attiene la determinazione della base imponibile, le modalità per le relative trattenute e versamenti vale quanto sopra specificato per l'addizionale regionale.