Come è noto le operazioni di conguaglio di fine anno
devono essere effettuate secondo quanto stabilito dall’art.23 del D.P.R. n.
600/73 come sostituito dall’art.7 lett.d) del D.Lgs n. 314/97. Viste anche le
recenti modifiche della disciplina dell'Irpef, introdotte a partire dal 1°
gennaio 2003 (cfr. suppl. n. 7 al Not. n. 12/2002, e Not. n. 2 e n. 4/2003) si
ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti inerenti le
predette operazioni.
1) Il lavoratore dipendente potrà richiedere al
sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente
o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere avanzata
dal dipendente entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento
e dovrà, ovviamente, essere supportata dalla consegna delle certificazioni
rilasciate dagli altri soggetti eroganti. E’ il caso che può verificarsi ove il
lavoratore chieda che nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga
conto delle somme erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Apes, Premio inizio
attività in edilizia). La Cassa Edile sta inviando le relative certificazioni a
tutti i dipendenti percettori di tali somme.
2) Il termine del 28 febbraio, entro il quale devono
essere effettuate le operazioni di conguaglio, rileva esclusivamente per gli
effetti finanziari del risultato finale delle predette operazioni, che andranno
ad incidere sulle somme erogate nel mese in cui il conguaglio stesso è
effettuato, fermo restando il riferimento alle somme e ai valori corrisposti
fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero al 12 gennaio dell’anno
successivo.
3) Per effetto delle novità introdotte dalla Legge
Finanziaria 2003, le operazioni di conguaglio comporteranno la necessità di
determinare l'esatto importo della deduzione ex art. 10-bis Tuir (la cosiddetta
no-tax area) da riconoscere al lavoratore sulla base dei redditi effettivamente
percepiti in corso d'anno e della eventuale detrazione ex art. 13 Tuir.
Nel rinviare alle precedenti
comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 7 al Not. n. 12/2002, e Not. n. 2 e n.
4/2003) innanzitutto giova evidenziare che nessuna modifica è stata
apportata all’articolo 48 TUIR, e, pertanto, le regole per la determinazione
del reddito di lavoro dipendente e, per il rinvio operato dall’art. 48-bis Tuir, anche per quello assimilato
derivante da collaborazione coordinata e continuativa, restano quelle già note.
In ordine alla deduzione introdotta
dall'art. 10-bis Tuir è opportuno ricordare che il citato articolo prevede:
a)
una deduzione base, uguale per tutti i contribuenti, pari a 3.000 euro
annui. La deduzione in parola non deve essere ragguagliata al periodo di lavoro
dell’anno;
b)
una deduzione aggiuntiva, di ammontare diverso a seconda del tipo di
reddito. In particolare, per quanto qui rileva, se alla formazione del reddito
complessivo concorrono:
-
redditi di lavoro dipendente o redditi da collaborazione coordinata e
continuativa (reddito assimilato ex art. 47, comma 1, lett. c-bis), la deduzione in esame è pari a
4.500 euro annui, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno. Pertanto, per
le tipologie reddituali in parola la no-tax
area teorica è pari a 7.500 euro (3.000 + 4.500);
-
redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse
equiparate, la deduzione aggiuntiva è pari a 4.000 euro, da rapportare al
periodo di pensione nell’anno;
La
norma espressamente prevede che le deduzioni aggiuntive suddette sono tra loro
alternative.
Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più tipologie
reddituali, il contribuente potrà fruire della deduzione a lui più favorevole.
In
tal caso le deduzioni aggiuntive spettanti per i redditi di lavoro
dipendente, i redditi assimilati e i redditi da pensione vanno rapportate al
periodo di lavoro o di pensione nell’anno e quindi al numero dei giorni
compresi nel periodo di durata del rapporto intrattenuto. Al contrario la deduzione
base, come detto, spetta per intero.
Nel
caso di rapporto di lavoro instaurato con un lavoratore che gode di un
trattamento pensionistico, e che quindi percepisce con riferimento a periodi
contemporanei redditi di lavoro e di pensione, le due deduzioni aggiuntive non
potranno in nessun caso essere cumulate e pertanto il dipendente potrà
beneficiare solo di una di esse.
In
caso di rapporto di lavoro a tempo determinato l'Agenzia delle Entrate con
circolare n.2/2003 ha precisato che l'intera deduzione teorica spettante
(formata, per i lavoratori dipendenti e assimilati, dalla somma di euro 3.000,
deduzione base, più euro 4.500, deduzione aggiuntiva) va rapportata al periodo
di durata del rapporto di lavoro. Ma, considerato che l’art. 10-bis Tuir, come
detto, attribuisce il diritto alla deduzione base di 3.000 euro a prescindere
dalla durata del rapporto di lavoro, sarà il dipendente che potrà fruire della
parte di deduzione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi oppure vi
provvederà il datore di lavoro in sede di conguaglio se il lavoratore
presenterà apposita richiesta.
Ai
fini delle operazioni di conguaglio il datore di lavoro dovrà:
-
determinare l’ammontare delle somme e dei valori, fiscalmente imponibili
secondo le disposizioni di cui all’art. 48 Tuir che lo stesso ha corrisposto
nell'anno 2003, comprendendo, previa richiesta del dipendente, gli eventuali
altri redditi come precisato al punto 1).
-
dall'importo così determinato, il sostituto dovrà sottrarre l’ammontare degli
oneri deducibili trattenuti direttamente dallo stesso che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente ex art. 48, comma 2, lett. h) Tuir (ad
esempio gli assegni periodici corrisposti al coniuge e direttamente trattenuti
dal datore di lavoro);
-
stabilire la deduzione ex art. 10-bis Tuir concretamente spettante applicando
la formula, illustrata nelle richiamate note e sul Notiziario mensile;
-
detrarre l’importo della deduzione ex art. 10-bis Tuir, come sopra calcolato,
dall’ammontare delle somme e dei valori fiscalmente imponibili.
A
questo punto il sostituto dovrà:
a)
applicare la tassazione Irpef sulla base delle aliquote progressive per
scaglioni di reddito;
b)
applicare all’imposta così determinata le detrazioni di cui agli articoli 12 e
13 del Tuir.
4)
L’articolo 13 del Tuir, concerne le altre detrazioni dall’imposta lorda e
prevede distinte misure di riduzioni dell’imposta lorda per tre tipologie di
contribuenti:
-
dipendenti e produttori di redditi assimilati;
-
pensionati;
-
esercenti arti e professioni o imprese in contabilità semplificata.
Gli
importi delle detrazioni in parola sono quelli comunicati nella richiamata nota inviata (cfr. suppl. n. 7
al Not. n. 12/2002) e riportati ogni mese nella apposita tabella pubblicata sul
Notiziario.
Le
detrazioni di cui sopra si applicano ai lavoratori dipendenti e ai
collaboratori coordinati e continuativi che possiedono un reddito complessivo
superiore a 27.000 euro e non superiore a 52.000 euro, e che dichiarino di
avervi diritto. Rispetto alla precedente versione della norma, la nuova
detrazione, pertanto, è rapportata non più alle fasce di reddito di lavoro
dipendente, bensì a fasce di reddito complessivo e non è più da ragguagliare al
periodo di lavoro nell’anno. Conseguentemente, compete al lavoratore (dipendente
o collaboratore coordinato e continuativo), nelle diverse misure indicate nella
tabelle pubblicate, alla condizione che il suo reddito complessivo:
a)
sia oltre i 27.000 euro e fino a 52.000 euro;
b)
sia composto anche da redditi di lavoro dipendente e/o assimilati
(collaborazioni coordinate e continuative),
e
a prescindere dal numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso
del periodo d’imposta considerato.
Per
quanto attiene invece alle detrazioni spettanti per carichi di famiglia si rinvia
alle tabelle pubblicate sul Notiziario mensile.
5) I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore ad euro 5.164,57. In caso di redditi di lavoro dipendente, la deduzione dal reddito dei contributi versati alle forme di previdenza complementare (PREVEDI per il settore edile) compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alla forma di previdenza complementare, entro i predetti limiti del 12% del reddito complessivo e di euro 5.164,57.
Il
sostituto d'imposta, in sede di conguaglio, dovrà:
a) determinare
l'ammontare complessivo dei contributi versati al fondo, e cioè sommare la quota
di contributi a carico del lavoratore e la quota di contributi a carico del
datore di lavoro;
b) sommare al
reddito corrisposto al lavoratore l'importo di cui al punto a);
c) calcolare il 12%
del reddito complessivo determinato come indicato al punto b);
d) individuare il
doppio della quota del TFR destinata alla forma di previdenza complementare;
e) riconoscere
quale importo deducibile dal reddito complessivo il minore tra l'importo di cui
al punto a), il doppio del TFR, il 12% del reddito complessivo ed euro
5.164,57.
6) Le aliquote da applicare alle fasce di reddito
nonché le detrazioni di imposta per lavoro dipendente per l’anno 2003 sono
quelle comunicate nella richiamata nota inviata (cfr. suppl. n. 7 al Not. n.
12/2002) e riportate ogni mese nella apposita tabella pubblicata sul
Notiziario.
7) Per l’anno 2003 sono confermate, secondo le
risultanze contabili determinate dalla CAPE, le quote imponibili ai fini Irpef
del contributo dovuto alla stessa (cfr. suppl. n. 4 al Not.11/2000) e cioè:
operai 0,35%
impiegati iscritti 0,30%
Di dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le
operazioni di conguaglio fiscale 2003, anche per le retribuzioni che verranno
erogate dal 1° gennaio 2004.
Come è noto, in occasione delle operazioni di
conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se antecedente, il datore di lavoro
deve calcolare e versare l’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal
dipendente. Si ricorda che la regione Lombardia, con apposito provvedimento, ha
incrementato le aliquote delle addizionali in parola con decorrenza 1°
gennaio 2002, prevedendo aliquote differenziate a seconda delle fasce di
reddito (cfr. suppl. n.2 al Not. n. 1/2002 e la tabella pubblicata ogni mese
sul Notiziario).
Si ricorda che
l’art. 2, comma 4, stabilisce l’irrilevanza, rispetto alle addizionali
regionale e comunale all’Irpef, della deduzione di cui all’articolo 10-bis del
Tuir, prevedendo che la base imponibile delle addizionali all’Irpef non è
influenzata dalla spettanza della deduzione di cui al nuovo articolo 10-bis del
Tuir (no tax-area).
L’irrilevanza
della deduzione ex art. 10-bis Tuir agli effetti delle addizionali regionali e
comunali porta come conseguenza lo sdoppiarsi delle basi imponibili. Infatti,
per l'anno 2003 vi sono due basi imponibili: una, funzionale al calcolo
dell’Irpef, è ridotta delle deduzione ex art. 10-bis Tuir ed, inoltre, degli oneri deducibili ex art. 10 Tuir;
l’altra, funzionale al calcolo delle addizionali, non deve essere ridotta della
deduzione ex art. 10-bis, ma
soltanto degli oneri deducibili ex art. 10 Tuir.
Si rammenta
che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le addizionali in parola
sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle
persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti
di cui agli articoli 14 e 15 del Tuir.
Pertanto, le
addizionali non sono dovute qualora, per lo stesso anno l’imposta sul reddito
delle persone fisiche, non risulti dovuta, anche per effetto della nuova
deduzione ex art. 10 Tuir. Se invece la deduzione in parola determina solo
l’emergere di un minor debito d’imposta, le addizionali sono dovute e la
relativa base imponibile deve essere calcolata al lordo della predetta
deduzione.
Circa le modalità cui i sostituti si devono attenere
al fine di effettuare la trattenuta ed il versamento delle ritenute in oggetto
dovute sui redditi da lavoro dipendente si rinvia alle precedenti comunicazioni
in materia (cfr. suppl. n.3 al Not.12/99 e Not. 2/2000).
La ritenuta relativa all’addizionale comunale deve
essere effettuata dal sostituto di imposta relativamente ai dipendenti che
hanno domicilio fiscale nei Comuni che hanno deliberato in materia. Sul sito
internet del Ministero delle Finanze, www.finanze.it,
è pubblicato l'elenco dei comuni che hanno adottato tale addizionale.
In proposito si ricorda che l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) ha disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all’Irpef deliberati successivamente al 29 settembre 2002 che non siano di conferma delle aliquote in vigore per l’anno 2002, e ciò in attesa della definizione di un avviso comune tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale (cfr. Not. n. 3/2003).
Per quanto attiene la determinazione della base
imponibile, le modalità per le relative trattenute e versamenti vale
quanto sopra specificato per l'addizionale regionale.