INAIL - COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2003
L’Inail, entro il 31 dicembre 2003, invierà alle imprese il modulo recante la comunicazione del tasso di premio applicato per l’anno 2004. L’aliquota del tasso di premio è determinata dall’Istituto, in aumento od in diminuzione rispetto al “tasso medio di tariffa” previsto per la classifica assegnata alla posizione assicurativa dell’azienda, in relazione al rapporto tra premi assicurativi pagati dall’impresa ed oneri economici sostenuti dall’Inail per gli infortuni e le malattie professionali verificatisi nel triennio 2000/2002. Il provvedimento dell’Istituto deve essere motivato con l'indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero degli operai-anno e del tasso specifico aziendale di ciascun anno o del minore periodo interessato.
Ove ne ricorrano i presupposti, il datore di lavoro
può impugnare il provvedimento dell’Inail e proporre ricorso. Il ricorso,
redatto in singola copia su carta intesta dell’impresa e adeguatamente motivato
e circostanziato, deve essere inoltrato alla locale sede Inail, mediante
presentazione diretta o spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato, cioè dalla
comunicazione con la quale l’Ente indica il tasso da applicare per l’anno 2004.
Il ricorso deve essere deciso, dandone comunicazione all’impresa, entro 120
giorni dalla data di presentazione. In caso di mancata risposta il ricorso si
intende respinto. Non essendo ammessa ulteriore impugnazione in via
gerarchico-amministrativa, contro il provvedimento di reiezione e/o contro
il silenzio-diniego è possibile esclusivamente adire al giudice ordinario.
Il datore di lavoro che promuove il ricorso deve effettuare il pagamento dei
premi in base al tasso in vigore alla data del provvedimento impugnato, salvo
conguaglio per l’eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti
dovuta. Tale differenza, ove dovuta, è maggiorata, in ragione d’anno, del tasso
di interesse di dilazione e di differimento.
In
ordine all’applicazione degli interessi in parola, l’Inail con circolare 28
ottobre 2002, n. 61, ha fornito le relative istruzioni. Nel caso in cui il
ricorso venga deciso dall’Inail (in senso sfavorevole per l’impresa), entro
i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R. n. 314 citato, e cioè entro
centoventi giorni dalla data di presentazione, la maggiorazione, a titolo di
interessi, sulla differenza di premio dovuto, deve essere calcolata in base al
tasso di interesse in vigore alla data di scadenza del titolo originario
contestato. Invece, nel caso di ricorso deciso (in senso sfavorevole per
l’impresa), oltre i termini di legge, trova applicazione il tasso, o, in
caso di variazione, le diverse misure del tasso di dilazione e differimento, in
vigore nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del titolo
originario contestato e la data di scadenza del pagamento della
differenza di premio dovuta fissata dall’Ente in seguito alla reiezione del
ricorso.