ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - DECONTRIBUZIONE - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO - ANNO 2003
Come
è noto (cfr. precedenti note informative in materia) le imprese devono
procedere al conguaglio di fine anno per la determinazione della quota di
decontribuzione dell’Elemento Economico Territoriale corrisposto nell’anno
secondo la previsione del contratto collettivo provinciale 2.12.2002.
Le
citate operazioni devono essere eseguite applicando, su base annua, la nota
formula: X= (R+E) : 34
Si ricorda, peraltro, che:
-
il regime della
decontribuzione opera entro il tetto del 3% della retribuzione imponibile
corrisposta nell’anno solare 2003 (a tale fine viene indicato il valore 34
nella formula);
-
la retribuzione
imponibile (indicata con R nella
formula) è quella costituita da tutte le voci retributive corrisposte
nell’anno, dalla maggiorazione CAPE (18,50%), dalla quota imponibile del 15%
dei contributi alla CAPE medesima (1,4010%) e dal 4,95% relativo al pagamento
dei riposi annui. In sede di conguaglio concorrono alla determinazione della
retribuzione imponibile dell’anno 2003 anche le voci non fisse che non
fossero state prese in considerazione per il calcolo mensile;
-
il valore di E da riportare nella formula è pari
all’importo dell’E.E.T. corrisposto nel 2003 escludendo peraltro la relativa
maggiorazione CAPE ed il 4,95% relativo al pagamento dei riposi in quanto
ricompresi totalmente nella R;
-
il risultato della
formula, cioè la lettera X, costituisce
l’importo massimo annuo decontribuibile dell’E.E.T..
Ricavato il tetto massimo decontribuibile è quindi
necessario procedere al confronto tra il tetto stesso e quanto è stato
corrisposto nell’anno 2003 a titolo di E.E.T. onde ottenere l’importo decontribuibile
annuo del medesimo titolo. Il valore dell’E.E.T., da confrontare con il citato
tetto, deve a questo fine essere maggiorato della relativa percentuale CAPE
(18,50%) nonché del 4,95% relativo al pagamento dei riposi annui. Ottenuto
l’importo decontribuibile annuo, è necessario verificare se la decontribuzione
attuata in corso d’anno sia inferiore o superiore a quella spettante. A seguito
di tale verifica si deve procedere alle relative operazioni di conguaglio
contributivo mediante i seguenti adempimenti da attuare con la denuncia mensile
DM 10/2:
1)
importo annuo da
decontribuire superiore alla somma degli importi decontribuiti mensilmente: in questo caso le aziende decontribuiranno
l’ulteriore quota portandola in detrazione dalla retribuzione imponibile del
mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio e assoggetteranno al contributo
del 10% di solidarietà la quota stessa, indicando il relativo importo in uno
dei righi in bianco del quadro “B” del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione
“CONG. CONTRIB. SOLID. 10%” e dal codice “M931”. Nessun dato dovrà essere
indicato nelle caselle “numero dipendenti”, “giornate” e “retribuzioni”.
Dovrà essere rimborsata al lavoratore la quota del
contributo a suo carico trattenuta in misura superiore nel corso dell’anno.
Inoltre,
dovranno essere restituite all’Inps le differenze relative alle prestazioni di
malattia e maternità indennizzate dall’Istituto in misura superiore utilizzando
nel quadro B/C del DM10/2, rispettivamente, i codici “E775” (preceduto dalla
dizione “Rest. ind. mal.”)
e “E776” (preceduto dalla dizione “Rest. ind. mat.”): l’E.E.T. decontribuito,
si rammenta, è escluso non solo dalla retribuzione pensionabile, ma anche dalla
base di calcolo delle altre prestazioni previdenziali ed assistenziali.
2)
importo annuo da
decontribuire inferiore alla somma degli importi decontribuiti mensilmente: in questo caso le aziende sommeranno alla
retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio la
quota dell’E.E.T. che non è stata assoggettata a contribuzione ordinaria e
provvederanno a recuperare il contributo di solidarietà già versato sulla quota
stessa, riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro
“D” del modello di denuncia, preceduto dalla dizione “REC. CONTRIB. SOLID. 10%”
e dal codice “L931”.
In questo caso dovrà essere trattenuta al lavoratore
la quota contributiva a suo carico non trattenuta in corso d’anno.
Le citate operazioni di conguaglio possono essere
effettuate, oltre che con la denuncia del mese di dicembre 2003, anche con
quella del mese di gennaio 2004 (scadenza 16 febbraio 2004). In tale seconda
ipotesi le imprese, oltre alle diciture e codici di cui al punto 1) o 2),
dovranno indicare sul modello di denuncia quanto di seguito specificato:
a)
se nel corso del 2003
si è decontribuita una quota di E.E.T. inferiore a quella spettante,
l’importo che ha determinato la riduzione dell’imponibile contributivo del mese
di gennaio 2004 dovrà essere indicato nel quadro “B” con il codice “DOOO”;
b)
se nel corso del 2003
si è decontribuita una quota di E.E.T. superiore a quella spettante,
l’importo che ha determinato l’aumento dell’imponibile contributivo del mese di
gennaio 2004 dovrà essere indicato nel quadro “B” con il codice “AOOO”.