CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE -
ANNO 2004
(DM 17/12/2003)
Si pubblica il DM 17/12/2003 con il quale sono state disposte
le limitazioni alla circolazione stradale per l’anno 2004.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
VISTO
l'art.6 comma 1 del Nuovo Codice della Strada, approvato con
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
VISTE
le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni;
CONSIDERATO
che, al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore
intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai
centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di
cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
CONSIDERATO
che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare
la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti
eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi
dell'art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo Codice della strada;
DECRETA
Art. 1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri
abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e
negli altri particolari giorni dell'anno 2004 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;
f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 10 aprile;
g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 12 aprile;
h) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
i) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
j) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 26 giugno;
k) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 luglio;
i) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 10 luglio;
m)dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 17 luglio;
n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 24 luglio;
o) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;
p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 31 luglio;
q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 7 agosto;
r) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 13 agosto;
s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 14 agosto;
t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 21 agosto;
u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 28 agosto;
v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 settembre;
w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 ottobre;
x) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell' 8 dicembre;
z) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre.
aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di
massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore
medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al
carico, coincide con la tara dello stesso.
Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna,
muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di
inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli
provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo
di riposo giornaliero -come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85
- cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire, con
decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del
divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di
termine del divieto è anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli
diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q.
Europa, Torino, Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo) e
ai terminals modali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e
che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero. La stessa
anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di
carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli
stessi interporti e terminals intermodali, all'estero, nonché ai complessi
veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali
per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea
documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea
documentazione attestante l''origine del viaggio, l'orario di inizio del
divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del
trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia,
provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria, purché
muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti
dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del
territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo
di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di all'art. 1 non trova
applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, è accordata ai veicoli
che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti
Calabria.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto
delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento
dell'autostrada Salemo-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le
operazioni di traghettamento da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o
diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine
e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di
ore 2 e l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.
7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano,
o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti
all'interno del territorio nazionale.
Art. 3
1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i
veicoli e per ì complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano
scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti
(Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle
forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di
strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la
dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto
delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento
rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste
Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema ''PT'' o con l'emblema
"Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di
apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai
sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi
o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a
gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od
effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo
degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri
servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di
idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m1) giornali, quotidiani e periodici;
m2) prodotti per uso medico;
m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari, purchè, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano
diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di
cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m
di altezza, con impressa in nero la lettera 'V' minuscola di altezza pari a
0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite
al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale
di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua
per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in
regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e
ortaggi freschi carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati
alla macellazione, o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati
dalla macellazione degli stessi, latticini freschi, derivati del latte freschi
e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa
in nero la lettera 'd' minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 4
1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti
di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da
quelli di cui all'art. 3, lettera r) che, per la loro intrinseca natura o per i
fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che
pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a
quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli
adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine
agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese
nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461; c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di
assoluta necessità ed urgenza.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati
alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di
altezza, con impressa in nero la lettera 'à minuscola di altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 5
1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art.
4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter
circolare, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale,
accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto
a), del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie,
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione;
possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa
necessità;
c) la località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe
solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è
consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle permanga il
divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è
consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido
solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo
devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già
specificate all'art.4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b),
del comma 1, dell Art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga
devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede
di poter circolare, alla Prefettura della Provincia interessata la quale
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata
della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso
all'intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono
complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature
di tipo portato o semiportato autorizzati a circolare; c)l'area territoriale
ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali
permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1,
dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare,
da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza
della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della
Prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il
termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di
un visto di convalida, a seguito di n'chiesta inoltrata da parte del soggetto
interessato.
Art. 6
1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art.
4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura della provincia di
partenza, la quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in
relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare
il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più
targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto
in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido
solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e le modalità già
specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto
c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati
ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in
cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più
viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le
Prefetture, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica
autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale
possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la
circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso
consentito, le eventuali prescrizioni.
Art. 7
1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui
all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura nel cui territorio di
competenza ha sede la Ditta che esegue il trasporto o che è comunque
interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura nel cui
territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di
deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di
autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura della
provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche
dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a
ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle
autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre
che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche
della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della
situazione dei servizi presso le località di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in
Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art. 4, comma i, lettere a) e e), anche delle
difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in
particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio
ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli
provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti,
siti in prossimità della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui all'art 1 non si applica per i
veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti
(Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle
forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di
strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la
dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che per conto delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti"
purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione
comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste
Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema ''PT'' o con l'emblema
Toste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni,
anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi
o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h)macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104,
comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di
interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe
1 della classifica di all'articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e vietato comunque,
indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei
giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 20 settembre
compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 a domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni
prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per
l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso
avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei
periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze
della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì
essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed
urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali
siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da
rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal
soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni
limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano
costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli.
Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le
modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto
delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene
prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona
interessata dalla deroga.
Art 10
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono
estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale
circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la
fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata
lavorativa.
Art. 11
1.Le Prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1 ,
del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente
decreto e provvederanno a dame conoscenza alle Amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2003