PROROGATA AL 30/4/2004 LA VALIDITA’ DEGLI ATTESTATI SOA IN SCADENZA

 

Le prime attestazioni di qualificazione rilasciate da SOA ad imprese bresciane risalgono al gennaio 2001 e pertanto, stante la validità triennale fissata per legge, si tratta di attestazioni in scadenza. Il decreto legge n. 355 del 24/12/2003, all’articolo 4 ha disposto che le attestazioni SOA in scadenza entro la fine del prossimo aprile sono prorogate fino al 30 aprile 2004.

Trattandosi di una disposizione di un decreto legge, la sua validità è legata alla conversione in legge del decreto entro l’usuale termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Governo ha ritenuto necessario approvare la citata disposizione in relazione a quanto disposto dall’articolo 6 della legge 1 agosto 2002, n. 166, con cui è stato stabilito di prorogare la durata dell’efficacia dell’attestato di qualificazione da tre a cinque anni, con una verifica intermedia, entro il terzo anno, sul mantenimento dei requisiti di ordine generale e sul mantenimento dei requisiti di capacità “strutturale”.

Tali requisiti sono stati fissati in dettaglio nelle modifiche al regolamento sulla qualificazione (D.P.R. n. 34/2000) che il Governo pensa di approvare entro fine febbraio 2004.

Quando tale disposizione verrà approvata gli uffici del Collegio contatteranno singolarmente ogni impresa interessata, fornendo le necessarie informazioni circa la documentazione da produrre alla SOA per conseguire la proroga per ulteriori due anni della validità dell’attestato in scadenza.

Con le stesso decreto sono stati prorogati altri termini tra cui quello di entrata in vigore delle disposizioni relative agli impianti, sinora disciplinati dalla legge 46/90, contenute nel capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005

 

DECRETO LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003)

 

Artt. 1 - 3. (omissis)

 

Art. 4. Validità attestazioni SOA

1. E’ prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell’articolo 15 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.

 

Art. 5. Codice della strada  

1. All’articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004». 

2. Al comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: «1° luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005». 

 

Artt. 6 - 8. (omissis) 

 

Art. 9. Rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale 

1. Il termine di cui all’articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.

Artt. 10 - 13. (omissis)

 

Art. 14. Norme per la sicurezza degli impianti

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

 

Artt. 15 - 24. (omissis)