NUOVO VALORE DEL DSP E DEL LIMITE DELLA SOGLIA COMUNITARIA PER GLI APPALTI

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato sulla G.U. 300, del 29 dicembre 2003, un comunicato ove vengono riportati i nuovi valori dei “Diritti Speciali di Prelievo”,  in sigla DSP, da utilizzare  nel biennio 2204-2005 per l’individuazione delle diverse soglie cui fanno riferimento le normative sugli appalti pubblici di interesse comunitario.

Rispetto agli importi precedenti, mentre non variano le soglie di riferimento in euro dei limiti di sogli adegli appalti, sono diminuiti i valori dei DSP.

Nel biennio 2002-2003 1 DSP era pari a euro 1,248406. A seguito dei valori stabiliti dal comunicato citato, nel biennio 2004-2005 1 DSP è pari a euro 1,184725, con una diminuzione che risulta pari al 5,38%.

 

Comunicato Ministero economia e finanze 3 gennaio 2002
Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonché di quelli derivanti dall’accordo CE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell’applicazione della normativa europea.

(G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003)

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dell’art. 1, commi 6 e 7, dei decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 e dell’art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, come sostituito dall’art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, si comunica che, in relazione al telex in data 12 dicembre 2003, n. 14094 della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie - Ufficio coordinamento mercato interno, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori - di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e del relativo regolamento, approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - forniture di beni e servizi, ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonché di quelli derivanti da accordo CE-WTO-GPA, sono così determinati:

 

soglie comunitarie:

1) euro 5.000.000;

 2) euro 200.000;

 3) euro 750.000;

4) euro 400.000;

 5) euro 600.000;

 

soglie WTO-GPA:

1) DSP 130.000 = euro 154.014; (1)

2) DSP 200.000 = euro 236.945; (2)

3) DSP 400.000 = euro 473.890;

4) DSP 5.000.000 = euro 5.923.624. (3)

(1) soglia per servizi e forniture dei ministeri e delle amministrazioni centrali.

2) soglia per servizi e forniture delle altre amministrazioni aggiudicatrici.

3) soglia per appalti di lavori.

(N.d.R.: entrata in vigore dal 1 gennaio 2004)

 

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SOGLIE DI APPLICAZIONE ESPRESSE IN EURO ED IN D.S.P.

 

SETTORI TRADIZIONALI

 

A) APPALTI PUBBLICI DI LAVORI DIRETTIVA N. 93/37/CE (art. 3 e 6)

Le soglie di applicazione della normativa comunitaria sono fissate in:

- 5.000.000 D.S.P. (Diritti Speciali di Prelievo) - equivalenti a 6.242.028 Euro - per gli appalti affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici (Stato; regioni; enti locali; enti pubblici; associazioni tra detti soggetti);

- 5.000.000 Euro per le concessioni (per le quali, tuttavia, la direttiva trova limitata applicazione) e per gli appalti di lavori affidati da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici ma finanziati da queste ultime in misura superiore al 50%.

 

B) APPALTI DI SERVIZI DIRETTIVA N. 92/50 (art. 7 par. 1 e 2, art. 15)

La soglia di applicazione della direttiva n. 92/50 è fissata in:

- 200.000 Euro, per gli appalti di servizi non ricompresi nell’Accordo G.P.A. (vale a dire: alcuni di quelli previsti all’allegato I A della direttiva e segnatamente, ricerca-sviluppo, e alcuni servizi di telecomunicazione; inoltre, tutti i servizi di cui all’allegato I B alla direttiva, per i quali la stessa trova applicazione limitatamente alle disposizioni in materia di specifiche tecniche e di obblighi di informazioni alla CEE) e per gli appalti di servizi finanziati in misura superiore al 50%, di cui all’art. 3, par 3 della direttiva;

- 130.000 D.S.P. - equivalenti a 162.293 Euro - per per gli appalti di servizi ricompresi nell’Accordo G.P.A. (ovvero quelli dell’allegato I A della direttiva diversi da quelli sopra menzionati) aggiudicati dalle amministrazioni centrali dello Stato (ministeri indicati nell’all. 1 direttiva n. 93/36/CEE);

- 200.000 D.S.P. - equivalenti a 249.681 Euro - per gli appalti di servizi ricompresi nell’Accordo G.P.A. (ovvero quelli dell’allegato I A della direttiva diversi da quelli sopra menzionati) aggiudicati da soggetti pubblici diversi da quelli di cui al punto precedente;

- 750.000 Euro per l’obbligo di preventiva pubblicità, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, del volume globale degli appalti dei servizi rientranti nell’allegato I A della direttiva stessa che esse intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi.

 

C) APPALTI DI FORNITURE DIRETTIVA N. 93/36/CE (art. 5 par. 1, art. 9)

Per gli appalti di forniture, le soglie sono fissate in:

- 130.000 D.S.P. - equivalenti a 162.293 Euro - per le amministrazioni centrali dello Stato; nel settore della difesa, tuttavia, tale soglia si applica esclusivamente agli appalti riguardanti i prodotti indicati nell’allegato II della direttiva;

- 200.000 D.S.P. - equivalenti a 249.681 Euro - per tutti gli altri soggetti aggiudicatori ed agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni centrali dello Stato; nel settore della difesa con riferimento ai prodotti non elencati nell’allegato II della direttiva;

- 750.000 Euro per l’obbligo di preventiva pubblicità, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, del volume globale degli appalti di forniture che esse intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi.

 

SETTORI SPECIALI

 

APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGIUDICATI DAI SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DELL’ACQUA, DELL’ENERGIA, DEI SERVIZI DI TRASPORTO (E DELLE TELECOMUNICAZIONI) DI CUI ALLA DIRETTIVA N. 93/38/CE (art. 14)

Anzitutto, occorre premettere che non vi é -relativamente all’ambito di applicazione– perfetta coincidenza tra l’accordo G.P.A. e la Direttiva n. 93/38/CEE.

Sotto il profilo soggettivo, infatti, l’accordo si applica ad amministrazioni e ad imprese pubbliche; mentre ne sono estranei i soggetti privati operanti in virtù di diritti speciali ed esclusivi.

Dal punto di vista oggettivo, invece, limitandoci ai soli profili di interesse per le imprese di costruzione, non rientrano nell’accordo G.P.A. le attività di trasporto o distribuzione di gas o energia termica; prospezione e estrazione di petrolio e gas, carbone e altri combustibili solidi; servizi ferroviari (Ferrovie dello Stato S.p.A.) e le telecomunicazioni (le quali, tuttavia, sono state largamente già estromesse dalla sfera di applicazione della direttiva 93/38); rientrano invece, nell’accordo G.P.A le attività di produzione, trasporto e distribuzione di acqua potabile, di elettricità, i servizi urbani di ferrovie, tranvie, filobus o autobus, i servizi nel settore delle attrezzature aeroportuali e portuali.

Ciò premesso, e quanto alle soglie di applicazione (art. 14), si prevede quanto segue:

A) APPALTI PUBBLICI DI LAVORI DIRETTIVA 93/38/CE

- 5.000.000 di D.S.P. - equivalenti a 6.242.028 Euro - per gli appalti di lavori nei settori compresi nell’accordo G.P.A.;

- 5.000.000 di Euro per gli appalti di lavori nei settori non ricompresi nell’accordo G.P.A.

B) APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI DIRETTIVA 93/38/CE

- 400.000 D.S.P. - pari a 499.362 Euro - per le forniture e i servizi nei settori compresi dall’accordo G.P.A.;

- 400 mila Euro per le forniture e servizi per i settori non ricompresi nell’accordo G.P.A.;

- (600 mila Euro per il settore delle telecomunicazioni);

- 750.000 Euro per l’obbligo di preventiva pubblicità, da parte degli enti aggiudicatari, del volume totale degli appalti di forniture e per taluni servizi (ed in particolari quelli rientranti nell’allegato XVI A della direttiva) che essi intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi.