NUOVO VALORE DEL
DSP E DEL
LIMITE DELLA SOGLIA COMUNITARIA PER GLI APPALTI
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato
sulla G.U. 300, del 29 dicembre 2003, un comunicato ove vengono riportati i
nuovi valori dei “Diritti Speciali di Prelievo”, in sigla DSP, da utilizzare
nel biennio 2204-2005 per l’individuazione delle diverse soglie cui fanno
riferimento le normative sugli appalti pubblici di interesse comunitario.
Rispetto agli importi precedenti, mentre non variano le
soglie di riferimento in euro dei limiti di sogli adegli appalti, sono
diminuiti i valori dei DSP.
Nel biennio 2002-2003 1 DSP era pari a euro 1,248406. A
seguito dei valori stabiliti dal comunicato citato, nel biennio 2004-2005 1 DSP
è pari a euro 1,184725, con una diminuzione che risulta pari al 5,38%.
Comunicato
Ministero economia e finanze 3 gennaio 2002
Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonché di quelli
derivanti dall’accordo CE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini
dell’applicazione della normativa europea.
(G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003)
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n. 406, dell’art. 1, commi 6 e 7, dei decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 402, dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 65 e dell’art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, come sostituito dall’art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 1999, n.
525, si comunica che, in relazione al telex in data 12 dicembre 2003, n. 14094
della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche
comunitarie - Ufficio coordinamento mercato interno, dal 1° gennaio 2004 al
31 dicembre 2005 i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori - di
cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e del
relativo regolamento, approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - forniture
di beni e servizi, ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonché di quelli
derivanti da accordo CE-WTO-GPA, sono così determinati:
soglie comunitarie:
1) euro 5.000.000;
2) euro 200.000;
3) euro 750.000;
4) euro 400.000;
5) euro 600.000;
soglie WTO-GPA:
1) DSP 130.000 = euro 154.014; (1)
2) DSP 200.000 = euro 236.945; (2)
3) DSP 400.000 = euro 473.890;
4) DSP 5.000.000 = euro 5.923.624. (3)
(1) soglia per servizi e forniture dei ministeri e delle
amministrazioni centrali.
2) soglia per servizi e forniture delle altre amministrazioni
aggiudicatrici.
3) soglia per appalti di lavori.
(N.d.R.: entrata in vigore dal 1 gennaio 2004)
RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI
SOGLIE DI APPLICAZIONE ESPRESSE IN EURO ED IN D.S.P.
SETTORI TRADIZIONALI
A) APPALTI PUBBLICI DI LAVORI DIRETTIVA N. 93/37/CE (art. 3 e
6)
Le soglie di applicazione della normativa comunitaria sono
fissate in:
- 5.000.000 D.S.P. (Diritti Speciali di Prelievo) -
equivalenti a 6.242.028 Euro - per gli appalti affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici (Stato; regioni; enti locali; enti pubblici; associazioni tra
detti soggetti);
- 5.000.000 Euro per le concessioni (per le quali, tuttavia,
la direttiva trova limitata applicazione) e per gli appalti di lavori affidati
da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici ma finanziati da queste
ultime in misura superiore al 50%.
B) APPALTI DI SERVIZI DIRETTIVA N. 92/50 (art. 7 par. 1 e 2,
art. 15)
La soglia di applicazione della direttiva n. 92/50 è fissata
in:
- 200.000 Euro, per gli appalti di servizi non ricompresi
nell’Accordo G.P.A. (vale a dire: alcuni di quelli previsti all’allegato I A
della direttiva e segnatamente, ricerca-sviluppo, e alcuni servizi di
telecomunicazione; inoltre, tutti i servizi di cui all’allegato I B alla
direttiva, per i quali la stessa trova applicazione limitatamente alle
disposizioni in materia di specifiche tecniche e di obblighi di informazioni
alla CEE) e per gli appalti di servizi finanziati in misura superiore al 50%,
di cui all’art. 3, par 3 della direttiva;
- 130.000 D.S.P. - equivalenti a 162.293 Euro - per per gli
appalti di servizi ricompresi nell’Accordo G.P.A. (ovvero quelli dell’allegato
I A della direttiva diversi da quelli sopra menzionati) aggiudicati dalle
amministrazioni centrali dello Stato (ministeri indicati nell’all. 1 direttiva
n. 93/36/CEE);
- 200.000 D.S.P. - equivalenti a 249.681 Euro - per gli
appalti di servizi ricompresi nell’Accordo G.P.A. (ovvero quelli dell’allegato
I A della direttiva diversi da quelli sopra menzionati) aggiudicati da soggetti
pubblici diversi da quelli di cui al punto precedente;
- 750.000 Euro per l’obbligo di preventiva pubblicità, da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici, del volume globale degli appalti
dei servizi rientranti nell’allegato I A della direttiva stessa che esse
intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi.
C) APPALTI DI FORNITURE DIRETTIVA N. 93/36/CE (art. 5 par. 1,
art. 9)
Per gli appalti di forniture, le soglie sono fissate in:
- 130.000 D.S.P. - equivalenti a 162.293 Euro - per le
amministrazioni centrali dello Stato; nel settore della difesa, tuttavia, tale
soglia si applica esclusivamente agli appalti riguardanti i prodotti indicati
nell’allegato II della direttiva;
- 200.000 D.S.P. - equivalenti a 249.681 Euro - per tutti gli
altri soggetti aggiudicatori ed agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni
centrali dello Stato; nel settore della difesa con riferimento ai prodotti non
elencati nell’allegato II della direttiva;
- 750.000 Euro per l’obbligo di preventiva pubblicità, da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici, del volume globale degli appalti di
forniture che esse intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi.
SETTORI SPECIALI
APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGIUDICATI DAI
SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DELL’ACQUA, DELL’ENERGIA, DEI SERVIZI DI
TRASPORTO (E DELLE TELECOMUNICAZIONI) DI CUI ALLA DIRETTIVA N. 93/38/CE (art.
14)
Anzitutto, occorre premettere che non vi é -relativamente
all’ambito di applicazione– perfetta coincidenza tra l’accordo G.P.A. e la
Direttiva n. 93/38/CEE.
Sotto il profilo soggettivo, infatti, l’accordo si applica ad
amministrazioni e ad imprese pubbliche; mentre ne sono estranei i soggetti
privati operanti in virtù di diritti speciali ed esclusivi.
Dal punto di vista oggettivo, invece, limitandoci ai soli
profili di interesse per le imprese di costruzione, non rientrano nell’accordo
G.P.A. le attività di trasporto o distribuzione di gas o energia termica;
prospezione e estrazione di petrolio e gas, carbone e altri combustibili
solidi; servizi ferroviari (Ferrovie dello Stato S.p.A.) e le telecomunicazioni
(le quali, tuttavia, sono state largamente già estromesse dalla sfera di
applicazione della direttiva 93/38); rientrano invece, nell’accordo G.P.A le
attività di produzione, trasporto e distribuzione di acqua potabile, di
elettricità, i servizi urbani di ferrovie, tranvie, filobus o autobus, i
servizi nel settore delle attrezzature aeroportuali e portuali.
Ciò premesso, e quanto alle soglie di applicazione (art. 14),
si prevede quanto segue:
A) APPALTI PUBBLICI DI LAVORI DIRETTIVA 93/38/CE
- 5.000.000 di D.S.P. - equivalenti a 6.242.028 Euro - per
gli appalti di lavori nei settori compresi nell’accordo G.P.A.;
- 5.000.000 di Euro per gli appalti di lavori nei settori non
ricompresi nell’accordo G.P.A.
B) APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI DIRETTIVA 93/38/CE
- 400.000 D.S.P. - pari a 499.362 Euro - per le forniture e i
servizi nei settori compresi dall’accordo G.P.A.;
- 400 mila Euro per le forniture e servizi per i settori non
ricompresi nell’accordo G.P.A.;
- (600 mila Euro per il settore delle telecomunicazioni);
- 750.000 Euro per l’obbligo di preventiva pubblicità, da parte degli enti aggiudicatari, del volume totale degli appalti di forniture e per taluni servizi (ed in particolari quelli rientranti nell’allegato XVI A della direttiva) che essi intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi.