IMMOBILI STORICI ED
ARTISTICI LOCATI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE
(Corte Cost., Sent.
28/11/03, n. 346)
Anche in caso di locazione il reddito degli immobili di
interesse storico ed artistico si determina mediante l'applicazione della
minore delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria
nella quel è collocato il fabbricato (art. 11, secondo comma, legge n.
413/1991).
Così si è espressa la Corte Costituzionale che ha giudicato
infondata la questione di legittimità dell'articolo 11, secondo comma,
sollevata dalla Commissione provinciale di Torino la quale ha ritenuto che tale
norma, applicata agli immobili locati, contrasterebbe sia con il principio di
capacità contributiva, in ragione dell'ingiustificata ampiezza del beneficio
fiscale attribuito ai proprietari locatori di immobili vincolati, sia con il
principio di eguaglianza, a causa, da un lato, della disparità di trattamento
rispetto ai proprietari di immobili locati non vincolati e, dall'altro, della
omogeneità di trattamento, in deroga ai principi generali in tema di
imposizione su reddito dei fabbricati, rispetto ai proprietari di immobili
vincolati non locati.
La Corte ha ritenuto infatti che non possa sussistere nessuno dubbio circa la concessione di un beneficio fiscale relativo agli immobili di interesse storico o artistico, apparendo tale scelta tutt'altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di tali beni.