DETRAZIONE FISCALE
SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO - ALIQUOTE IVA
La Finanziaria 2004 (articolo 2, comma 15) ha stabilito che,
dal 1° gennaio 2004, la detrazione per gli interventi di recupero effettuati su
fabbricati abitativi passa dal 36 al 41% e il tetto di spesa ammesso sale da
48mila a 60 mila euro.
E’ stata prorogata anche la possibilità di detrarre il 41%
del 25% della spesa per l’acquisto di unità immobiliari in fabbricati
ristrutturati e venduti dall’impresa che ha effettuato i lavori, sempre con il
tetto di 60 mila euro (articolo 2, comma 16).
Per usufruire di questa agevolazione i lavori dovranno essere
ultimati entro il 31 dicembre 2004 e la vendita da parte dell’impresa dovrà
essere effettuata (rogito) entro il 30 giugno 2005.
Salvo una proroga (che in questi ultimi giorni ha preso
sempre più corpo), l’Iva per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
è tornata, dal 1° gennaio 2004, al 20 per cento mentre per i lavori di restauro
- risanamento conservativo e ristrut-turazione (lettere c e d dell’articolo 31
della legge 457/78) l’Iva al 10% è a regime e non è soggetta a proroga
(articolo 127-quaterdecies della tabella A, parte III allegata al Dpr 633/72)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
Art. 2
(omissis)
15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di
bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno 2004, entro
l'importo massimo di 60 mila euro, per una quota pari al 41 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai
comuni di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la
occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere, e di
ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.
16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e: «30 giugno 2005» e le
parole da: «aliquota del 36 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «aliquota del 41 per cento del valore degli interventi
eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità
immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l'importo massimo di 60 mila euro».
17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: «prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31
dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita sino al 31 dicembre
2004».
(omissis)