FINANZIARIA 2004 - NOVITA' FISCALI
(Legge 24/12/03, n.350, G.U. 27/12/03, n.196)
La legge Finanziaria 2004 è stata approvata il 22 dicembre
2003 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2004. In attesa di fornire ulteriori
approfondimenti si riepilogano le principali disposizioni d'interesse per il
settore:
Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni
edilizie:
E' stata prorogata la detrazione IRPEF per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio residenziale che spetta:
- nella misura del 41% delle spese sostenute per tali
interventi,
- nel limite massimo di 60.000 euro (bonifico bancario entro
il 31 dicembre 2004).
Attribuzione ai Comuni della facoltà di:
- prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per
l'occupazione di spazio pubblico (TOSAP) per l'esecuzione delle opere relative
agli stessi interventi agevolati,
- ridurre al 50% gli oneri correlati al costo di costruzione.
- proroga della detrazione IRPEF nel caso di acquisto di
unità immobiliari, poste all'interno di edifici interamente ristrutturati da
imprese, che compete:
- nella misura del 41% del valore degli interventi eseguiti,
assunti pari al 25% del corrispettivo di acquisto,
- nel limite massimo di 60.000 euro,
- per tutti i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2005,
aventi ad oggetto unità immobiliari, poste all'interno di fabbricati
interamente ristrutturati da imprese, entro il 31 dicembre 2004.
Imposta Comunale sugli Immobili (ICI):
- proroga dei termini per la liquidazione e l'accertamento
dell'ICI, in scadenza il 31 dicembre 2003, che sono posticipati al 31 dicembre
2004, limitatamente all'imposta dovuta per le annualità a partire dal 1999 e
successive,
- definizione delle modalità di pagamento dell'ICI
relativamente ai fabbricati oggetto della regolarizzazione edilizia, dovuta, in
ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita
catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione. Ciò a
condizione che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato
è comunque utilizzato sia antecedente al 1° gennaio 2003.
Tassazione dei trasferimenti di beni immobili all'interno di
piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati:
- applicazione del regime agevolativo di cui all'art.33,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (imposta di registro all'1% ed
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa), in ogni caso, a seguito della
sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.
Edilizia a canone speciale:
- istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di un Fondo per l'edilizia a canone speciale utilizzato per
l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità
immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, da locare a titolo di
abitazione principale a canone speciale ai soggetti, il cui reddito familiare
annuo complessivo non sia superiore a quello stabilito dalle regioni.
Imposta di Registro:
- aumento del 10% dei coefficienti, stabiliti dall'art.52 del
D.P.R. 131/1986. Viene in tal modo innalzato il valore "minimo" che
deve essere dichiarato negli atti di compravendita di immobili soggetti ad
imposta di registro (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per
tali coefficienti), per bloccare il potere di accertamento degli uffici
finanziari.
La Finanziaria contiene, inoltre, alcune disposizioni fiscali
di carattere più generale, tra le quali si segnalano:
1) l'introduzione di alcune correzioni alle modalità
applicative della disciplina del concordato preventivo, introdotto dall'art.33
del D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge 326/2003,
2) la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni
d'impresa risultanti dal bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002 (prevista
originariamente dagli artt.10-16 della legge 342/2000), mediante pagamento di
un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle
attività produttive (19% in relazione ai beni ammortizzabili e15% per quelli
non ammortizzabili),
3) l'estensione anche per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2002 delle sanatorie fiscali, introdotte dalla Legge 289/2002 (Legge
Finanziaria 2003),
4) l'estensione anche al 2004 dell'efficacia della
"clausola di salvaguardia" (di cui all'art.2, comma 3, della
Finanziaria 2003), che, in sede di dichiarazione dei redditi, permette, su
opzione del contribuente, l'applicazione delle modalità di calcolo dell'imposta
dovuta, tenendo conto delle disposizioni del TUIR (DPR 917/1986) in vigore fino
al 31 dicembre 2002 (ossia previgenti alla riforma dell'IRPEF attuata dal 2003),
5) Federalismo fiscale:
- il blocco fino al 31 dicembre 2004 degli aumenti delle
addizionali regionali e comunali all'IRPEF e della maggiorazione dell'IRAP,
- la facoltà per le regioni di applicare per tutto il periodo
d'imposta 2007 le proprie disposizioni in materia di IRAP e di Bollo Auto,
anche se emanate in modo non conforme alla normativa statale,
6) la proroga di un anno del termine massimo (già portato da tre a quattro anni dall'art.31 della legge 289/2002), per la fase di transizione dall'attuale TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al D.Lgs. 507/1993) alla tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (D.Lgs. 22/1997, cd "decreto Ronchi"). In sostanza, i Comuni, che hanno raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti superiore all'85%, avranno a disposizione cinque anni (non più quattro) per rendere operativa la suddetta tariffa.