COLLOCAMENTO
ORDINARIO - D.LGS. N. 297/2002 E D.LGS. 276/03 - REGIME SANZIONATORIO -
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 37/2003
Il Ministero del Lavoro, con circolare 24 novembre 2003, n.
37, ha fornito primi chiarimenti in ordine agli aspetti sanzio-natori per il
caso di inadempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi connessi
alla assunzione di lavoratori e cessazione dei rapporti di lavoro. Le
istruzioni fornite dal citato dicastero si sono rese necessarie in
considerazione delle importanti novità in materia contenute nel D.Lgs. n. 297
del 19 dicembre 2002 (cfr. Not. n. 5/2003, suppl. n. 4 al Not. n. 1/2003 e Not.
n. 6/2003) nonché, per gli aspetti sanzionatori, nel D.Lgs. n. 276 del 10
settembre 2003 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 10/2003). Peraltro, alcune delle
novità introdotte in materia di comunicazioni al centro per l’impiego si
applicheranno solo dalla data che sarà stabilita dal Ministero del lavoro, con
apposito decreto attuativo ad oggi non ancora emanato. L’intervento del
Ministero del Lavoro, con la citata circolare, è volto a chiarire quale sia il
regime sanzionatorio applicabile nel periodo transitorio, in attesa
dell’emanazione del citato decreto attuativo.
Comunicazione di assunzione del lavoratore
Con la circolare in parola il Ministero chiarisce che mentre
gli adempimenti da eseguire sono quelli dettati dalla previgente disciplina, le
sanzioni da applicare sono invece quelle contenute nei citati provvedimenti di
riforma. Pertanto, fino all’adozione del decreto attuativo, il datore di lavoro
che procede all’assunzione deve, per quanto qui rileva, darne comunicazione al
Centro per l’Impiego competente nei cinque giorni successivi. A tale
obbligo di comunicazione è applicabile la nuova sanzione amministrativa,
prevista dal D.Lgs. 276/03, da euro 100,00 ad euro 500,00. Invece, per le
violazioni riferite al periodo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs.
276/03, ossia per le violazioni commesse prima del 24 ottobre 2003, anche se
l’accertamento avvenga in data successiva, continua a trovare applicazione la
sanzione in misura ridotta prevista dalla previgente disciplina, ossia da euro
258,00 ad euro 1.549,00.
Dichiarazione di assunzione
Come noto, il D.Lgs. n. 297/02 ha confermato quanto previsto
dalla previgente disciplina in merito all’obbligo di consegnare al lavoratore,
all’atto dell’assunzione, una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro
contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola e la
comunicazione scritta con le informazioni delle condizioni applicabili
al rapporto di lavoro previste dal Decreto Legislativo n. 152/1997. Tale
obbligo,come detto già previsto dalla previgente disciplina, non è subordinato
all’emanazione del citato decreto attuativo e pertanto è già operativo.
Circa il regime sanzionatorio, la circolare in parola precisa
che alle violazioni commesse successivamente al 24 ottobre 2003 si applica la
nuova sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 276/03, da euro 250,00 ad
euro 1.500,00 per ogni lavoratore interessato. Alle violazioni commesse prima
del 24 ottobre 2003 si applica, invece, il previ-gente regime che prevede una
sanzione da euro 258,00 ad euro 1.549,00.
Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro
La circolare n. 37/2003 stabilisce un criterio analogo anche
per le sanzioni connesse alla violazione degli obblighi di comunicazione in
occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il datore di
lavoro deve comunicare al centro per l’impiego competente il nome e la
qualifica del lavoratore con cui sia cessato il rapporto entro cinque giorni
dalla cessazione. Alla violazione di tale obbligo di comunicazione è
applicabile la nuova sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00. Per
le violazioni commesse precedentemente al 24 ottobre 2003, data di entrata in
vigore del D.Lgs. 276/03 che ha introdotto il nuovo regime sanzio-natorio,
anche se l’accertamento avvenga in data successiva, continua a trovare
applicazione la sanzione in misura ridotta prevista dalla previgente
disciplina, ossia da euro 51,00 ad euro 154,00.
Ravvedimento Operoso
L’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 276/03 stabilisce che nel caso
di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e
omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro sono ammessi al
pagamento della sanzione minima ridotta della metà qualora l’adempimento della
comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni
decorrenti dalla data di inizio dell’omissione.
Con la circolare in commento, il Ministero ritiene che tale disposizione non è al momento applicabile, in quanto riferita esplicitamente all’obbligo della comunicazione contestuale, non ancora in vigore in mancanza del decreto interministeriale con il quale verranno definiti i moduli unificati per le comunicazioni obbligatorie.