COLLOCAMENTO ORDINARIO - D.LGS. N. 297/2002 E D.LGS. 276/03 - REGIME SANZIONATORIO - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 37/2003

 

Il Ministero del Lavoro, con circolare 24 novembre 2003, n. 37, ha fornito primi chiarimenti in ordine agli aspetti sanzio-natori per il caso di inadempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi connessi alla assunzione di lavoratori e cessazione dei rapporti di lavoro. Le istruzioni fornite dal citato dicastero si sono rese necessarie in considerazione delle importanti novità in materia contenute nel D.Lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002 (cfr. Not. n. 5/2003, suppl. n. 4 al Not. n. 1/2003 e Not. n. 6/2003) nonché, per gli aspetti sanzionatori, nel D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 10/2003). Peraltro, alcune delle novità introdotte in materia di comunicazioni al centro per l’impiego si applicheranno solo dalla data che sarà stabilita dal Ministero del lavoro, con apposito decreto attuativo ad oggi non ancora emanato. L’intervento del Ministero del Lavoro, con la citata circolare, è volto a chiarire quale sia il regime sanzionatorio applicabile nel periodo transitorio, in attesa dell’emanazione del citato decreto attuativo.

Comunicazione di assunzione del lavoratore

Con la circolare in parola il Ministero chiarisce che mentre gli adempimenti da eseguire sono quelli dettati dalla previgente disciplina, le sanzioni da applicare sono invece quelle contenute nei citati provvedimenti di riforma. Pertanto, fino all’adozione del decreto attuativo, il datore di lavoro che procede all’assunzione deve, per quanto qui rileva, darne comunicazione al Centro per l’Impiego competente nei cinque giorni successivi. A tale obbligo di comunicazione è applicabile la nuova sanzione amministrativa, prevista dal D.Lgs. 276/03, da euro 100,00 ad euro 500,00. Invece, per le violazioni riferite al periodo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 276/03, ossia per le violazioni commesse prima del 24 ottobre 2003, anche se l’accertamento avvenga in data successiva, continua a trovare applicazione la sanzione in misura ridotta prevista dalla previgente disciplina, ossia da euro 258,00 ad euro 1.549,00.

Dichiarazione di assunzione

Come noto, il D.Lgs. n. 297/02 ha confermato quanto previsto dalla previgente disciplina in merito all’obbligo di consegnare al lavoratore, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola e la comunicazione scritta con le informazioni delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro previste dal Decreto Legislativo n. 152/1997. Tale obbligo,come detto già previsto dalla previgente disciplina, non è subordinato all’emanazione del citato decreto attuativo e pertanto è già operativo.

Circa il regime sanzionatorio, la circolare in parola precisa che alle violazioni commesse successivamente al 24 ottobre 2003 si applica la nuova sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 276/03, da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni lavoratore interessato. Alle violazioni commesse prima del 24 ottobre 2003 si applica, invece, il previ-gente regime che prevede una sanzione da euro 258,00 ad euro 1.549,00.

Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro

La circolare n. 37/2003 stabilisce un criterio analogo anche per le sanzioni connesse alla violazione degli obblighi di comunicazione in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro deve comunicare al centro per l’impiego competente il nome e la qualifica del lavoratore con cui sia cessato il rapporto entro cinque giorni dalla cessazione. Alla violazione di tale obbligo di comunicazione è applicabile la nuova sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00. Per le violazioni commesse precedentemente al 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del D.Lgs. 276/03 che ha introdotto il nuovo regime sanzio-natorio, anche se l’accertamento avvenga in data successiva, continua a trovare applicazione la sanzione in misura ridotta prevista dalla previgente disciplina, ossia da euro 51,00 ad euro 154,00.

Ravvedimento Operoso

L’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 276/03 stabilisce che nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della metà qualora l’adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell’omissione.

Con la circolare in commento, il Ministero ritiene che tale disposizione non è al momento applicabile, in quanto riferita esplicitamente all’obbligo della comunicazione contestuale, non ancora in vigore in mancanza del decreto interministeriale con il quale verranno definiti i moduli unificati per le comunicazioni obbligatorie.