ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - 31
GENNAIO 2004 - TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO
L'art. 9, comma
6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dispone, che i datori di lavoro soggetti
alle disposizioni della legge stessa sono tenuti ad inviare agli uffici
competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili
nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per
i lavoratori disabili. Il fac-simile del prospetto, predisposto dalla Provincia
di Brescia, è disponibile presso gli uffici del Collegio ed è altresì
reperibile sul sito internet della Provincia di Brescia all’indirizzo www.provincia.brescia.it cliccando
successivamente “Aree tematiche – LAVORO” – “Modulistica" –
"Collocamento Mirato" – "MOD. AZIENDA: PROSPETTO INFORMATIVO DEL
PERSONALE IN SERVIZIO".
La funzione del
precitato schema è quella di agevolare e nel contempo uniformare l’adempimento
in parola, che può comunque essere assolto anche in altra forma, purchè
contenente tutte le informazioni previste dall’art. 3 del decreto 22 novembre
1999.
Con il citato
decreto 22 novembre 1999, il Ministero del Lavoro ha fissato il termine per
l'invio dei prospetti informativi al 31 gennaio di ciascun anno. Per l'anno in
corso, l'adempimento deve, pertanto, essere espletato entro sabato 31
gennaio 2004.
I datori di
lavoro che hanno sedi in più province della stessa Regione o di Regioni diverse
sono tenuti ad inviare i prospetti separatamente al Servizio Provinciale
competente per ciascuna sede e, complessivamente, al Servizio Provinciale
competente in relazione alla sede legale dell'impresa.
Per la Provincia
di Brescia, il prospetto può essere consegnato a mano, ovvero trasmesso,
preferibilmente tramite raccomandata A.R., alla
PROVINCIA DI
BRESCIA
Settore Lavoro
Ufficio per il
Collocamento Mirato
Via Cefalonia,50
25124 - BRESCIA
I dati da
indicare nel prospetto si riferiscono al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello in cui si effettua la denuncia: quindi, per il prossimo adempimento, i
dati sono quelli che risultano al 31 dicembre 2003, salvo quanto precisato
oltre per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti.
Nel caso di
variazioni d'organico che si verifichino dopo il 31 dicembre e prima
dell'inoltro del prospetto informativo, si consiglia di segnalare le suddette
variazioni, al fine di evitare controlli ispettivi tesi a verificare il
rispetto dell'aliquota d'obbligo.
L'articolo 4
della legge n. 68/1999 stabilisce che, ai fini del computo delle quote di
riserva di cui all'art. 3, stessa legge, sono da escludere dalla base di
calcolo dei lavoratori, i disabili occupati, i dipendenti assunti con contratto
a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi, i soci di cooperativa di
produzione e lavoro, nonché i dirigenti.
Il Ministero del
lavoro, con le circolari 24 novembre 1999, n. 77, 17 gennaio 2000, n. 4 e 26
giugno 2000, n. 41, ha precisato, in aggiunta a quanto sopra, che dal computo
in esame sono altresì esclusi i lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro, apprendistato e reinserimento, i lavoratori assunti per attività da
svolgersi all'estero (per la durata di tale attività), nonché i soggetti di cui
all'art. 18, comma 2 (orfani, vedove e profughi) nei limiti della percentuale
ivi prevista.
I dipendenti a
tempo parziale devono essere calcolati proporzionalmente alla quota di orario
effettivamente svolto in relazione all'orario stabilito dal vigente CCNL. In
altre parole, il calcolo va effettuato sommando le ore di tutti i contratti
part-time in atto nell'azienda, e dividendo il risultato ottenuto per il numero
delle ore lavorative ordinarie praticate in azienda, in base al contratto
collettivo di lavoro (40 ore). Le frazioni superiori allo 0,50% vanno
arrotondate all'unità.
Per quanto
concerne il computo dei lavoratori disabili assunti con contratto a tempo
parziale, il Ministero del Lavoro, con circolare 26 giugno 2000, n. 41, ha
chiarito che va considerato singolarmente l'orario prestato da ciascun
disabile, rapportato al normale orario a tempo pieno praticato in azienda. Agli
effetti della copertura della quota di riserva, il lavoratore sarà computato
come unità qualora l'orario prestato sia superiore al 50% dell'orario
ordinario, mentre sarà computato in proporzione all'orario svolto nel caso in
cui quest'ultimo sia inferiore o pari al 50% di quello ordinario.
Inoltre, il
D.P.R. n. 333/2000 ha precisato che i datori di lavoro, che occupano da 15 a 35
dipendenti, qualora assumano un lavoratore disabile con invalidità superiore al
50% o ascrivibile alla quinta categoria (in base alla tabella allegata al
D.P.R. 13 giugno 1997, n. 246) con contratto a tempo parziale, hanno diritto a
computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall'orario di
lavoro svolto.
Il D.P.R. n.
333/2000 ha incluso fra i soggetti che possono essere esclusi dalla base di
computo anche i lavoratori di cui all'art. 4, comma 4 della legge, divenuti
inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia non
professionali, e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa
pari o superiore al 60%.
Tali lavoratori,
esclusi dalla base di computo, sono computabili nella percentuale di riserva, a
meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del
datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro,
accertata in sede giudiziale. I lavoratori in parola sono ascrivibili alla
quota parte di assunzioni da effettuare con chiamata numerica.
Inoltre, ai
sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento in esame, i lavoratori divenuti
invalidi successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia
professionale (ex art. 1, comma 7 della legge) sono esclusi dalla base di
computo e computati nella percentuale d'obbligo, qualora abbiano un grado di
invalidità superiore al 33%, e l'inabilità non sia stata determinata da
violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme in materia di sicurezza
e igiene sul lavoro, accertata in sede giudiziale.
Con riferimento
ai datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l'art. 3, comma
2, della legge n. 68/1999 stabilisce che l'obbligo di assunzione scatti solo in
caso di nuova assunzione.
Il D.P.R. n.
333/2000 (art. 2, comma 2) precisa che tali datori di lavoro, ove effettuino la
nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio,
sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i 12 mesi successivi alla
data in cui si effettua la predetta nuova assunzione. Qualora, nel corso di
tale periodo, il datore effettui una seconda nuova assunzione, lo stesso sarà
tenuto ad adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore
disabile.
A tal fine, non
sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata
dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora
siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché le
assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68/1999.
In proposito si
rammenta che con la citata circolare n. 41/2000, il Ministero del lavoro ha,
altresì, precisato che:
Fino al momento in cui l'azienda non procede a "nuove assunzioni" non ha neppure l'obbligo di presentare il prospetto annuale, mentre in caso di "nuove assunzioni" il prospetto informativo deve essere inviato all’Ufficio Collocamento Mirato della Provincia:
Il ritardato (o
mancato) invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa di euro
516,00=, maggiorata di euro 25,00= per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Tale sanzione
non si applica ai datori di lavoro che, occupando da 15 a 35 dipendenti alla
data di entrata in vigore della legge n. 68/1999, non effettuino nuove
assunzioni.
Il datore di
lavoro, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assunzione,
è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari
a euro 51,00= al giorno per ciascun lavoratore disabile che non risulta
occupato nella medesima giornata, per cause imputabili al medesimo datore di
lavoro.