INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE – 31 GENNAIO
2004 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le modalità per l'applicazione della
tariffa dei premi Inail prevedono, per le posizioni assicurative in essere da
più di due anni, un’oscillazione del tasso aziendale correlata alla osservanza
delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (cfr. suppl. n. 2 al
Not. n. 2/2001 e suppl. n. 1 al Not. 1/2002).
L'oscillazione
opera solo in riduzione e in misura fissa - pari al 5% o al 10%, in relazione
alla dimensione aziendale - legata agli interventi già effettuati dall'azienda
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e
successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore.
In particolare il beneficio in parola:
-
può
essere concesso soltanto per i miglioramenti delle condizioni di
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro attuati dalle imprese già in regola
con le disposizioni in materia;
-
è
applicabile sulla base dei criteri di valutazione puntualmente indicati
dall’art. 24 delle Modalità (- strutturazione del servizio prevenzione e
protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio; -
caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti; -
modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria; - livello di informazione
e formazione dei lavoratori; - stato della programmazione delle misure di
prevenzione e protezione);
-
è
applicabile su apposita e documentata domanda;
-
presuppone
la regolarità del datore di lavoro negli adempimenti contributivi ed
assicurativo.
La modulistica
da utilizzare per la presentazione delle istanze non ha subito modifiche
rispetto a quella impiegata per le richieste inoltrate nell’anno 2003.
Si rammenta che
la riduzione è annullabile dall'INAIL qualora l'Istituto accerti mediante
verifiche l'insussistenza delle dichiarazioni rese dall'Impresa.
Circa la
predisposizione dell'istanza in parola nonché relativamente ai requisiti
necessari per fruire della riduzione in oggetto, si evidenzia quanto segue.
La domanda va
presentata tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la
riduzione è richiesta e pertanto, per l’anno 2004, entro il 31 gennaio 2004.
L’istanza va presentata alla sede INAIL nel cui territorio è ubicata l'impresa
richiedente.
L'impresa deve
essere in regola:
-
con
gli adempimenti contributivi. In caso di pagamento in forma rateale, il
requisito è realizzato con il rispetto delle relative scadenze;
-
con
gli adempimenti assicurativi. Non è considerata in regola l'azienda che omette
o ritarda la denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato;
-
rispetto
alle norme obbligatorie di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
La sussistenza
dei pre-requisiti della regolarità contributiva ed assicurativa nonché
dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del
lavoro, va riferita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si
riferisce la domanda; è comprovata dall'apposita dichiarazione resa dal datore
di lavoro nel modulo di domanda.
La domanda di
riduzione deve riguardare interventi migliorativi rispetto alle condizioni
minime già previste dalla normativa in materia e deve avere a riferimento gli
interventi migliorativi effettuati nell'anno solare precedente.
L'INAIL ha
ribadito che l'impresa richiedente la riduzione in parola deve contrassegnare
nell'apposita modulistica almeno tre caselle di cui almeno una nella sezione
informazione e formazione.
Il provvedimento
di accoglimento o di rigetto della domanda di riduzione per prevenzione deve
essere comunicato dall'INAIL all'azienda, tramite raccomandata a.r., entro 120
giorni dalla data della domanda.
Se accolta, la
riduzione ha effetto limitatamente all'anno in corso alla data di presentazione
della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per lo
stesso anno.