TERMINI E FORME DI PUBBLICITA' DELLE GARE
(D.P.R. 554/99 artt. da 79 a 81)
TERMINI
Appalti di importo inferiori a
5.923.624 euro
(controvalore in euro di 5 milioni di DSP)
Termine di ricezione delle domande di partecipazione (licitazione
privata e appalto concorso) :
non inferiore a 19 giorni dalla data di pubblicazione del bando
Termine di ricezione delle offerte:
- licitazione privata: non inferiore a 20 giorni
dalla data di spedizione degli inviti;
- appalto-concorso: non inferiore a 80 giorni dalla
data di spedizione degli inviti;
- pubblico incanto: non inferiore a 26 giorni dalla data di pubblicazione
del bando.
- per ragioni di urgenza, che non consentono di
rispettare i termini ordinari, relativamente all'ipotesi di licitazione
privata, è prevista una procedura accelerata (art. 81) con termini ridotti a
prescindere dall'importo dei lavori: il termine per la ricezione delle domande
di partecipazione non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., mentre quello per la ricezione
delle offerte non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di
spedizione dell'invito. Le domande di partecipazione alla gara e gli inviti a
presentare l’offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande
inviate mediante telegramma, telescritto, ttelecopia o telefono sono confermate
con lettera spedita prima della scadenza del termine di ricezione delle domande
o di ricezione delle offerte.
Richiesta dei capitolati d'oneri e documenti complementari: semprechè richieste
in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalla stazione appaltante
almeno sei giorni prima della data di ricezione della richiesta.
Appalti di importo superiore a 5.923.624
euro
(controvalore in euro di 5 milioni di DSP)
-Termine per la ricezione delle domande di partecipazione
(licitazione privata e appalto concorso) : 37 giorni a decorrere dalla data di
spedizione del bando di gara.
Termine per la ricezione delle offerte:
- pubblici incanti: non inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione
del bando di gara;
- licitazione privata: non inferiore a 40 giorni,
dalla data di spedizione dell'invito scritto;
- appalto-concorso: non inferiore a 80 giorni,
dalla data di spedizione dell'invito scritto (termine più ampio rispetto alle
altre fattispecie giustificato dalla volontà di riservare ai potenziali
concorrenti un lasso di tempo più lungo in considerazione della particolarità
della procedura di gara in questione. Si tratta, infatti, di una gara esperita
sulla base di un progetto preliminare, predisposto dalla committente, che
presuppone l'elaborazione, da parte dei concorrenti, di un progetto esecutivo
proposto con l'offerta unitamente al prezzo - cfr. art. 10, Legge n. 109/94 e
successive modificazioni).
Si prevede, poi, che le stazioni appaltanti debbano
adeguatamente aumentare detti termini quando, per la loro mole, i capitolati
d'oneri ed i documenti non possono essere forniti nei termini o quando le
offerte possono essere effettuate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o
previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri.
- per ragioni di urgenza, che non consentono di
rispettare i termini ordinari, relativamente all'ipotesi di licitazione privata,
è prevista una procedura accelerata (art. 81) con termini ridotti a prescindere
dall'importo dei lavori: il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. successiva alla pubblicazione
sulla G.U.C.E., mentre quello per la ricezione delle offerte non può essere
inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione dell'invito.
- modalità di trasmissione delle offerte: la domanda può essere inoltrata oltre che mediante
lettera, anche mediante telegramma, telescritto, telecopia, telefono, previa
conferma con lettera inviata entro il termine di ricezione delle domande
stesse.
Richiesta di informazioni complementari sul capitolato
d'oneri: semprechè
richieste in tempo utile, devono essere comunicate dalla stazione appaltante
almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte
FORME E MODALITA’
DELLA PUBBLICITA’
Avvisi e bandi di rilevanza nazionale
- lavori di importo inferiore ai 500.000 Euro
avvisi e bandi possono essere pubblicati soltanto nell'Albo
Pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione
appaltante.
- lavori di
importo pari o superiore a 500.000 ed inferiore a 1.000.000 di Euro
avvisi o bandi devono essere pubblicati sul Bollettino
ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per
estratto, su almeno due quotidiani particolarmente diffusi nella provincia dove
si eseguono i lavori.
- lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di Euro
ed inferiore 5.923.624 euro (controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)
avvisi o bandi devono
essere pubblicati sul foglio inserzioni della G.U.R.I. nonché, per estratto, su
almeno due quotidiani di rilevanza nazionale e due a diffusione nella regione
ove si eseguono i lavori.
Accanto alle citate forme di pubblicità, il legislatore
considera la facoltà per la stazione appaltante di ricorrere ad ulteriori forme
di pubblicità anche telematica.
Pubblicità telematica
Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001
richiama l'articolo 24 della Legge di semplificazione per l'anno 2001 (legge 24
novembre 2000, n. 340), che ha introdotto la pubblicità informatica per le gare
d'appalto, prevedendo, dal l° gennaio 2001, l'obbligo per le pubbliche
amministrazioni di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara, relativi ad appalti
di lavori, forniture e servizi, su uno o più siti informatici, individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto sino ao ora non
emanato
Detta norma precisava che, a partire dal 1° luglio 2001, la
pubblicità su siti informatici degli avvisi e bandi di gara, di importo
inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, avrebbe
sostituito ogni altra forma di pubblicità (G.U.R.I., B.U.R., Albo Pretorio),
mentre per quelli di importo superiore, rimarranno operative le disposizioni
comunitarie; pertanto oltre alla pubblicità sul sito, le committenti
continueranno ad inviare i bandi e gli avvisi all'ufficio delle pubblicazioni
Ufficiali dell'Unione Europea.
Il Decreto 6 aprile 2001 (sulla cui validità si discute, per
eccesso, o difetto, di delega, tanto che sinora poche amministrazioni ne hanno
tenuto conto) dispone che, in attesa dell'emanazione del D.P.C.M. di cui al
citato articolo 24 della Legge di semplificazione, a decorrere dal l° maggio
2001, le stazioni appaltanti di ambito statale o di interesse nazionale hanno
l'obbligo di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara sul sito del Ministero dei
Lavori Pubblici (www.llpp.it). Per le amministrazioni che realizzano opere di
interesse regionale, i bandi vanno pubblicati su siti internet predisposti
dalle regioni o dalle province autonome.
In caso di mancata attivazione dei siti internet da parte
delle regioni e delle province autonome, le amministrazioni tenute
all'assolvimento degli obblighi informativi suddetti trasmetteranno i bandi e
gli avvisi di gara al Ministero dei Lavori Pubblici, che provvederà alla
pubblicazione degli stessi sul proprio sito.
Contenuto degli estratti degli avvisi e dei bandi di gara
La tipologia della commessa, l'importo dei lavori, la
località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data
di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara,
l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.
Forme di pubblicità successiva
(forme di pubblicità espressamente individuate dall'art. 29,
comma 1, lett. f), f-bis), f-ter) della "Legge quadro", concernenti
eventi successivi all'aggiudicazione quali elenco invitati, vincitore, aumento
dei lavori oltre il 20%, ritardi, casi di contenzioso, ecc.): devono essere
effettuate con le stesse modalità previste per gli avvisi ed i bandi di gara.
L'art. 20 della legge n. 55/1990, nel caso di licitazione
privata, poneva l'obbligo di procedere anche ad una informazione successiva
allo svolgimento della gara, facendo esplicito riferimento a norme ora
abrogate. Si ritiene pertanto non più vigente tale obbligo.
Individuazione dei
"quotidiani nazionali" e dei "quotidiani regionali o
provinciali":
Per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una
significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e
destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse
generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più
diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati
prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale
concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati
ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno
due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i
contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
Avvisi e bandi di rilevanza comunitaria
Gli avvisi ed i bandi di gara relativi ai lavori di importo
pari o superiore a 5.923.624 euro (controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP),
le cui caratteristiche essenziali sono rese note mediante comunicazione di
preinformazione, sono inviati, per la necessaria pubblicazione sulla GUCE,
all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea.
Inoltre, devono essere pubblicati anche sulla G.U.R.I. e,
dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell'Unione Europea, per estratto su almeno due quotidiani di rilevanza
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione ove si eseguono i
lavori.
Dette pubblicazioni devono specificare la data in cui
l'avviso o il bando è stato trasmesso per la pubblicità comunitaria e non
devono contenere indicazioni difformi rispetto a quelle inviate alla Comunità.
Lavori considerati "segreti"
Per quanto concerne la segretezza e sicurezza (art. 82), nel
DPR554/99 sono definite, in conformità a quanto previsto all'art. 33 della
Legge n. 109/94 e successive modifiche, le modalità di affidamento delle opere
dichiarate "segrete" ai sensi del R.D. n. 1161/1941 e della Legge n.
801/1977, nonché di quelle per la cui esecuzione si presupponga l'adozione di
"speciali misure di sicurezza".
In questo contesto viene precisato che per la realizzazione
di siffatte opere, l'esecutore deve possedere i requisiti previsti dagli artt.
8 e 9 della Legge n. 109/94 e successive modifiche, nonché l'ulteriore
requisito costituito dal "nulla osta segretezza" (NOS).
Per quanto concerne l'individuazione del soggetto esecutore,
è disposto che questa debba avvenire previo esperimento di una gara informale
alla quale sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le indicazioni previste
dall'art. 78 del Regolamento, commi 1, 2 e 3 (invito simultaneo a presentare
offerta a tutte le imprese individuate; negoziazione del contratto con il
concorrente che ha offerto le condizioni migliori).
La particolarità dei lavori di cui trattasi ha, poi, indotto
il legislatore a limitare la facoltà per l'impresa, invitata come singola, di
poter presentare l'offerta quale mandataria di un'associazione temporanea.
Questa possibilità, infatti, è ora subordinata ad una espressa richiesta, in
tal senso formulata dall'impresa invitata "uti singula",
all'amministrazione committente, che è tenuta a pronunciarsi nel merito, nei
successivi dieci giorni; la mancanza di una risposta nel termine equivale a
diniego di autorizzazione.
Computo dei termini per gli appalti
L'art. 79, comma 12, del D.P.R. 554/99, stabilisce che
"i termini (per le gare) sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni
dell'Unione Europea."
Si ritiene pertanto
utile pubblicare il relativo Regolamento della Comunità Europea.
Regolamento (CEE,
EURATOM) del Consiglio delle Comunità Europee del 3 giugno 1971 n. 1182 che
stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini
Il Consiglio delle Comunità europee, ha adottato il presente
regolamento:
1. Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente
regolamento si applicano agli atti del Consiglio o della Commissione, adottati,
o da adottarsi in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica
europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
CAP 1.
PERIODI DI TEMPO
2.1 I giorni festivi, da prendere in considerazione per
l'applicazione del presente regolamento, sono tutti i giorni previsti come tali
nello Stato membro presso il quale o nell'istituzione delle Comunità presso la
quale un atto deve essere compiuto.
A tale scopo ciascuno Stato membro comunica alla commissione
l'elenco dei giorni previsti come festivi dalla propria legislazione. La
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli
elenchi comunicati dagli Stati membri, completati con l'indicazione dei giorni
previsti come festivi nelle istituzioni della Comunità.
2.2 I giorni lavorativi da prendere in considerazione per
l'applicazione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i
giorni festivi, le domeniche o i sabati.
3.1 Se un periodo di tempo espresso in ore deve essere
calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un
atto, l'ora nel corso della quale si verifica tale evento o si compie tale atto
non è computata nel periodo.
Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in
mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica
un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale
evento o si compie tale atto non è computato nel periodo.
3.2 Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4:
a) il periodo di tempo espresso in ore comincia a decorrere
all'inizio della prima ora e termina con lo spirare dell'ultima ora del
periodo;
b) un periodo di tempo espresso in giorni comincia a
decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno e termina con lo spirare
dell'ultima ora dell'ultimo giorno del periodo
c) un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in
anni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno del
periodo e termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno che, nell'ultima
settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, porta la stessa denominazione o
lo stesso numero del giorno iniziale. Se in un periodo di tempo espresso in
mesi o in anni il giorno determinante per la scadenza manca nell'ultimo mese,
il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;
d) se un periodo di tempo comprende frazioni di mese, si
considera, per il computo di tali frazioni, che un mese sia composto di trenta
giorni.
3.3 I periodi di tempo comprendono i giorni festivi, le
domeniche e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i
periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi.
3.4 Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in
ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina
con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo.
Questa disposizione non si applica ai periodi di tempo
calcolati retroattivamente a partire da una data o da un evento determinato.
3.5 Ogni periodo di tempo di due o più giorni comprende
almeno due giorni lavorativi.
CAP. II
DATE E TERMINI
4.1 Salve le disposizioni del presente articolo, le
disposizioni dell'art. 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano ai
termini d'entrata in vigore, d'inizio della efficacia, di applicazione, di
cessazione della validità, di cessazione dell'efficacia, di cessazione
dell'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione o di
disposizioni di tali atti.
4.2 L'entrata in vigore, l'inizio dell'efficacia e
l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione - o di disposizioni
di tali atti - fissati ad una data determinata hanno luogo all'inizio della
prima ora del giorno corrispondente a tale data.
Tale disposizione si applica anche quando l'entrata in
vigore, l'inizio dell'efficacia o l'applicazione dei precitati atti o
disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a
decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.
4.3 La cessazione della validità, la cessazione della
efficacia e la cessazione dell'applicazione degli atti del Consiglio o della
Commissione - o di disposizioni di tali atti - fissati ad una data determinata
hanno luogo allo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data.
Tale disposizione si applica anche quando la cessazione della
validità, la cessazione dell'efficacia o la cessazione dell'applicazione dei
precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di
giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.
5.1 Salve le disposizioni del presente articolo, le
disposizioni dell'art. 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano quando
un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o della
Commissione, ad un momento determinato.
5.2 Quando un atto può o deve essere compiuto, in
applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, ad una data
determinata, esso può o deve essere compiuto tra l'inizio della prima ora e lo
spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data.
Tale disposizione si applica anche quando un atto può o deve
essere compiuto in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione,
dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica
un evento o si compie un altro atto.
6. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971.