CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE 2/12/2002:

 

1) NUOVI IMPORTI INDENNITA' DI MENSA E INDENNITA' DI TRASPORTO DAL 1° GENNAIO 2004

 

Si ricorda (cfr. nota suppl. n. 3 al Not. 12/2002 e Not. n. 1/2003) che secondo quanto stabilito con il verbale di accordo sottoscritto in data 2 dicembre 2002 per il rinnovo del c.c.p.l. 15 aprile 1998, con decorrenza 1° gennaio 2004 sono stati fissati i nuovi importi dell'indennità sostitutiva di mensa e dell'indennità di trasporto.

Gli importi dell’Elemento Economico Territoriale non hanno invece subito variazioni rispetto a quelli determinati con decorrenza 1° dicembre 2003 e comunicati con la precedente ed apposita nota informativa inviata.

 

OPERAI

Indennità di mensa.

Dal 1° gennaio 2004, l'indennità sostitutiva di mensa è stabilita in euro 5,78 giornalieri.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 56/98, l' indennità sostitutiva di mensa, erogata ai dipendenti addetti ai cantieri, è esente ai fini contributivi e fiscali sino all'importo di euro 5,29 giornalieri.

Pertanto, dal 1° gennaio 2004, l'importo giornaliero di euro 0,49 eccedente il predetto valore massimo di euro 5,29, è imponibile ai fini contributivi e fiscali.

 

Indennità di trasporto

Dal 1° gennaio 2004 l'indennità di trasporto per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio è così fissata:

- da 0 a 7 Km. euro 20,54 mensili, pari ad euro 0,93 per ogni presenza giornaliera;

- da 7,01 a 16 Km. euro 35,44 mensili, pari ad euro 1,61 per ogni presenza giornaliera;

- da 16,01 a 28 Km. euro 48,36 mensili, pari ad euro 2,20 per ogni presenza giornaliera;

- da 28,01 a 41 Km. euro 56,24 mensili, pari ad euro 2,56 per ogni presenza giornaliera;

- oltre 41 Km euro 67,56 mensili, pari ad euro 3,07 per ogni presenza giornaliera.

L'indennità in parola non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili sopra riportati.

Si ricorda che tale indennità è totalmente imponibile ai fini contributivi e fiscali.

 

IMPIEGATI

Indennità di mensa.

Dal 1° gennaio 2004 l’indennità di mensa è fissata in euro 5,08 giornalieri per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese l’indennità è erogata nella misura massima di euro 111,76 mensili.

Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo D.Lgs. n. 56/98, l'esclusione dell'indennità di mensa degli impiegati dalla base imponibile, ai fini contributivi e fiscali, opera esclusivamente per quelli addetti ai cantieri, fino ad un valore massimo di 5,29 euro giornalieri. Pertanto, l'importo giornaliero erogato ai predetti impiegati, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, non è soggetto ad imposizione fiscale e contributiva essendo inferiore al limite di esenzione.

Per gli impiegati di sede la stessa indennità è invece totalmente imponibile, sia ai fini contributivi che fiscali.

Indennità di trasporto

A decorrere dal 1° gennaio 2004, l’indennità per i trasporti urbani ed extraurbani è fissata in euro 0,99 giornalieri e per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità è erogata nella misura massima di euro 21,78 mensili.

Si ricorda che tale indennità è totalmente imponibile ai fini contributivi e fiscali.

 

2) CONTRIBUZIONE CASSA EDILE DAL 1° GENNAIO 2004:  CESSAZIONE CONTRIBUTO APE STRAORDINARIA; ISTITUZIONE CONTRIBUTO MUTUALIZZAZIONE FONDO PREVEDI

 

Secondo quanto stabilito con il verbale di accordo sottoscritto in data 2 dicembre 2002 per il rinnovo del c.c.p.l. 15 aprile 1998, con decorrenza 1° gennaio 2004, cessa la contribuzione dello 0,20% dovuta alla Cassa Edile per l'APE Straordinaria.

Sempre a far data dal 1° gennaio 2004, è stato istituito un nuovo contributo, a carico delle imprese, fissato nella misura dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini CAPE. Il nuovo contributo è finalizzato a costituire un fondo di mutualizzazione per rimborsare alle imprese la contribuzione, a loro carico, versata a PREVEDI (1% della retribuzione) a seguito della volontaria adesione dei dipendenti operai a PREVEDI (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 7/2003).

Le modifiche in parola, non comportano variazioni, in ordine alla contribuzione totale da versare in Cassa Edile dal 1° gennaio 2004, che rimane quella in vigore dal 1° gennaio 2003.

 

 

Modalità rimborso contribuzione Prevedi

Le imprese interessate continueranno a versare alla CAPE per i dipendenti operai che hanno aderito a Prevedi il contributo dell'1% a loro carico secondo la vigente disciplina, ma tale onere sarà rimborsato dalla CAPE stessa, secondo criteri e modalità che verranno in seguito comunicati.

 

Nuova base imponibile per il calcolo del 15% ai fini contributivi (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 2/1997)

La modifica introdotta influisce sulla determinazione della parte imponibile ai fini contributivi delle somme versate alla CAPE. Infatti, la contribuzione dello 0,20% per la mutualizzazione degli oneri Prevedi, non è destinata al finanziamento di prestazioni in favore dei dipendenti e non rientra quindi nella base imponibile ai fini contributivi.

Pertanto, la nuova base imponibile per il calcolo del 15% ai fini contributivi dal 1° gennaio 2004 risulta essere:

 

Contributo C.A.P.E.                                                2,80%

Anzianità professionale edile ordinaria                5,05%

Contributo fornitura calzature da lavoro                0,20%

Addestramento professionale                               0,75%

Comitato Paritetico Territoriale                             0,27%

Fondo per la sicurezza                                           0,07%

                                                                       --------------------------

                                                           Totale             9,14%

 

di cui il 15%, pari a 1,3710%, concorre alla determinazione dell'imponibile contributivo.