Si ricorda (cfr. nota suppl. n.
3 al Not. 12/2002 e Not. n. 1/2003) che secondo quanto
stabilito con il verbale di accordo sottoscritto in data 2 dicembre 2002 per il
rinnovo del c.c.p.l. 15 aprile 1998, con decorrenza 1° gennaio 2004 sono
stati fissati i nuovi importi dell'indennità sostitutiva di mensa e
dell'indennità di trasporto.
Gli importi dell’Elemento
Economico Territoriale non hanno invece subito variazioni rispetto a quelli
determinati con decorrenza 1° dicembre 2003 e comunicati con la precedente ed
apposita nota informativa inviata.
OPERAI
Indennità di mensa.
Dal 1° gennaio 2004,
l'indennità sostitutiva di mensa è stabilita in euro 5,78 giornalieri.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 56/98, l' indennità sostitutiva di
mensa, erogata ai dipendenti addetti ai cantieri, è esente ai fini
contributivi e fiscali sino all'importo di euro 5,29 giornalieri.
Pertanto, dal 1° gennaio 2004,
l'importo giornaliero di euro 0,49 eccedente il predetto valore massimo di euro
5,29, è imponibile ai fini contributivi e fiscali.
Indennità di trasporto
Dal 1° gennaio 2004
l'indennità di trasporto per spostamenti fuori dal comune di residenza o di
abituale dimora dell’operaio è così fissata:
- da 0 a 7 Km. euro 20,54
mensili, pari ad euro 0,93 per ogni presenza giornaliera;
- da 7,01 a 16 Km. euro
35,44 mensili, pari ad euro 1,61 per ogni presenza giornaliera;
- da 16,01 a 28 Km. euro
48,36 mensili, pari ad euro 2,20 per ogni presenza giornaliera;
- da 28,01 a 41 Km. euro
56,24 mensili, pari ad euro 2,56 per ogni presenza giornaliera;
- oltre 41 Km euro 67,56
mensili, pari ad euro 3,07 per ogni presenza giornaliera.
L'indennità in parola non
può, comunque, superare i limiti delle quote mensili sopra riportati.
Si ricorda che tale
indennità è totalmente imponibile ai fini contributivi e fiscali.
IMPIEGATI
Indennità di mensa.
Dal 1° gennaio 2004 l’indennità di mensa è fissata in
euro 5,08 giornalieri per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti
i giorni lavorativi del mese l’indennità è erogata nella misura massima di euro
111,76 mensili.
Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo D.Lgs. n.
56/98, l'esclusione dell'indennità di mensa degli impiegati dalla base
imponibile, ai fini contributivi e fiscali, opera esclusivamente per quelli
addetti ai cantieri, fino ad un valore massimo di 5,29 euro giornalieri.
Pertanto, l'importo giornaliero erogato ai predetti impiegati, a titolo di
indennità sostitutiva di mensa, non è soggetto ad imposizione fiscale e
contributiva essendo inferiore al limite di esenzione.
Per gli impiegati di sede la stessa indennità è invece totalmente imponibile, sia ai fini contributivi che fiscali.
Indennità di trasporto
A decorrere dal 1° gennaio 2004, l’indennità per i trasporti
urbani ed extraurbani è fissata in euro 0,99 giornalieri e per ogni giornata di
lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità
è erogata nella misura massima di euro 21,78 mensili.
Si ricorda che tale
indennità è totalmente imponibile ai fini contributivi e fiscali.
Secondo quanto stabilito con il
verbale di accordo sottoscritto in data 2 dicembre 2002 per il rinnovo del
c.c.p.l. 15 aprile 1998, con decorrenza 1° gennaio 2004, cessa la contribuzione
dello 0,20% dovuta alla Cassa Edile per l'APE Straordinaria.
Sempre a far data dal 1° gennaio 2004, è stato istituito un nuovo contributo, a carico delle imprese, fissato nella misura dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini CAPE. Il nuovo contributo è finalizzato a costituire un fondo di mutualizzazione per rimborsare alle imprese la contribuzione, a loro carico, versata a PREVEDI (1% della retribuzione) a seguito della volontaria adesione dei dipendenti operai a PREVEDI (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 7/2003).
Le modifiche in parola, non comportano variazioni, in ordine alla contribuzione totale da versare in Cassa Edile dal 1° gennaio 2004, che rimane quella in vigore dal 1° gennaio 2003.
Modalità rimborso
contribuzione Prevedi
Le imprese interessate continueranno a versare alla CAPE per i dipendenti operai che hanno aderito a Prevedi il contributo dell'1% a loro carico secondo la vigente disciplina, ma tale onere sarà rimborsato dalla CAPE stessa, secondo criteri e modalità che verranno in seguito comunicati.
Nuova base imponibile per
il calcolo del 15% ai fini contributivi (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 2/1997)
La modifica introdotta influisce sulla determinazione della parte imponibile ai fini contributivi delle somme versate alla CAPE. Infatti, la contribuzione dello 0,20% per la mutualizzazione degli oneri Prevedi, non è destinata al finanziamento di prestazioni in favore dei dipendenti e non rientra quindi nella base imponibile ai fini contributivi.
Pertanto, la nuova base imponibile per il calcolo del 15% ai fini contributivi dal 1° gennaio 2004 risulta essere:
Contributo C.A.P.E. 2,80%
Anzianità professionale edile ordinaria 5,05%
Contributo fornitura
calzature da lavoro 0,20%
Addestramento professionale 0,75%
Comitato Paritetico
Territoriale 0,27%
Fondo per la sicurezza 0,07%
--------------------------
Totale 9,14%
di cui il 15%, pari a 1,3710%, concorre alla
determinazione dell'imponibile contributivo.