La Legge n.
326/03, c.d "Collegato alla Finanziaria 2004", con l'art. 21, comma
6, ha introdotto nuovi adempimenti al fine del riconoscimento delle detrazioni
per i figli a carico di lavoratori extracomunitari.
La nuova
disposizione, che si sottolinea riguarda esclusivamente i lavoratori
extracomunitari con figli a carico, presenta profili di incertezza circa
l'individuazione del corretto comportamento che i sostituti di imposta devono
porre in essere. Pertanto nel formulare riserva di tornare sull'argomento
qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca gli auspicati chiarimenti, si
riepilogano di seguito le innovazioni introdotte.
Il citato
articolo 21 della Legge 326/03, prevede che il datore di lavoro, al fine di
poter riconoscere la detrazione per i figli a carico di lavoratori
extracomunitari debba necessariamente richiedere al lavoratore
extracomunitario:
- lo stato di
famiglia rilasciato dal comune di residenza del lavoratore, se nella relativa
anagrafe sono effettivamente iscritti i figli del lavoratore per cui è
richiesta la detrazione;
- oppure,
qualora nell'anagrafe comunale non siano iscritti i figli dal lavoratore per
cui è richiesta la detrazione, invece dello stato di famiglia, l'equivalente
documentazione validamente formata nel Paese di origine del lavoratore, ai
sensi della legge vigente nel Paese extracomunitario, tradotta in italiano e
asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di
origine.
La detrazione,
come detto, può essere applicata dal datore di lavoro, in qualità di sostituto
di imposta, solo se il lavoratore extracomunitario ha prodotto la
documentazione richiesta e sopra indicata. In mancanza di tale documentazione
le detrazioni per figli a carico non possono essere attribuite.