IRPEF - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO - ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

La Legge n. 326/03, c.d "Collegato alla Finanziaria 2004", con l'art. 21, comma 6, ha introdotto nuovi adempimenti al fine del riconoscimento delle detrazioni per i figli a carico di lavoratori extracomunitari.

La nuova disposizione, che si sottolinea riguarda esclusivamente i lavoratori extracomunitari con figli a carico, presenta profili di incertezza circa l'individuazione del corretto comportamento che i sostituti di imposta devono porre in essere. Pertanto nel formulare riserva di tornare sull'argomento qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca gli auspicati chiarimenti, si riepilogano di seguito le innovazioni introdotte.

Il citato articolo 21 della Legge 326/03, prevede che il datore di lavoro, al fine di poter riconoscere la detrazione per i figli a carico di lavoratori extracomunitari debba necessariamente richiedere al lavoratore extracomunitario:

- lo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza del lavoratore, se nella relativa anagrafe sono effettivamente iscritti i figli del lavoratore per cui è richiesta la detrazione;

- oppure, qualora nell'anagrafe comunale non siano iscritti i figli dal lavoratore per cui è richiesta la detrazione, invece dello stato di famiglia, l'equivalente documentazione validamente formata nel Paese di origine del lavoratore, ai sensi della legge vigente nel Paese extracomunitario, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

La detrazione, come detto, può essere applicata dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, solo se il lavoratore extracomunitario ha prodotto la documentazione richiesta e sopra indicata. In mancanza di tale documentazione le detrazioni per figli a carico non possono essere attribuite.